Il 28 luglio 2022, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo di attuazione della legge-delega di riforma del processo civile. Tale schema di atto normativo prosegue e stabilizza gli interventi attuati nel corso dell’emergenza sanitaria, introducendo importanti novità in materia di giustizia digitale e di processo civile tele09matico. Il presente articolo è dedicato a un primo sommario esame delle principali innovazioni introdotte in materia.
Processo civile telematico, come funziona il deposito degli atti in Cassazione
Giustizia civile digitale e processo civile telematico, cosa dice il decreto
Il 28 luglio 2022, il Consiglio dei Ministri ha approvato due schemi di decreti legislativi di attuazione della legge-delega di riforma del processo civile e dell’Ufficio per il processo (cfr. legge-delega n. 206/2021, recante Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, approvata dal Parlamento nel novembre 2021).
Il presente articolo limita l’esame al primo Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (407). Il predetto schema di decreto legislativo, approvato in esame preliminare, rientra negli impegni per l’attuazione del PNRR e ‒ come previsto dall’art. 1 co. 1 legge-delega n. 206/2021 ‒ si propone di realizzare il riassetto “formale e sostanziale” della disciplina del processo civile di cognizione, del processo di esecuzione, dei procedimenti speciali e degli strumenti alternativi di composizione delle controversie, mediante interventi sul codice di procedura civile, sul codice civile, sul codice penale, sul codice di procedura penale e su numerose leggi speciali, in funzione degli obiettivi ambiziosi di “semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile”.
Al fine di aumentare la digitalizzazione nell’amministrazione della giustizia, la riforma introduce, fra l’altro, in estrema sintesi norme le quali:
- estendono e rafforzano il processo civile telematico nei procedimenti davanti al Giudice di pace, al Tribunale, alla Corte d’appello e alla Corte di cassazione [cfr. art. 1 co. 17 lett. a), c) e h) l. n. 206/2021];
- semplificano le modalità di pagamento telematico delle spese di giustizia unificato [cfr. art. 1 co. 17 lett. f) l. n. 206/2021];
- stabilizzano l’obbligo di deposito telematico [cfr. art. 1 co. 17 lett. a) l. n. 206/202];
- implementano le notifiche telematiche (cfr. art. 1 co. 20 l. n. 206/2021);
- introducono nel codice di procedura civile la possibilità per il giudice, fatta salva la facoltà delle parti costituite di opporsi, di disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice si svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza [o siano sostituite dalla modalità c.d. a trattazione scritta; cfr. art. 1 co. 17 lett. l) l. n. 206/2021];
- introduce nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile la possibilità in Cassazione di svolgere la camera di consiglio mediante collegamento audiovisivo a distanza;
- modificano le norme del codice di procedura civile e le relative disposizioni di attuazione al fine di coordinarle con la disciplina del processo civile telematico.
All’interno delle disposizioni per l’attuazione di codice di procedura civile è stato inserito un nuovo Titolo V ter Disposizioni relative alla giustizia digitale suddivisa in un Capo I Degli atti e dei provvedimenti, in un Capo II Della conformità delle copie agli originali e in un Capo III Dell’udienza con collegamenti audiovisivi a distanza al fine di dare attuazione ai criteri direttivi, dettati dal co. 17, lett. a), b) e c) dell’art. 1 legge-delega n. 206/2021.
Udienza digitale o svolta via collegamento audiovisivo a distanza
Lo schema di decreto legislativo prevede l’introduzione nel codice di procedura civile dell’udienza digitale o udienza svolta mediante collegamento audiovisivo a distanza. Tale tipo di udienza è stata introdotta dalla legislazione emergenziale dettata dal Legislatore durante le fasi più difficili della pandemia da COVID-19 al fine di assicurare il regolare funzionamento degli uffici giudiziari.
