Il Decreto ristori detta norme dirette ad ampliare la giustizia digitale nel periodo decorrente dall’entrata in vigore (29 ottobre 2020) al 31 gennaio 2021, avviando il processo telematico dinanzi alla Corte di Cassazione. Non mancano le novità anche relativamente al processo telematico in Corte costituzionale. Quest’ultima, in virtù della propria autonomia, ha emanato norme che estendono possibilità per singoli giudici o avvocati di partecipare all’udienza pubblica mediante collegamento da remoto, adottando anche altre misure tendenti a garantire la pubblicità online delle udienze. Vediamo nel dettaglio le regole.
PT in Cassazione, cosa dice il Decreto Ristori
Il “Decreto ristori” ha introdotto (all’art. 23) alcune novità procedurali propedeutiche all’avvio del processo telematico dinanzi alla Cassazione. Così, per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli art. 127 e 614 c.p.p., la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo p.e.c. La cancelleria provvede immediatamente a inviare a mezzo p.e.c. l’atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo p.e.c., le conclusioni (cfr. art. 23 comma 8 d.l. n. 137/2020).
Alla deliberazione si procede mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l’ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell’inserimento nel fascicolo il prima possibile (cfr. art. 23 comma 8 d.l. n. 137/2020).
Tali modalità di deliberazione digitale nei procedimenti penali non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto. Non si applica l’articolo 615, comma 3, c.p.p. e il dispositivo è comunicato alle parti (art. 23 comma 8). La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell’art. 613 c.p.p. entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell’udienza e presentata, a mezzo p.e.c., alla cancelleria.
Dal punto di vista del diritto transitorio, il comma 8 dell’art. 23 dispone che le previsioni di cui allo stesso comma 8 non si applicano ai procedimenti per i quali l’udienza di trattazione ricade entro il termine di quindici giorni dall’entrata in vigore del “Decreto ristori” (29.10.2020). Per i procedimenti nei quali l’udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dall’entrata in vigore del d.l. n. 137/2020 la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni dall’entrata in vigore del “Decreto ristori”.
Come fare i collegamenti da remoto
Il comma 9 dell’art. 23 del c.d. “Decreto ristori” prevede che nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento Direttore generale della Direzione generale per i sistemi informatici automatizzati (“DGSIA”) del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l’ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell’inserimento nel fascicolo il prima possibile. Nei procedimenti penali le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto.
Il comma 7 dell’art. 23 del c.d. “Decreto ristori” prevede che, in deroga al disposto dell’art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 (conv. con modif. dalla l. n. 77/2020), il giudice può partecipare all’udienza anche da un luogo diverso dall’ufficio giudiziario. Pertanto, non è più richiesta la presenza fisica del magistrato nell’ufficio giudiziario.
Con provvedimento del 5 novembre 2020, il Primo Presidente della Corte ha disposto che la trattazione dei procedimenti civili e penali non partecipati e de plano può essere effettuata, sentito il presidente titolare, utilizzando gli strumenti di collegamento da remoto indicati nel decreto DGSIA 2 novembre 2020.
In tal caso, il presidente del collegio – o un consigliere da lui delegato – assicura la presenza nella camera di consiglio in Corte, al fine di provvedere alle necessarie verifiche e di redigere e sottoscrivere il ruolo, che sarà accluso al verbale di adunanza, nel quale si dà atto della partecipazione dei magistrati alla camera di consiglio, precisando che è presente fisicamente e chi è collegato da remoto, nonché della disponibilità degli atti processuali.
La roadmap per il PCT in Cassazione
Il 15 ottobre 2020 è stato siglato un Protocollo d’intesa fra il Ministero della Giustizia, la Corte suprema di Cassazione, la Procura generale presso la Corte di cassazione, l’Avvocatura dello Stato, il Consiglio nazionale forense l’Organismo congressuale forense per l’avvio del processo civile telematico presso la Corte di Cassazione. Infatti, la Corte ha avviato da tempo un percorso condiviso per l’avvio del processo civile telematico (“p.c.t.”) e tale Protocollo d’intesa consentirà ai magistrati della Corte di poter disporre degli atti processuali anche in formato digitale e non solo analogico.
