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Processo costituzionale telematico, ecco come funziona

Quali sono le regole e le caratteristiche del processo costituzionale telematico: un vademecum per chiarire gli aspetti tecnici e le procedure da mettere in atto per gestire in modo corretto i giudizi davanti alla Corte costituzionale

Pubblicato il 23 Feb 2022

Ione Ferranti

Studio legale Ferranti

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Dal 3 dicembre 2021 i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale si svolgono in modalità telematica, con progressivo abbandono del tradizionale modello basato su documenti cartacei e graduale transizione alla completa digitalizzazione degli atti del processo.

Le nuove norme si applicano ai giudizi incardinati a partire da quella data e, pertanto, al momento rimane in vigore un doppio regime: cartaceo per i giudizi risalenti e telematico per i giudizi successivi.

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Processo costituzionale telematico, il doppio regime

Le fondamenta giuridiche del nuovo regime processuale sono dettate dalla delibera della Corte costituzionale 22.7.2021 contenente norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e dal decreto del Presidente della Corte costituzionale 28 ottobre 2021, recante le regole tecniche per l’attuazione del processo costituzionale telematico (entrambi pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 novembre 2021 n. 262).

Viene altresì salvaguardata la residuale possibilità di depositare gli atti in modalità cartacea, previa specifica autorizzazione, senza che siano specificamente disciplinate le ipotesi che possono consentire tale deroga, al fine di consentire una certa flessibilità al potere del Presidente di consentire il deposito con modalità diverse da quelle digitali (v. art. 38 Delibera 22.7.2021).

La piattaforma e-Cost

Dal 3.12.2021 è attivo il sistema e-Cost, il quale consiste in una piattaforma informatica per il deposito e lo scambio in modalità telematica degli atti riguardanti i giudizi davanti alla Corte costituzionale. La piattaforma e-Cost consente il deposito e lo scambio degli atti in formato digitale alle autorità giurisdizionali e ai soggetti che hanno titolo a promuovere giudizi, a costituirsi o a intervenire davanti alla Corte costituzionale, nonché agli avvocati del libero Foro e dell’Avvocatura dello Stato. I dettagli tecnici e operativi del sistema e-Cost sono contenuti nella Guida all’utilizzo per l’utente, pubblicata sul sito istituzionale della Corte costituzionale.

Per poter accedere a e-Cost bisogna disporre di:

  • un collegamento a internet;
  • un indirizzo di posta elettronica ordinaria;
  • un indirizzo di posta elettronica certificata, prerequisito obbligatorio per gli Avvocati del libero Foro.

Per accedere ad e-Cost è necessaria una preventiva fase di accreditamento, volta a riconoscere i soggetti “qualificati” ai fini del processo costituzionale telematico. Tale fase deve essere effettuata una sola volta per ottenere le credenziali di accesso e quindi accedere a tutte le funzioni previste nel sistema e-Cost. Possono richiedere l’accesso a e-Cost:

  1. gli Avvocati del libero Foro e dell’Avvocatura dello Stato
  2. gli utenti che operano per conto di Autorità giurisdizionali o i soggetti che hanno titolo a promuovere un giudizio dinanzi alla Corte;
  3. i soggetti diversi da quelli di cui all’art. 33 legge n. 352/1970 che possono partecipare ai giudizi di ammissibilità dei referendum.

Il sistema e-Cost opera in modalità “upload” e per accedervi è necessario disporre, alternativamente, di:

  1. le credenziali di accesso (username e password), che vengono rilasciate al termine del processo di accreditamento, con successiva verifica da parte della Cancelleria della Corte costituzionale oppure
  2. SPID (Sistema pubblico di identità digitale).

L’accesso alla piattaforma dà la possibilità ai soggetti abilitati di compiere tutti gli adempimenti inerenti allo svolgimento dei giudizi dinanzi alla Corte, compresa la consultazione e il prelievo degli atti contenuti nel proprio fascicolo informatico (cfr. art. I allegato A Decreto 28 ottobre 2021).

La piattaforma e-Cost accetta esclusivamente documenti in formato .pdf o .p7m; il fascicolo del giudizio a quo deve essere trasmesso in un unico file .pdf. (v. art. II allegato A Decreto 28ottobre 2021).