Lo schema di decreto legislativo all’esame del Parlamento prevede la modifica dell’art. 127 c.p.c. e, quindi, l’introduzione di un art. 127 bis (rubricato Udienza mediante collegamenti audiovisivi) c.p.c. Il novellato art. 127 c.p.c. al terzo co. prevede che il giudice può disporre, fra l’altro, nei casi e secondo la disposizione dell’art. 127 bis c.p.c., che l’udienza si svolga meditante collegamenti audiovisivi a distanza. Il successivo art. 127 bis c.p.c., al primo co., dispone che “lo svolgimento dell’udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice”. Il successivo secondo co. dell’art. 127 bis c.p.c. stabilisce che “Il provvedimento di cui al primo co. è comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell’udienza. Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l’udienza si svolga in presenza. Il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l’udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal caso resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare in presenza”. Infine, il terzo co. dell’art. 127 bis c.p.c. statuisce che “Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al secondo co. possono essere abbreviati”.
I collegamenti da remoto sono assicurati mediante l’utilizzo dei sistemi tecnologici e strumentali già in uso presso l’amministrazione giudiziaria. La riforma introduce la possibilità dell’esame da remoto dell’interdicendo e dell’inabilitando (cfr. co. 3 art. 453-bis.54 c.p.c., il quale prevede che “Valutata ogni circostanza, può disporre che l’udienza si svolga mediante collegamento audiovisivo a distanza, individuando le modalità idonee ad assicurare l’assenza di condizionamenti”), le cui modalità di collegamento da remoto sono individuate e regolate con provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati (“DGSIA”) del Ministero della Giustizia (cfr. art. 152 octies Schema di decreto legislativo n. 407).
Disposizioni sulla giustizia digitale
Parallelamente, la riforma prevede la modifica delle Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, inserendo un nuovo Titolo V-ter Disposizioni relative alla giustizia digitale, il cui Capo III è intitolato Dell’udienza con collegamenti audiovisivi a distanza. L’art. 196-duodecies disp. att. c.p.c. è strettamente connesso con quanto disciplinato dall’art. 127-bis in tema di udienza svolta mediante collegamenti audiovisivi che verranno disciplinati con provvedimento del DGSIA del Ministero della giustizia, collocandosi tali interventi nell’àmbito del programma di informatizzazione dei processi in atto dell’amministrazione giudiziaria, già sviluppati e testati in modo efficace attraverso tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie.
L’art. 196-duodecies disp. att. c.p.c. prevede che l’udienza di cui all’art. 127-bis c.p.c. è tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l’effettiva partecipazione delle parti e, se l’udienza non è pubblica, la sua riservatezza. Alla stessa si applica l’articolo 84. Nel verbale si dà atto della dichiarazione di identità dei presenti, i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. I presenti mantengono attiva la funzione video per tutta la durata dell’udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell’udienza. Il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d’udienza a tutti gli effetti e l’udienza si considera tenuta nell’ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento. Con provvedimenti del DGSIA del Ministero della giustizia sono individuati e regolati i collegamenti audiovisivi a distanza per lo svolgimento dell’udienza e le modalità attraverso le quali è garantita la pubblicità dell’udienza in cui si discute la causa.
Camera di consiglio digitale e processo civile telematico in Corte di Cassazione
Data la specificità del giudizio di legittimità, la riforma introduce l’art. 140-bis disp. att. c.p.c., il quale stabilisce che la camera di consiglio si svolge in presenza e che il presidente del collegio, con proprio decreto, può disporre lo svolgimento della camera di consiglio mediante collegamento audiovisivo a distanza, per esigenze di tipo organizzativo.
La riforma prevede altresì l’abrogazione dell’art. 140 disp. att. c.p.c., in quanto contenente disposizioni divenute incompatibili con la disciplina del processo civile telematico in Cassazione. L’adeguamento delle disposizioni sul giudizio di legittimità al deposito telematico obbligatorio degli atti e dei documenti di parte comporta altresì l’eliminazione di ogni riferimento al deposito “in cancelleria”, quale precisazione modale coerente con il deposito analogico degli atti e documenti di parte, ma non rispetto al deposito telematico, per cui l’atto o documento digitale (nativo o meno) va inserito, per l’appunto, nel fascicolo informatico e si rende visibile alla controparte processuale costituita in giudizio o a chi intenda costituirsi o intervenire nel giudizio stesso.