Il Protocollo di intesa per l’avvio del processo civile telematico presso la Corte di cassazione 15 ottobre 2020 prevede, fra l’altro, una calendarizzazione della fase di sperimentazione e dell’avvio del p.c.t. La durata della fase di sperimentazione va dal 26.10.2020 al 15.1.2021 ed è organizzata nel modo che segue:
- dal 26 ottobre 2020 l’avvio, anche con la collaborazione della Procura Generale presso la Corte di cassazione, della fase ufficiale di sperimentazione del deposito degli atti di parte presso la Corte di cassazione, al fine di testare massivamente la relativa fase, verificare la funzionalità dei codici errori revisionati e quella della fase di accettazione/correzione da parte delle cancellerie. Per l’inizio della fase ufficiale di sperimentazione, il Ministero assicura altresì che l’applicativo “desk del consigliere di cassazione” consentirà la visibilità dei fascicoli telematici ai magistrati componenti dei collegi;
- entro il 15 gennaio 2021 il Ministero, mediante evolutiva all’applicativo “desk del consigliere di cassazione”, assicura che sarà consentita anche ai magistrati della sesta sezione civile la consultazione dei fascicoli loro assegnati;
- entro il 15 gennaio 2021 il Ministero, mediante evolutiva del nuovo applicativo di cancelleria, assicura che sarà consentita a tutte le cancellerie della Corte di cassazione, tranne quella della sesta sezione civile, di procedere al deposito e alla pubblicazione dei provvedimenti telematici redatti dai magistrati;
- l’Avvocatura Generale dello Stato si impegna a individuare un gruppo di referenti ovvero di materie rispetto ai quali, a partire dal 26.10.2020, provvederà a trasmettere i ricorsi e i controricorsi nonché gli atti successivi anche in modalità telematica, secondo le specifiche tecniche già pubblicate sul portale dei servizi telematici;
- il Consiglio Nazionale Forense si impegna, anche per il tramite della FIIF (Fondazione Italiana Innovazione Forense), ad individuare un gruppo di referenti, costituito da avvocati patrocinanti in cassazione, che, a partire dal 26.10.2020 trasmetteranno i ricorsi ed i controricorsi nonché gli atti successivi anche in modalità telematica.
Il deposito atti
La Corte di Cassazione si è impegnata a predisporre uno sportello riservato per la ricezione del deposito cartaceo degli atti già inviati telematicamente, poiché, fino all’adozione del decreto ministeriale di cui dell’art. 16 bis, comma 6, d.l. n. 179/2012 (conv. con modif. con l. n. 221/2012), per la validità dell’atto continuerà a essere necessario il deposito cartaceo in cancelleria con le modalità tradizionali.
Al successivo decreto ministeriale di cui all’art. 16 bis, comma 6, d.l. n. 179/2012 (conv. con modif. con l. n. 221/2012) si demanda di disporre l’avvio a valore legale del processo civile telematico in cassazione entro il 15 gennaio 2021, secondo le seguenti cadenze:
- deposito facoltativo degli atti (introduttivi) di parte nel periodo compreso tra il 16.1.2021 e il 16.4.2021;
- deposito obbligatorio degli atti (introduttivi) di parte a partire dal 17.4.2021, previa modifica normativa.
Entro il termine di attivazione del decreto ministeriale di cui all’art. 16 bis, comma 6, d.l. n. 179/2012 (conv. con modif. con l. n. 221/2012) e successive modificazioni, le funzioni atte ad abilitare il deposito telematico dei provvedimenti saranno rese disponibili dal Ministero della giustizia e testate, così come le funzioni per la pubblicazione automatizzata dei provvedimenti, in modo da realizzare per la Corte di cassazione le complete funzionalità del processo civile telematico (lato utenti esterni ed interni) entro il 15.1.2021.
Il contenuto del provvedimento
Il 27.10.2020 è stato siglato un ulteriore Protocollo d’intesa fra il Ministero della Giustizia, la Corte suprema di cassazione, la Procura generale presso la Corte di cassazione, l’Avvocatura dello Stato, il Consiglio nazionale forense, l’Organismo congressuale forense per l’avvio del processo civile telematico presso la Corte di cassazione, finalizzato essenzialmente a consentire che gli atti processuali già depositati in modalità analogica dalle parti siano re-inviati telematicamente su supporto informatico e, quindi, resi disponibili anche in formato digitale.
L’art. 1 del Protocollo d’intesa per l’avvio del processo civile telematico presso la Corte di cassazione prevede che con la comunicazione contenente l’avviso di fissazione dell’udienza pubblica o dell’adunanza camerale non partecipata, la Cancelleria della Corte invita i difensori e l’Avvocatura dello Stato a trasmettere ove nella loro disponibilità e secondo le forme di cui ai successivi articoli del medesimo Protocollo entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, copia informatica di tutti gli atti processuali del giudizio di cassazione, già depositati in cartaceo nelle forme ordinarie previste dalla legge (ricorso, controricorso, nota di deposito ex art. 372 comma 2 c.p.c. e provvedimento impugnato).
