PAT

Processo amministrativo telematico, le norme che servono per farlo funzionare

Il processo telematico amministrativo resta caratterizzato da problematiche che rendono necessari ulteriori interventi per semplificare, uniformare e sistematizzare il quadro normativo di riferimento

Pubblicato il 20 Feb 2018

Marco La Greca

Avvocato dello Stato

Giustizia digitale

A poco più di un anno dalla sua entrata in vigore, è forse maturo il tempo per tentare di guardare al processo amministrativo telematico nei suoi vari ed articolati aspetti.

Il funzionamento del sistema, in grado di assicurare, nella grandissima maggioranza dei casi e sin dalla sua prima applicazione, la regolarità e la tempestività degli adempimenti processuali, è, oramai, un dato acquisito.

I “numeri” del PAT

LEGGI IL PUNTO COMPLETO SUL PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO

Il risultato, già espressione di un successo di notevoli proporzioni, è ancora più rimarchevole ove si consideri l’enorme mole di “transazioni” telematiche: circa 270 mila depositi effettuati, nell’anno 2017, utilizzando il canale della posta elettronica certificata o, nei casi e nei limiti previsti, tramite upload.

Si tratta, poi, di un numero destinato ad aumentare ulteriormente, ed in misura rilevante, nell’anno in corso, dal momento che la disciplina del PAT (da cui consegue l’obbligatorietà dei depositi telematici) è stata estesa, a decorrere dal primo gennaio 2018, anche ai ricorsi introdotti prima del primo gennaio 2017 (per i quali era stata inizialmente mantenuta la disciplina previgente e, dunque, la modalità cartacea di deposito).

In questo processo di innovazione, di particolare e positivo rilievo è anche l’esperienza del tavolo di consultazione tra gli organi della giustizia amministrativa, i rappresentanti del CNF, dell’Avvocatura dello Stato, delle Avvocature pubbliche e del libero Foro, quest’ultimo nelle sue varie articolazioni.

Un’esperienza (mutuata da analoga iniziativa a suo tempo promossa dal Ministero della giustizia per il processo civile telematico) che ha rappresentato l’occasione per un costante e proficuo confronto, tra gli operatori più direttamente coinvolti, sui temi di maggiore rilievo, alla ricerca delle soluzioni che potessero essere, di volta in volta, corrette sul piano teorico, ma, al tempo stesso, orientate, per quanto possibile, ad una semplificazione delle attività.

La firma, esempio di innovazione che non semplifica

Ecco: la semplificazione. Non sempre è un obiettivo raggiunto dall’innovazione in atto.

Occorre anzi dire che, accanto alle indubbie utilità direttamente dipendenti dalla entrata in vigore del processo telematico (consistenti nella possibilità di accedere al fascicolo e di eseguire gli adempimenti processuali a distanza, con una ampiezza di orario sconosciuta nell’ambito dei processi tradizionali, potendosi arrivare, in determinate situazioni, sino al secondo immediatamente precedente allo spirare del termine di scadenze) ci sono anche delle ricadute non propriamente positive.

È cambiato il modo di lavorare dei magistrati, degli avvocati e del personale amministrativo, non sempre in meglio.

Basti pensare, per quanto riguarda una banale operazione materiale, all’apposizione della firma, ovvero un gesto, con la firma autografa, di pochi secondi, divenuta oggi un’operazione che richiede un tempo sensibilmente superiore, spesso accompagnata da problematiche tecniche impreviste e talora bloccanti, rispetto alle quali il giurista si sente comprensibilmente estraneo (“la smart card non comunica”, “il plug in è stato bloccato”, “il driver non è stato aggiornato”).

Proprio rispetto all’obbligo di firma degli atti processuali, deve rilevarsi, come elemento non positivo, che tra due possibili interpretazioni delle regole e delle specifiche tecniche contenute nel DPCM n. 40/2016, delle quali una orientata alla semplificazione (l’apposizione della firma digitale può essere apposta un’unica volta sul modulo di deposito, firma da ritenersi poi estesa, in base all’articolo 6, comma 5, delle specifiche tecniche, agli atti presenti nel modulo stesso) e l’altra più restrittiva (occorre sottoscrivere ogni singolo atto presente nel modulo, compresa l’istanza di fissazione di udienza, e le eventuali asseverazioni di conformità), sembra prevalere quella più onerosa. Ciò, si badi  senza che dalla interpretazione più restrittiva – una volta che sia stata correttamente intesa, anche in termini tecnico-informatici, la funzione della firma unica, che si atteggia come firma apposta “in calce” a quell’unico atto complesso che è il modulo di deposito -derivi alcuna maggiore garanzia in termini di verificabilità e certezza circa la provenienza e la paternità dell’atto e, in generale, di quanto inviato al deposito.