Le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

Le nuove norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale dettate dalla delibera del 22 luglio 2021, sostituiscono le precedenti approvate con deliberazione del 7 ottobre 2009 e prevedono lo svolgimento dei giudizi dinanzi alla Corte con modalità telematiche. Le nuove norme integrative sono suddivide in cinque capi disciplinanti le regole relative:

  1. alle questioni di legittimità poste nel corso di un giudizio ordinario;
  2. alle questioni poste in via principale;
  3. ai conflitti di attribuzione tra poteri;
  4. all’ammissibilità delle richieste di referendum;
  5. alle disposizioni finali.

Le norme che disciplinano i giudizi sulle questioni di legittimità costituzionale poste nel corso di un giudizio ordinario o poste in via principale, così come i conflitti di attribuzione tra poteri, prevedono che la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale o la proposizione e il deposito del ricorso e la costituzione delle parti in giudizio in via digitale.

Nel capo V (Disposizioni finali) viene fatto il rinvio, per i giudizi di legittimità costituzionale in via principale e per quelli di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, alle disposizioni contenute dagli articolo da 2 a 20 (relative ai giudizi di legittimità costituzionale sollevati nel corso di un giudizio), tra cui anche quelli relativi all’utilizzo delle modalità telematiche per la modalità di consultazione, formazione e deposito degli atti del processo e delle notifiche o comunicazioni.

L’art. 39 prevede che le modalità telematiche vengono disciplinate con delle regole tecniche adottate decreto del Presidente, previa deliberazione della Corte (il suindicato decreto del Presidente della Corte costituzionale del 28.10.2021).

Questioni di legittimità costituzionale nel corso di un giudizio

In particolare, il capo I delle norme integrative (Questioni di legittimità costituzionale nel corso di un giudizio) prevede in sintesi quanto segue:

  • l’ordinanza con cui il giudice a quo (dinanzi al quale pende la causa) solleva la questione di legittimità costituzionale è trasmessa alla Corte costituzionale con modalità telematiche insieme agli atti e con la prova delle eseguite notificazioni e comunicazioni prescritte dall’art. 23 legge n. 87/1953 (art. 1 Delibera 22.7.2021);
  • la costituzione delle parti in giudizio ha luogo nel termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, mediante deposito con modalità telematica della procura speciale al difensore e delle deduzioni, comprensive delle conclusioni (art. 3 Delibera 22.7.2021);
  • l’intervento in giudizio del Presidente del Consiglio dei Ministri ha luogo nel termine perentorio di 20 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, mediante deposito con modalità telematica delle deduzioni, comprensive delle conclusioni, sottoscritte dall’Avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto. L’intervento in giudizio del Presidente della Giunta regionale ha luogo nel termine perentorio di 20 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, mediante deposito con modalità telematica delle deduzioni, comprensive delle conclusioni e della procura speciale al difensore. Gli interventi di altri soggetti hanno luogo con le modalità e nel termine di 20 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Possono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio. La Corte decide sull’ammissibilità degli interventi (art. 4 Delibera 22.7.2021);
  • tutti gli atti e i documenti delle parti e degli interventori sono depositati in cancelleria con modalità telematica, così come le eventuali memorie illustrative (art. 7 Delibera 22.7.2021);
  • tutte le notificazioni e le comunicazioni sono eseguite, a cura del cancelliere, con modalità telematica (art. 8 Delibera 22.7.2021).

Questioni di legittimità costituzionale in via principale

Il capo II (Questioni di legittimità costituzionale in via principale) prevede che il ricorso è depositato con modalità telematica in cancelleria insieme con gli atti, i documenti e la prova delle eseguite notificazioni.

La parte resistente si costituisce in giudizio con modalità telematica entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso, con atto contenente le contro deduzioni e le conclusioni, nonché l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni (art. 22 Delibera 22.7.2021)

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

Il capo III (Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato) dispone che anche il ricorso previsto nell’art. 37 legge n. 87/1953 venga depositato con modalità telematica e la parte si costituisce in giudizio con le stesse modalità. Il ricorso, l’atto di costituzione e l’atto di intervento indicano l’indirizzo di posta elettronica valido ai fini delle comunicazioni (art. 26 Delibera 22.7.2021).

Giudizi di ammissibilità delle richieste di referendum

Il capo IV (Ammissibilità delle richieste di referendum) prevede che nei giudizi di cui all’art. 2 legge costituzionale n. 1/1953, si osservano, per come applicabili, le disposizioni di cui alle Norme integrative, facendo quindi riferimento, nei limiti di compatibilità, anche alla disciplina delle modalità telematiche (art. 30 Delibera 22.7.2021).