Il formato pdf della copia informatica
La copia informatica degli atti processuali del giudizio di cassazione deve avere il formato pdf previsto per i documenti informatici allegati, ai sensi dell’art. 12 d.m. n. 44/2011.
L’art. 12 (rubricato Formato dei documenti informatici allegati) d.m. n. 44/2011 dispone al comma 1 che “I documenti informatici allegati all’atto del processo sono privi di elementi attivi e hanno i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.” Il secondo comma dell’art. 12 prevede che “è consentito l’utilizzo dei formati compressi, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34, purché contenenti solo file nei formati previsti dal comma precedente”.
Le modalità di invio delle copie informatiche degli atti
L’art. 2 del Protocollo d’intesa disciplina le modalità di invio degli atti dei difensori, prevedendo che i difensori – compresa l’Avvocatura dello Stato – trasmettono gli atti richiesti, dei quali abbiano la disponibilità, mediante invio dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata (“p.e.c.”) risultante dal ReGIndE, congiuntamente, a:
- gli indirizzi di p.e.c. delle Cancellerie della Corte di cassazione e delle Segreterie della Procura generale, che sono previamente comunicati all’Avvocatura dello Stato e al Consiglio nazionale forense nonché adeguatamente pubblicizzati sui rispettivi website dei soggetti che hanno sottoscritto il Protocollo d’intesa;
- l’indirizzo p.e.c. dei difensori delle altre parti processuali risultante dai pubblici registri di cui all’art. 16 ter d.l. n. 179/2012 (conv. con modif. con l. n. 221/2012) e successive modificazioni.
L’invio degli atti deve essere fatto separatamente per ciascuno dei ricorsi per i quali si è ricevuto l’avviso di fissazione dell’udienza e il messaggio p.e.c. deve contenere la chiara indicazione nell’oggetto del numero del ruolo generale, della sezione, della data dell’udienza o adunanza, utilizzando il format che è stato successivamente comunicato e pubblicizzato (cfr. art. 2.2. Protocollo d’intesa).
L’art. 2.3. del Protocollo d’intesa precisa che l’adesione implica in capo ai difensori – comrpesa l’Avvocatura dello Stato – l’impegno a trasmettere copie informatiche di contenuto uguale agli originali o alle copie analogiche presenti nel fascicolo cartaceo. Pertanto, non è necessario apporre sulle copie informatiche l’attestazione di conformità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 decies e 16 undecies d.l. n. 179/2012 (conv. con modif. con l. n. 221/2012) e successive modificazioni.
L’art. 2.4. precisa che ciascuna parte ha la facoltà di trasmettere telematicamente tutti gli atti del processo, compresi quelli già depositati dalle altre parti.
L’art. 4 disciplina le modalità di invio degli atti della Procura generale, la quale trasmette agli indirizzi p.e.c. della Corte di cassazione (individuati dall’art. 2.1.a del Protocollo d’intesa) copia informatica degli atti processuali del giudizio di cassazione, già depositati nelle forme ordinarie cartacee previste dalla legge, con le modalità di cui all’art. 2.2. del Protocollo d’intesa.
La trasmissione della copia informatica dell’originale cartaceo non sostituisce il deposito nelle forme previste dal c.p.c. e non determina rimessione in termini per le eventuali decadenze già maturate (cfr. art. 5 Protocollo d’intesa).
Il format per l’invio degli atti
La trasmissione di copia informatica degli atti processuali del giudizio civile di cassazione ai sensi del Protocollo d’intesa per l’avvio del processo civile telematico presso la Corte di cassazione deve avvenire dall’indirizzo p.e.c. risultante dal ReGIndE dei mittenti Avvocati e Avvocati dello Stato e dall’indirizzo p.e.c. della Segreteria della Procura generale presso la Corte di cassazione all’indirizzo p.e.c. della Cancelleria della singola Sezione della Cortesingola Sezione della Corte.