La pubblicazione online dei provvedimenti della Corte
Interessante novità viene introdotta dal nuovo art. 137 ter disp. att. c.p.c., che codifica la previsione della pubblicità, sul website istituzionale della Corte, di una serie di atti del giudice di merito e del pubblico ministero. Ferma restando la previsione della pubblicazione di tutti i provvedimenti (sentenze, ordinanze e decreti) della Cassazione sul website istituzionale, si stabilisce che – con il supporto tecnico del Centro elettronico di documentazione (C.E.D) – i provvedimenti dei giudici di merito che dispongono il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis, nonché tutti i decreti del primo presidente che dichiarano inammissibile il rinvio oppure rimettono gli atti alle sezioni unite o a quella semplice, siano pubblicati nel website istituzionale della Corte, per assicurare la massima conoscenza a tutti gli operatori del diritto delle questioni pendenti. Inoltre, si prevede che siano parimenti pubblicati sul website della Corte non solo i ricorsi nell’interesse della legge proposti, ex art. 363 c.p.c., dal Procuratore Generale ma anche tutte le sue conclusioni per i singoli ricorsi (nei casi in cui siano state formulate per iscritto) attraverso le memorie ex art. 378 e quelle previste dall’art. 380-bis.1. Tale innovazione va accolta con favore, in quanto garantire l’accesso online alle decisioni giudiziarie accresce la trasparenza dei sistemi giudiziari, aiuta i cittadini e le imprese a comprendere i propri diritti e può contribuire a fornire compattezza alla giurisprudenza.
È quanto risulta dalla decima edizione del Quadro di valutazione UE della giustizia 2022 o The 2022 EU Justice Scoreboard. Gli accordi per pubblicare online decisioni giudiziarie sono essenziali nella creazione di strumenti di ricerca “user-friendly” che rendono la giurisprudenza più accessibile ai professionisti legali e al pubblico. Accesso e facile riuso della giurisprudenza senza soluzione di continuità rende il sistema giudiziario “algorithm-friendly”, permettendo l’uso di applicazioni “legal tech” di aiuto ai professionisti del settore.
La pubblicazione online delle decisioni giudiziarie impone il bilanciamento di vari interessi, nei limiti della cornice normativa e politica. Il GDPR trova piena applicazione nel trattamento dei dati personali da parte delle autorità giudiziarie. Nel decidere quali dati rendere pubblici, un equo bilanciamento va fatto fra il diritto alla protezione dei dati e il diritto a rendere pubbliche le decisioni giudiziarie al fine di assicurare trasparenza al sistema giudiziario. Ciò è particolarmente vero allorché vi è un prevalente interesse pubblico che giustifica la pubblicazione dei dati. L’anonimizzazione o la pseudonimizzazione delle decisioni giudiziarie prima della pubblicazione consente il bilanciamento degli interessi contrapposti. I dati prodotti dalle autorità giudiziarie sono altresì regolati dalla legislazione UE sugli open data e sul riuso delle informazioni del pubblico settore.
Nell’àmbito delle disp. att. c.p.c. la riforma abroga gli artt. 134 (deposito del ricorso e del controricorso a mezzo della posta), 134-bis (residenza o sede fisica delle parti), 135 (invio di copie in formato analogico alle parti) e 137 (deposito di copie in formato analogiche del ricorso e del controricorso), in quanto contenenti disposizioni divenute incompatibili con la disciplina sul processo civile telematico in Cassazione, che non richiede la spedizione degli atti a mezzo del servizio postale, né la domiciliazione fisica, né tanto meno il formato analogico degli atti e documenti.