Nel contesto, sarebbe utile e, per certi versi, doveroso rifuggire, nell’applicazione delle regole specifiche del PAT da un eccessivo formalismo; se è vero che esso grava, in prima battuta, sui difensori, è altrettanto vero che incide, poi, anche sul lavoro degli addetti alle segreterie, chiamati a gestire le richieste di integrazione ed i successivi depositi, e sui magistrati, di volta in volta chiamati, d’ufficio o ad istanza di parte, ad indagare, interrogarsi ed infine deliberare sul rispetto o meno di tali formalità. Si tratta quindi di un peso che, in ultima analisi, grava sul sistema.

La tradizione cartacea che resiste al digitale

La sfida del processo telematico pone gli operatori davanti a compiti impegnativi, per attendere ai quali occorre dotarsi di strumenti nuovi ed adeguati alle esigenze attuali, anche dal punto di vista della logica giuridica. Troppo spesso la disciplina della versione digitale dei processi risente della tradizione cartacea. Si pensi al caso della procura informatica, rispetto alla quale viene ancora chiesta la sottoscrizione per autentica da parte dell’avvocato, laddove la firma digitale della parte è già attestata dal certificatore che ha rilasciato la firma stessa.

Si pensi, ancora, ai concetti di originale, di copia e di copia autentica, che si atteggiano in maniera peculiare rispetto ad un documento informatico riproducibile un’infinità di volte, senza che esso possa dirsi in alcun modo differente rispetto al documento originario.

Proprio in relazione a concetti ed abitudini tipici del processo tradizionale, occorre evidenziare che è stato prorogato di un anno l’obbligo (inizialmente stabilito sino al 31 dicembre 2017) posto a carico dei difensori di depositare almeno una copia cartacea degli atti difensivi.

Il processo telematico, non solo quello amministrativo, pone tutti di fonte alla riflessione, del resto in atto già in altri campi, circa la effettiva possibilità di dematerializzare, oltre ai flussi di lavoro, anche le modalità di consultazione degli atti e dei documenti. L’uso massivo degli strumenti digitali sembra rivelare che, in una certa misura, potrebbe non prescindersi mai del tutto dall’uso carta, e ciò indipendentemente dalla maggiore o minore ergonomia delle tecnologie e dei dispositivi utilizzati. Recenti ricerche svolte nell’ambito delle neuroscienze tendono ad attribuire un ruolo non marginale, nei processi di apprendimento, anche agli aspetti tattili ed olfattivi, propri del tradizionale documento analogico e di minore o nessuna rilevanza in quello informatico.

Rimane certo aperta la questione su chi debba farsi carico di questa esigenza di consultazione cartacea, che, per il momento, il legislatore, con scelta che ha suscitato ampi dibattiti tra gli operatori, ha posto a carico dei difensori.

PAT: semplificare, uniformare, sistematizzare

Per concludere, sempre sul piano normativo, ma al di là dello specifico ambito del PAT, non può non segnalarsi l’avvertita esigenza che si proceda ad una semplificazione del quadro normativo di riferimento. La stratificazione di norme su testi ripetutamente interpolati e modificati, nonché le diverse fonti ed i diversi livelli delle norme di riferimento (avuto riguardo anche ai formati ed agli specifici adempimenti di natura tecnica disciplinati dalle fonti regolamentari) non agevolano, in chi non ne abbia seguito analiticamente, e dal principio, i vari passaggi, una ricostruzione puntuale delle norme stesse, tanto più ove si provi ad allargare lo sguardo oltre i confini del singolo processo di riferimento.

In tale prospettiva, sarebbe auspicabile, a tendere, un intervento volto ad uniformare e sistematizzare le disposizioni relative, in senso ampio, ai processi telematici (ivi incluse, dunque, le disposizioni relative alle notifiche via pec), in un’ottica, per quanto possibile, comune alle varie giurisdizioni. Momento perfezionativo delle notifiche e di esecuzione dei depositi, registri di riferimento per attingere gli indirizzi pec validi ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni, sono solo alcuni degli esempi per i quali sarebbe non solo utile, ma, altresì, doveroso, un intervento normativo di carattere generale.

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