analisi della scrittura

Grafologia e grafometria forense: luci ed ombre di una pseudoscienza

La diffusione della firma grafometrica richiede nuove competenze da parte dei grafologi forensi che, per mestiere, individuano i falsi e le scritture contraffatte. Vediamo quali sono le competenze necessarie e le barriere da superare

Pubblicato il 15 Feb 2019

Antonio Cilli

docente di Informatica Giuridica presso l’Università Leonardo da Vinci, docente c/o la Scuola per Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza (AQ) e CTU/Perito di varie Procure e Tribunali in digital forensics

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La grafologia forense resta una “pseudo” scienza, non possedendo i caratteri di riproducibilità, ripetitività, affidabilità delle altre scienze. E tale rimarrà finché non cambieranno i metodi di indagine scientifica ed anche una certa forma mentis. 

Facciamo quindi una panoramica sul mestiere del grafologo, le competenze e i cambiamenti in corso con la diffusione della firma grafometrica.

La presunta unicità della scrittura

La scrittura è un prodotto psico-neuro-fisiologico prettamente personale e irripetibile. È questo ciò che sostengono i grafologi. Una volta appreso il modello scolastico, il gesto grafico diviene via via sempre più automatizzato ed individuabile non solo nei casi di spontaneità grafica ma anche di variazione più o meno volontaria. Nonostante tutto, in linea teorica, il gesto grafico rimane invariato nei suoi tratti fondamentali.

Si dice che la scrittura “è irripetibile perché è irripetibile chi la produce”[1]. Grazie a questo assunto i grafologi sostengono che, in base alla scrittura, si possano determinare gli aspetti e relazionali della persona. Una sorta di “profiling” che prende le mosse dal modo di scrivere, il quale, sarebbe il frutto di un vissuto esperienziale caratteristico e soggettivo, di conseguenza unico.

A tutt’oggi, tuttavia, non vi è ancora alcuna validazione scientifica a sostegno di quest’ipotesi. Non c’è da stupirsi allora se le conclusioni di uno studio scientifico del 2009 (C. Dazzi – L. Pedrabissi) non lasciano scampo: “Nessuna prova è stata trovata per validare il metodo grafologico quale misuratore di personalità” [2].

Le ombre sulla grafologia

Sulla poca attendibilità dell’interpretazione della scrittura quale elemento di misurazione della personalità, o meglio degli aspetti temperamentali ci sono casi emblematici. Clamorosa l’analisi di una famosissima grafologa televisiva che ha analizzato la presunta grafia di Matthias Schepp, il padre svizzero di due gemelline sottratte alla madre, delle quali ha fatto perdere le tracce. Dallo scritto attribuito a Schepp la grafologa desunse che avrebbe avuto segni di “aggressività latente, spirito vendicativo”. Peccato che la grafia analizzata fosse in realtà una riproduzione, tradotta in italiano, scritta con un font corsivo al computer e non la reale grafia del suicida svizzero. [3]

Al di là di questa memorabile débâcle sono pur tuttavia frequenti in sede processuale errori ben più dannosi e problematici.

La grafologia forense

Quello che rimane della grafologia, al netto dell’interpretazione della persona e della rieducazione alla scrittura, è la grafologica forense che consente di individuare i falsi e le scritture contraffatte. Tale consulenza non è indirizzata ad evidenziare l’aspetto psicologico che scaturisce dallo scritto, bensì è volta allo studio del gesto grafico che, in comparazione con altri scritti, permette di risalire alla paternità del documento in esame.

Ed è qui che sorgono le difficoltà. Tanto frequenti da condurre ad un’interrogazione parlamentare del 2008 in cui si è fatto riferimento ad alcune perizie “clamorosamente smentite da ulteriori accertamenti peritali”. Perizie grafologiche smentite in sedi successive di giudizio e test di verifiche incrociate spesso contrastanti.

Sorge quindi lecito chiedersi quali sia il percorso di studi intrapreso da coloro che si dedicano alla professione del grafologo. Coloro a cui l’Autorità Giudiziaria e gli avvocati affidano consulenze e perizie.

La professione del grafologo

La professione del grafologo [2] è normata dalla L. 4/2013 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) che non garantisce tuttavia l’obbligatorietà di alcun percorso di studi o professionale. Esistono tuttavia Associazioni a carattere privatistico che riuniscono i grafologi e almeno sulla carta, ne garantiscono formazione, aggiornamento e di conseguenza, la professionalità. Bene inteso, si può essere ottimi grafologi senza essere iscritti ad alcuna associazione di categoria e certificati da alcun ente, ma sicuramente chi è certificato da un ente esterno fornisce una garanzia che gli altri, autocertificatisi, non danno.

Alcuni Tribunali sembrano consapevoli di una estrema differenza del valore probatorio dell’attribuzione grafologica rispetto ad altre, quali l’impronta digitale, vocale o il D.N.A., anche se, nelle premesse, la scrittura dovrebbe essere unica ed inimitabile. Probabilmente lo è, ma i metodi di analisi sono diversi: Calligrafico, Grafoscopico, Grafonomico, Grafologico e di quest’ultimo esistono scuole differenti Morettiana, Marchesaniana, Francese. Generalmente gli esperti migliori utilizzano tutti i metodi integrati ma il problema rimane: il fattore umano[4].

La nuova frontiera della firma grafometrica

In questo panorama s’inserisce una nuova variabile: la firma grafometrica.

Alcuni corsi riservati ai grafologi stanno cercando di preparare gli stessi al riconoscimento della firma grafometrica, quella in sostanza che si appone su tavolette elettroniche, in banca, alla posta o come ricezione dei pacchi.