Notificazioni telematiche
Lo schema di decreto legislativo n. 407 modifica l’art. 137 c.p.c., introducendo nella norma un espresso riferimento alle notificazioni eseguite dall’avvocato nei casi e con le modalità previste dalla legge. Nell’art. 137 c.p.c. viene inserito un nuovo settimo co., a norma del quale “L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell’avvocato se quest’ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l’avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione”.
Per quanto concerne il tempo delle notificazioni, viene modificato l’art. 147 c.p.c. al quale vengono aggiunti un secondo e un terzo co.. Il nuovo secondo co. dell’art. 147 c.p.c. prevede che “Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari”. Il nuovo terzo co. stabilisce che “Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo co. si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest’ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.”
Viene modificato l’art. 149 bis c.p.c. ‒ la cui rubrica diviene Notificazione a mezzo di posta elettronica certificata eseguita dall’ufficiale giudiziario; il primo co. di questa norma viene sostituito dalla seguente disposizione: “L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione a mezzo posta elettronica certificata o servizio documento cartaceo, quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell’art. 3-bis, co. 1-bis, del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”
Notificazioni telematiche dell’avvocato
La riforma modifica la legge n. 53/1994. La lett. a) modifica l’art. 3 bis l. n. 53/1994, prevedendo l’inserimento del co. 1-bis, ai sensi del quale la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata, fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, presso l’indirizzo individuato ai sensi dell’art. 16-ter co. 1-ter d.l. n. 179/2012 (conv. in l. n. 221/2012); sostituendo, al co. 2, il riferimento all’art. 16-undecies d.l. n. 179/2012 (conv. in l. n. 221/2012) con quello al nuovo art. 196-undecies disp. att. c.p.c. e aggiungendo al co. 3 le parole “, fermo quanto previsto dall’art. 147 bis del codice di procedura civile”. Si inserisce un nuovo co. 1-bis nell’art. 3- bis legge n. 53/1994, per meglio chiarire che le disposizioni introdotte dal successivo art. 3-ter non comportano deroghe alle disposizioni contenute nell’art. 16-ter, co. 1-ter, d.l. n. 179/2012 (conv. in l. n. 221/2012), in materia di notifiche via posta elettronica certificata alle amministrazioni pubbliche e all’indirizzo a tal fine utilizzabile. Al co. 2 è stato poi aggiornato il richiamo dall’art. 16-undecies d.l. n. 179/2012 (conv. in l. n. 221/2012) al nuovo art. 196-undecies disp. att. c.p.c. Al co. 3 viene precisato che in materia di perfezionamento della notifica resta salvo quanto previsto dall’art. 147-bis c.p.c., introdotto per recepire la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 147 c.p.c. (cfr. Corte Cost., sent. n. 75/2019).
La lett. b) introduce l’art. 3-ter l. n. 53/1994, con il quale si da attuazione ai criteri di cui all’art. 1, co. 20, lett. da a) a c) legge-delega n. 206/2021. Al primo co. si prevede l’obbligo, in capo all’avvocato, di notificare gli atti giudiziali in materia civile e gli atti stragiudiziali con modalità telematica quando il destinatario è soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi, ovvero nel caso in cui, pur non essendo obbligato, il destinatario abbia esercitato la facoltà di eleggere domicilio digitale ai sensi dell’art. 3-bis, co. 1-bis, d.lgs n. 82/2005 (“CAD”). Il secondo co. prevede che se per causa imputabile al destinatario è impossibile eseguire la notificazione o questa non ha esito positivo (per esempio, perché la casella di posta del destinatario è piena), l’avvocato è tenuto a eseguire la notificazione mediante inserimento nell’area web riservata prevista dall’art. 359 d.lgs n. 14/2019 (“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”), dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l’inserimento. In tale ipotesi, la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento.
