l'analisi del testo

Il CAD numero 6 è in Gazzetta Ufficiale, che succede ora

Un commento sugli aspetti che si confermano e chiariscano dopo la pubblicazione del nuovo codice dell’amministrazione digitale in Gazzetta Ufficiale

Pubblicato il 12 Gen 2018

Giovanni Manca

consulente, Anorc

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Già molte anticipazioni hanno descritto le principali novità del Cad versione 6, ma la lettura del testo definitivo e ufficiale uscito stasera in Gazzetta Ufficiale consente una valutazione più dettagliata.

I commenti nel seguito mantengono lo stile dei precedenti articoli sul tema. I commenti ovviamente non approfondiscono gli effetti del nuovo testo. A tal fine saranno redatti articoli specializzati.

I commenti alla luce del testo pubblicato in gazzetta ufficiale

Domicilio digitale

Ampia la modifica alla definizione di domicilio digitale con la citazione estesa al Regolamento eIDAS e la doverosa correzione al servizio elettronico di recapito certificato che diventa qualificato.

Il domicilio digitale è valido ai fini delle comunicazioni aventi valore legale.

Il comma 1-ter, finalmente corretto, continua ad essere collocato nelle definizioni. Ci accontentiamo che sia corretto con l’introduzione del termine qualificato.

Viene definito il servizio in rete o on-line. Lascia un pizzico di perplessità la scelta del termine “elettronica”. Più opportuna sarebbe la parola “telematica”.

Vengono definite le Linee guida come le regole tecniche e di indirizzo adottate secondo il procedimento di cui all’articolo 71. Esse sostituiscono le Regole tecniche in senso stretto con una scelta che appare più terminologica che sostanziale. Efficace la scelta del Legislatore di dare comunque avviso in GURI della pubblicazione della specifica Linea guida.

Come già visto negli schemi precedenti del decreto correttivo si conferma l’ampliamento e il coordinamento dell’ambito di applicazione del CAD con le modifiche all’articolo 2, comma 2.

Si stabiliscono le norme che si applicano anche ai soggetti privati. Per esempio la conservazione digitale e i servizi fiduciari eIDAS ma anche il domicilio e l’identità digitale.

Le norme sul domicilio digitale sono rafforzate e ampliate. Di fatto nel breve periodo tutti i cittadini dovranno avere un domicilio digitale.

Sicuramente il maggior numero di modifiche apportate da questo decreto correttivo sono sul tema del domicilio digitale e del suo utilizzo. In tale contesto la Posta Elettronica Certificata (PEC) viene sostituita dal domicilio digitale come principio giuridico. Diventando un mezzo tecnico per realizzare il domicilio digitale.

Condivisibili sono le regole sugli elenchi degli indirizzi sui domicili digitali e sulla protezione di questi indirizzi da usi illeciti come la posta indesiderata. Gli elenchi confluiranno nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) al termine del popolamento di quest’ultima.

Forse questo può creare problemi tra i domicili digitali della persona fisica in sé e il professionista che elegge il domicilio digitale per obbligo di legge. Avremo più indirizzi nell’ANPR per la stessa persona fisica?

Difensore civico, open data e trasparenza

Viene confermato, rispetto agli schemi precedenti, che il Difensore Civico per il digitale è istituito presso AgID e non più in ogni amministrazione.

In molti punti del testo si percepisce l’influenza del Piano Triennale 2017-2019, per esempio per il ripetuto utilizzo della parola piattaforma.

Vengono definiti il “formato aperto” e “i dati in formato aperto” profilando il mondo degli open data.

In molti commi si stabiliscono regole che potrebbero far intendere che l’utilizzo delle piattaforme sostituisce per la pubblicità legale la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Si auspica che le pubblicazioni in rete siano effettuate con strumenti atti a garantire l’immodificabilità del testo pubblicato associando a quest’ultimo un riferimento temporale opponibile ai terzi.

Documenti digitali, Spid e accreditamento

Fortemente modificato lo scenario sulle sottoscrizioni e la qualifica e l’accreditamento.

Il Legislatore conferma la nuova fattispecie di formazione del documento con previa identificazione informatica del suo autore.

Tra le modalità di formazione del documento, che devono essere garantite per la sua formazione corretta, scompare la qualità. Questa appare come una misteriosa modifica, anche se il Legislatore ha applicato una richiesta scaturita dall’analisi delle Commissioni Parlamentari.

Altre norme richiedono la qualità in questi contesti. Quindi la modifica non può che suscitare perplessità.

Le qualifiche convergono verso le regole comunitarie. Vengono eletti a servizi fiduciari qualificati nazionali lo SPID e la PEC. La fattispecie accreditamento rimane per la conservatoria digitale.

LEGGI A CHE PUNTO E’ SPID

Il soggetto interessato:

“deve avere natura giuridica di società di capitali e deve disporre dei requisiti di onorabilità, tecnologici e organizzativi, nonché delle garanzie assicurative e di eventuali certificazioni, adeguate rispetto al volume dell’attività svolta e alla responsabilità assunta nei confronti dei propri utenti e dei terzi. I predetti requisiti sono individuati, nel rispetto della disciplina europea, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l’AgID. Il predetto decreto determina altresì i criteri per la fissazione delle tariffe dovute all’AgID per lo svolgimento delle predette attività, nonché i requisiti e le condizioni per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 da parte di amministrazioni pubbliche.”

Dal testo normativo si evince che il capitale sociale e gli altri requisiti richiesti saranno oggetto di uno specifico DPCM. I procedimenti di qualifica e accreditamento non saranno più gratuiti come stabilito all’inizio dell’ultimo capoverso del comma.

Vengono confermate le “pesanti” sanzioni stabilite nell’intervallo di 40.000 – 400.000 euro. Tali sanzioni sono estese anche ai conservatori accreditati anche se questo non sembrava consentito dalle deleghe in materia al Governo. Né sembra applicabile il regime sanzionatorio derivante dal Regolamento eIDAS in quanto la conservatoria digitale non rientra nel contesto europeo.

Il regime sanzionatorio è anche appesantito dalla eliminazione sostanziale del ravvedimento da parte del soggetto al quale si contesta la violazione della normativa.

Lo SPID è ulteriormente chiarito e rafforzato e con esso la presentazione di istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione.

Viene introdotto il Sistema pubblico di ricerca documentale. Le specificità di questa modifica dovranno essere analizzate soprattutto in termini di problematiche legali legate all’archivistica.

Viene introdotta anche la Piattaforma Nazionale Dati “finalizzata a favorire la conoscenza e l’utilizzo del patrimonio informativo detenuto” dai soggetti ai quali si applica il CAD. Ma con qualche limitazione, per esempio alle autorità indipendenti.

Nei punti relativi alla gestione documentale e allo sviluppo di procedimenti amministrativi le regole stabilite sono in linea con i nuovi indirizzi di ecosistema, interoperabilità e cooperazione applicativa dettati dal Piano Triennale 2017-2019.

In conclusione

Questa sintetica e generale analisi del decreto correttivo al CAD è ovviamente parziale. Sarà ampliata da commenti su temi specifici anche sulla parte di decreto che non novella il CAD (le disposizioni transitorie).

Una serie di norme potranno essere attuate operativamente solo dopo la redazione delle Linee guida da parte di AgID.

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