L’oggetto del messaggio deve contenere:
- la data dell’udienza o dell’adunanza;
- il numero del Registro Generale del ricorso;
seguendo il seguente format:
UDIENZA/ADUNANZA: GGMMAAAA NRG: XXXXX-AAAA
Il messaggio di trasmissione deve contenere:
“Ai sensi del Protocollo d’intesa 27.10.2020, si trasmette copia in formato pdf dei seguenti atti già depositati nelle forme ordinarie di legge, in relazione al procedimento iscritto al n. R.G. xxx/yyyy: (inserire il tipo di atto: ricorso/provvedimento impugnato/ecc.)”.
L’elenco degli indirizzi p.e.c. delle Cancellerie del settore civile di cui all’art. 2.1.a del Protocollo d’intesa è il seguente:
- Sezioni unite civili: sezunitecivili.cassazione@giustiziacert.it
- Prima sezione civile: sez1.civile.cassazione@giustiziacert.it
- Seconda sezione civile: sez2.civile.cassazione@giustiziacert.it
- Terza sezione civile: sez3.civile.cassazione@giustiziacert.it
- Quarta sezione civile (lavoro): sez4.civile.cassazione@giustiziacert.it
- Quinta sezione civile (tributaria): sez5.civile.cassazione@giustiziacert.it
- Sesta sezione civile: sez6.civile.cassazione@giustiziacert.it
Integrazione al protocollo d’intesa dopo il Decreto Ristori
Il 18.11.2020 il Protocollo d’intesa siglato il 27.10.2020 è stato integrato alla luce delle disposizioni dettate dal c.d. “Decreto ristori”, consentendo l’invio in modalità telematica delle memorie difensive e delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero da depositarsi nel corso del giudizio di legittimità. Il Protocollo integrativo del 18.11.2020 ha inserito un articolo 5 bis (rubricato Deposito delle memorie difensive e delle conclusioni scritte del P.M.) nel Protocollo d’intesa del 27.10.2020. Il comma 1 dell’art. 5 bis prevede che con le stesse modalità di cui all’art. 2, i difensori compresa l’Avvocatura dello Stato provvedono a trasmettere alle Cancellerie della Corte di Cassazione, alle Segreterie della Procura generale e alle controparti processuali copia informatica delle memorie difensive da depositarsi ai sensi degli artt. 378, 380 bis, 380 bis.1 e 380 ter c.p.c.
Tale integrazione consente che le memorie difensive e le conclusioni scritte del Pubblico Ministero possono essere inviate su supporto informatico e, quindi, potranno essere rese disponibili per via telematica ai magistrati in servizio presso le Sezioni civili della Cassazione e della Procura Generale per la trattazione dei procedimenti. In tal modo, le adunanze camerali potranno essere gestite completamente da remoto.
Il processo telematico in Corte costituzionale
Con decreto 6 ottobre 2020, il Presidente, Mario Rosario Morelli, della Corte costituzionale ha disposto su conforme avviso espresso dal Collegio il 5 ottobre 2020 e valutata l’attuale situazione e la sua evoluzione, nonché le misure già assunte per lo svolgimento dei giudizi davanti alla Corte e vista l’esperienza maturata nella loro attuazione che dal 20 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021 giudici e avvocati potranno partecipare da remoto e senza toga all’udienza pubblica nei casi in cui la loro presenza presso la Corte costituzionale non sia possibile a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il suddetto decreto ha esteso la possibilità, finora prevista solo per la camera di consiglio, che singoli giudici o avvocati partecipino all’udienza pubblica mediante collegamento da remoto. La richiesta deve pervenire alla Cancelleria entro le ore 12:00 del giorno precedente l’udienza e dev’essere autorizzata dal Presidente della Corte.
Tenuto conto dell’autonomia della Corte costituzionale e della specificità dei giudizi costituzionali, il decreto 6.10.2020 si inserisce nel solco di quelli precedentemente adottati durante l’emergenza sanitaria, riproponendo alcune misure già sperimentate e integrandone altre per garantire, in particolare, la trattazione delle cause in udienza pubblica. Il provvedimento è stato adottato con l’obiettivo di contribuire al contrasto dell’emergenza da Covid-19, con particolare riferimento alla situazione epidemiologica della Corte, e per assicurare la continuità nonché il tempestivo esercizio della funzione di giustizia costituzionale, nel pieno rispetto del contraddittorio.
La pubblicità delle udienze verrà assicurata attraverso la verbalizzazione da parte del Cancelliere nonché tramite la videoregistrazione e la successiva pubblicazione delle registrazioni sul sito istituzionale della Corte. Tutti i decreti presidenziali emanati durante l’emergenza sanitaria sono pubblicati sul sito e notificati sull’App della Corte costituzionale.