Tale ipotesi è stata tuttavia circoscritta ai soli casi in cui il destinatario sia soggetto tenuto per legge ad iscriversi nel registro INI-PEC (in particolare, imprese o professionisti), dal momento che a tali soggetti si rivolge la piattaforma di cui si è detto. Nel caso in cui, invece, il destinatario sia soggetto non tenuto a iscriversi ad INI-PEC ma che volontariamente ha eletto il proprio domicilio digitale, la notifica va eseguita nelle forme ordinarie, in considerazione della particolare delicatezza del procedimento notificatorio. Come previsto dal co. 3, poi, la notificazione potrà eseguirsi con le modalità ordinarie quando la causa dell’impossibilità di effettuare la notifica con modalità telematiche non sia imputabile al destinatario.
La lett. c) modifica l’art. 4, co. 2, legge n. 53/1994, aggiungendo la disposizione secondo la quale per le notificazioni in materia civile e degli atti stragiudiziali, la facoltà prevista dal primo periodo può essere esercitata fuori dei casi di cui all’art. 3-ter co. 1 e 2. La norma ha funzione di coordinamento con gli interventi in materia di notifiche in materia civile e degli atti stragiudiziali, in particolare al fine di chiarire che la facoltà, a determinate condizioni, di eseguire la notificazione con consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario, è esercitabile soltanto laddove non operi l’obbligo per l’avvocato di eseguire la notifica via posta elettronica certificata o mediante inserimento nell’area web prevista dall’art. 359 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Pagamento telematico delle spese di giustizia
L’art. 13 dello schema reca modifiche al d.P.R. n. 115/2002 (“T.U. sulle spese di giustizia”) al fine di dare attuazione a quanto previsto nella lett. f) del co. 17 dell’art. 1 legge-delega n. 206/2021, in una prospettiva di semplificazione e di digitalizzazione degli adempimenti tributari connessi al procedimento civile, rivedendo la disciplina delle modalità di versamento del contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario, mediante le opportune e puntuali modifiche ad alcune disposizioni del T.U. sulle spese di giustizia.
In particolare, si prevede di attivare sistemi di pagamento, tramite la piattaforma tecnologica di cui all’art. 5 CAD, non solo del contributo unificato ma anche delle spettanze degli ufficiali giudiziari, delle somme per il recupero del patrocinio a spese dello Stato, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative e delle sanzioni pecuniarie. Nella fase pandemica è stata prevista, con più disposizioni che si sono succedute nel tempo, l’obbligatoria corresponsione di tale onere tramite la piattaforma tecnologica di cui all’art. 5, co. 2, CAD (co. 3 dell’art. 221 d.l. n. 34/2021, sostanzialmente sovrapponibile a quella di cui al co. 11 dell’art. 83 d.l. n. 18/2020, ma analogo principio era già contenuto nel co. 6 dell’art. 2 d.l. n. 11/2020, successivamente abrogato dall’art. 1, co. 2, legge n. 27/2020).
Processi telematici: lo stato dell’arte su progressi e ostacoli
La riforma è complementare alla completa digitalizzazione del processo civile telematico in tutti i suoi aspetti, compreso quello fiscale. Il successo di tale esperienza ha portato il legislatore a stabilizzare tali modalità, valutando anche il superamento di alcune modalità non telematiche. La piattaforma tecnologica, infatti, che allo stato è stata realizzata tramite il sistema PagoPA, consente per vero più metodi di pagamento (telematici e non), anche tramite contante presso i gestori del servizio, tutti utilizzabili a scelta dall’utenza e che consentano di associare, telematicamente, in modo univoco ciascun versamento ad un solo ed individuato procedimento. I metodi che rientrano fra quelli di PagoPA sono i seguenti: pagamento online tramite il Portale dei Servizi Telematici (PST), sia nella sezione ad accesso riservato sia nella sezione pubblica (senza bisogno di eseguire login); pagamento online presso un Punto di Accesso (PDA); pagamento tramite canali fisici o online messi a disposizione dalle banche: sportelli fisici (anche con contanti), strumenti di home banking per pagoPA, app IO. In questo caso è necessario solo avere a disposizione il numero univoco di versamento e il QR code corrispondente che vengono generati collegandosi all’area pubblica del PST/ pagamenti pagoPA e selezionando l’opzione ‘paga dopo’.