Le regole tecniche per l’attuazione del processo costituzionale telematico

Il decreto del Presidente della Corte costituzionale del 28 ottobre 2021 ha dettato le modalità per l’attuazione del processo costituzionale telematico, ai sensi dell’art. 39 delle suindicate norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, adottando le regole tecniche previste nell’allegato A del medesimo decreto.

Il medesimo decreto prevede che le future modifiche delle regole tecniche contenute nell’allegato, rese necessarie dall’evoluzione tecnologica saranno disposte, previa delibera della Corte in sede non Giurisdizionale, con provvedimento del Presidente e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale della Corte (artt. 1 e 2 Decreto 28 ottobre 2021). L’allegato A sulle regole tecniche prevede (oltre alle modalità di funzionamento della piattaforma e-Cost) che gli atti di parte, gli atti di costituzione e di intervento, nonché le memorie o altri atti dovranno indicare gli indirizzi p.e.c. di tutti i difensori ai quali inviare le comunicazioni di cancelleria (art. V allegato A Decreto 28 ottobre 2021).

Il deposito degli atti, come disciplinato dalle Norme integrative, è perfezionato successivamente alle verifiche da parte della cancelleria. In caso di anomalie, le stesse saranno segnalate all’utente attraverso il sistema e-Cost. Ai fini del computo dei termini, la data di deposito corrisponde alla data di inserimento nel sistema e non alla data di verifica da parte della cancelleria. Il termine è rispettato se l’atto è inserito nel sistema entro le ore 24:00 del giorno di scadenza. Il risultato della verifica sarà notificato all’utente tramite comunicazione via posta elettronica generata automaticamente da e-Cost. Dell’avvenuto perfezionamento del deposito degli atti è data comunicazione alle parti costituite tramite il sistema e-Cost, che li rende disponibili alle parti a decorrere da tale momento. Per i giudizi incidentali gli atti di costituzione e di intervento sono resi disponibili alle altre parti alla scadenza del termine dei 20 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (art. VI allegato A Decreto 28.10.2021).

Le notificazioni e le comunicazioni sono eseguite a cura del Cancelliere e si intendono perfezionate per il tramite del sistema e-Cost (art. VII allegato A Decreto 28 ottobre 2021). L’ordinanza e gli atti relativi ai giudizi di cui all’art. 2 legge costituzionale n. 1/1953 sono trasmessi dall’Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione alla cancelleria della Corte costituzionale per il tramite del sistema e-Cost (art. XII allegato A Decreto 28.10.2021). Gli atti di causa sono resi disponibili alla Corte tramite il sistema e-Cost (art. XIII allegato A Decreto 28.10.2021).

Il rinvio alle regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico

La norma di chiusura finale (art. XV allegato A Decreto 28.10.2021) dispone che per quanto non espressamente previsto si osservano, ove applicabili, le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico (p.a.t.). Attualmente le regole tecnico-operative per l’attuazione del p.a.t. sono dettate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie Generale n. 183 del 2 agosto 2021, ed entrate in vigore il 7 agosto 2021.

In particolare, per la procura alle liti e il conferimento dell’incarico al difensore si osservano le disposizioni di cui alle Regole tecnico-operative per l’attuazione del p.a.t. (art. IV allegato A Decreto 28 ottobre 2021). Il rinvio è all’art. 8 (Procura alle liti e conferimento dell’incarico di assistenza e difesa) del Decreto 28.7.2021, il quale dispone che la procura alle liti è autenticata dal difensore, nei casi in cui è il medesimo a provvedervi, mediante apposizione della firma digitale. Nei casi in cui la procura è conferita su supporto cartaceo, il difensore procede al deposito telematico della copia per immagine su supporto informatico, compiendo l’asseverazione prevista dall’art. 22, comma 2, del CAD con l’inserimento della relativa dichiarazione nel medesimo o in un distinto documento sottoscritto con firma digitale. La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce:

  • quando è rilasciata su documento informatico separato depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce;
  • quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce.

In caso di ricorso collettivo, ove le procure siano conferite su supporti cartacei, il difensore inserisce in un unico file copia per immagine di tutte le procure.

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