La sottoscrizione grafometrica è un’azione che si realizza con la sequenza di azioni grafiche quali: i punti di pressione, la velocità scrittoria, l’indice di accelerazione, la distanza tra i punti sull’asse X-Y. Queste informazioni sono convertite con dati matematici e non più con una risultanza di pressione della mano, della sensibilità o dell’inclinazione del mezzo scrittorio ma da apparati tecnologici dotati di software.

Le competenze necessarie

Indipendentemente dalla circostanza (procedimenti penali nelle varie fasi di giudizio, ambito civilistico, giustizia amministrativa, acquisizione del CTP, etc.) vi è l’esigenza di possedere competenze in materia di informatica e computer forensic. Prendendo spunto dall’ultima sentenza della Cassazione, V pen. n. 5352/2018, l’accertamento tecnico deve contenere i cosiddetti “LOG”, cioè tutte le tracce che consentono di verificare i “metadati”. Quest’ultimi elementi consentono di accertare le informazioni probatorie in riferimento alla data, al formato ed a tutte le caratteristiche tecniche del documento digitale. Nei casi richiesti, pertanto, il Perito dovrà essere iscritto all’albo del Tribunale per il settore merceologico dell’Informatica e delle tecnologie annesse. Anche in merito all’acquisizione della risultanza della firma grafometrica, in “copia conforme” vi è l’esigenza del rispetto delle tecniche di computer forensics e della scelta del supporto idoneo alla conservazione nel tempo.

In considerazione di quanto descritto, appaiono poco utili i corsi sulla firma grafometrica se non riservati a grafologi professionisti già esperti in digital forensic (informatici, ingegneri elettronici, periti elettronici/informatici), o se non forniscono, in precedenza, la formazione generale sulla perizia informatica e poi quella specialistica sulla firma grafometrica.

Analisi obiettiva: punti critici e potenzialità

Non a causa della grafologia ma a causa della scarsità dei periti/consulenti e delle metodologie applicate che alcune sentenze e pronunciamenti diventano così negativi verso questa (quasi) scienza forense. Rimane il “quasi” perché ancora la grafologia forense non possiede qui caratteri di riproducibilità, ripetitività, affidabilità (sempre al di là delle visioni di parte) delle altre scienze.

La scelta del consulente/perito deve poi essere ponderata. Alcuni canoni di scelta sembrano (sia nel civile che nel penale) irrinunciabili se si vuole fare giustizia, ai canoni oggettivi: formazione e know how riconosciuti o certificati da un ente terzo, attività scientifica e prove di autovalutazione sull’affidabilità, bisogna aggiungere anche canoni soggettivi come l’esclusività dell’attività (praticare la professione di grafologo come secondo lavoro non è garanzia di professionalità), capacità di gestire la cross examination in aula, completezza formale nella compilazione della relazione tecnica. E poi ci dovrebbe essere il “mercato”, un perito/consulente che viene costantemente demolito dalla controparte o che più di una volta sbagli clamorosamente una qualche attribuzione, non dovrebbe essere più richiamato, soprattutto se pagato con i soldi dei cittadini. Siamo ben lontani dall’avere grafologi forensi con questo “profilo”, seppur qualche perito davvero professionale lo possiede.

Per la grafologia in generale, finché non cambieranno i metodi di indagine scientifica ed anche una certa forma mentis, questa scienza sarà relegata al prefisso “pseudo”. Innanzi tutto servirà trovare un metodo sicuro di indagine scientifica e sottoporlo a sperimentazione e verifica, in questo sarà fondamentale l’attività di ricerca multidisciplinare che con metodi certi verificherà o meno gli assiomi della grafologia. Tuttavia, la ricerca di questo tipo, pare vietata. Emblematico il caso di quella ricerca empirica, su un gruppo di satanisti, la quale al proprio interno analizzava le scritture di appartenenti al culto satanico comparate con gli stili di vita (credenze, emozioni etc.) verificati da interviste, rifiutata da una rivista di grafologia perché editata da un istituto religioso e di conseguenza non avrebbe potuto pubblicare un articolo dove si analizzavano dei satanisti.

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Bibliografia

[1] M.A. Montanari, 2006

[2]https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20229925

[3]http://www.tvblog.it/post/25032/figuraccia-del-tg5-perizia-sulla-calligrafia-di-matthias-schepp-ma-era-una-riproduzione-di-chi-lha-visto, visitato il 27.02.2018.

[4] l’art. 1 comma 4 recita: “L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista”

[4] Cfr. Cass., sez. lav., 20 maggio 2004 n. 9631: «Nel procedimento di verificazione della scrittura privata, il giudice del merito, ancorché abbia disposto una consulenza grafica sull’autografia d’una scrittura disconosciuta, ha il potere – dovere di formare il proprio convincimento sulla base d’ogni altro elemento di prova obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità . . . In relazione a questo particolare elemento probatorio è da osservarsi che, anche se ogni umano aspetto della persona è oggettivamente irripetibile (e di alcuni – come le impronte digitali, i lineamenti del volto, le vibrazioni della voce, e la stessa iride – esaminati e differenziati da sofisticati strumenti, l’attuale tecnologia può affermare – o negare – con certezza l’appartenenza ad una specifica persona), ed è tale anche la forma della scrittura (e questa irripetibilità ne giustifica la comparazione), tuttavia la verifica dell’irripetibilità di questo particolare aspetto, fondata sulla – pur pregevole – umana valutazione recata da una consulenza grafologica, inevitabilmente affidata ad elementi (svolazzi, pressioni, curve, lunghezze, altezze) allo stato non matematicamente ponderabili, assume, oggettivamente, un rilievo probatorio di ben limitata consistenza». Da G. Vanacore su http://www.overlex.com, visitato il 01.03.2018.

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