La principale modifica riguarda l’art. 192 [lett. e) dell’art. 13] il cui primo co. viene interamente sostituito e riscritto in termini simili alle disposizioni della fase emergenziale. Si prevede in modo stabile che il contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario e al giudice tributario sia di regola corrisposto mediante pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all’art. 5, co. 2, CAD. È stata poi inserita una norma transitoria all’interno dello stesso art. 192 (co. 1-quinquies) che prevede che per i procedimenti innanzi al giudice ordinario, le nuove disposizioni acquistino efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2023.
Il nuovo co. 1-sexies dell’art. 192 prevede che se è attestato, con provvedimento pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia o del Ministero dell’economia e delle finanze, il mancato funzionamento del sistema di pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all’art. 5, co. 2, CAD, il contributo unificato vada corrisposto mediante bonifico bancario o postale, ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293; la prova di tale versamento dovrà fornirsi con l’originale della ricevuta, regolarmente sottoscritta.
Oltre alla conseguente abrogazione dell’art. 191 [lett. c), co. 1, dell’art. 13], sono state allineate a tali previsioni quelle relative ai procedimenti speciali e quindi l’art. 18 bis, relativo al contributo da versarsi per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche, l’art. 30 che riguarda le anticipazioni forfettarie versate all’erario dai privati nel processo civile, l’istanza per l’assegnazione o la vendita di beni pignorati, l’art. 32 relativo alle anticipazioni da versarsi agli ufficiali giudiziari per il servizio di notificazione, Inoltre, si è uniformata la modalità di pagamento dei diritti di copia, di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile: l’art. 196, co. 1, è stato modificato prevedendo che anche tali oneri siano corrisposti tramite la piattaforma tecnologica di cui all’art. 5, co. 2, del CAD.
Infine, all’art. 197, relativo al pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a notifiche a richiesta di parte nel processo civile, penale amministrativo contabile e tributario, è stato aggiunto un co. 1 bis il quale prevede che a decorrere dal 1° giugno 2023 anche tali spettanze debbano essere corrisposte tramite la piattaforma tecnologica di cui all’art. 5, co. 2, del CAD.
Obbligo di deposito telematico
La riforma prevede che il deposito dei documenti di tutti gli atti di parte con l’assistenza di un difensore dinanzi al giudice competente per ogni tipo, fase e grado di giudizio, compreso quello di legittimità, debba avvenire con modalità telematiche o anche mediante altri mezzi tecnologici, spettando al capo dell’ufficio autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche, unicamente nel caso in cui i sistemi informatici non siano funzionanti e sussistano situazioni di urgenza (art. 196- quater).
Per quanto concerne sia il deposito degli atti con altre modalità telematiche che la gestione degli atti di parte e del giudice si assicura che il Ministero della giustizia, nell’ambito del programma di informatizzazione del processo telematico già in atto e ha sviluppato da tempo un applicativo per la gestione informatica del fascicolo con possibilità di integrare i contenuti nelle varie fasi processuali con atti, documenti e supporti multimediali. Tra gli obiettivi del programma di digitalizzazione del sistema giustizia vi è, infatti, quello della digitalizzazione del fascicolo attraverso la scannerizzazione – o acquisizione di file digitali – la classificazione, la codifica e l’indicizzazione dei fascicoli con possibilità di ricerca, consultazione, esportazione e stampa di interi fascicoli e/o di singoli atti. I sistemi e gli applicativi progettati e attivati nel corso degli anni risultano fornire una soluzione tecnologica diversa e alternativa all’utilizzo della posta elettronica certificata come avviene, per esempio, con il ricorso al deposito attraverso l’area web riservata del Ministero della giustizia, la cui istituzione è stata già prevista e finanziata nell’àmbito delle disposizioni del Codice della crisi e dell’insolvenza (artt. 359 e ss.), le cui modalità operative saranno definite con il successivo decreto legislativo attuativo della delega in esame.
L’art. 196 quinquies, rubricato Dell’atto del processo redatto in formato elettronico detta norme in materia di digitalizzazione degli atti processuali e l’art. 196 sexies, rubricato Perfezionamento del deposito e deposito con più trasmissioni, in materia di perfezionamento del deposito, prevedendo che nel caso di utilizzo di soluzioni tecnologiche diverse dalla posta elettronica certificata, in tutti i procedimenti civili, il deposito si abbia per avvenuto nel momento in cui è generato il messaggio di conferma del completamento della trasmissione.
L’art. 196 septies, rubricato Copia cartacea di atti telematici, contiene disposizioni tese a riordinare la materia di processo civile telematico e, segnatamente, a stabilire con decreto del Ministro della giustizia le misure organizzative più idonee per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo.
Attestazione di conformità
L’art. 196 octies reca le norme in materia di attestazione di conformità, revisionando la specifica disciplina di cui agli articoli 16 bis, co. 9 bis, 16 decies e 16 undecies d.l. n. 179/2012 (conv. con modif. dalla l. n. 221/2012), consentendo di procedere, in tal senso, anche per tutti gli atti trasmessi con modalità telematiche all’ufficiale giudiziario o dal medesimo ricevuto.
L’art. 196 novies, rubricato Potere di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti contiene disposizioni relative all’attestazioni di conformità delle copie anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme da parte del difensore, del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, del consulente tecnico, del professionista delegato, del curatore, del commissario giudiziale e del liquidatore giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica.
I successivi artt. 196 decies e 196 undecies dettano disposizioni in materia di attestazioni di conformità delle copie trasmesse con modalità telematiche all’ufficiale giudiziario e disciplinano le modalità dell’attestazione di conformità.
Le disposizioni contenute negli artt. 196 octies e 196 novies estendono il potere di attestazione della conformità della copia al liquidatore giudiziale.
Procedure telematiche di mediazione
Con la lett. i) si inserisce il nuovo art. 8 bis fra le disposizioni contenute nel d.lgs n. 28/2010, al fine di consentire che lo svolgimento delle procedure di mediazione, stante l’accordo delle parti, possa avvenire con modalità telematiche ( a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato) e anche gli incontri possono svolgersi con collegamento da remoto, assicurando che gli adempimenti connessi a tali attività graveranno sulle parti coinvolte nella procedura di mediazione, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In tal caso, nella formazione, sottoscrizione e trasmissione degli atti relativi alla procedura di mediazione svolta in modalità telematica, devono essere rispettati le disposizioni del CAD.
Per quanto concerne gli incontri svolti in collegamenti audiovisivo da remoto, la riforma prevede che ciascuna parte può chiedere al responsabile dell’organismo della mediazione di partecipare da remoto, evidenziando che gli stessi organismi provvedono a fornire alle parti collegamenti audiovisivi che assicurino la contestuale ed effettiva udibilità e visibilità delle persone collegate.
Al termine della procedura svolta in modalità telematica, il mediatore elabora un unico documento informatico in formato nativo digitale, contenente il verbale e l’eventuale accordo, trasmettendolo alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altra firma elettronica qualificata e nel caso della mediazione demandata dal giudice e dei casi previsti dall’art. 5, co. 1, anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità. Una volta firmato digitalmente da tutti i soggetti coinvolti nella procedura di mediazione, compreso in ultimo il mediatore, il documento informatico viene trasmesso alle parti, agli avvocati ove nominati e alla segreteria dell’organismo di mediazione.
La conservazione e l’esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche è a cura dell’organismo di mediazione, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 43 CAD.
Al co. 5, è inserita una precisazione relativa al verbale contenente l’eventuale accordo di conciliazione in formato digitale o analogici, che prevede che lo stesso dovrà essere redatto in tanti originali quante sono le parti che hanno partecipato alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l’organismo. È previsto, per l’organismo di mediazione, l’obbligo di conservare copia degli atti dei procedimenti di mediazione trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.