DOMANDA
Avrei bisogno gentilmente di una delucidazione sull’emissione della fattura elettronica differita. Dal 1 luglio 2019 in poi, sarà ancora possibile indicare nella fattura la data fine mese e fare l’invio allo SDI dopo qualche giorno? Esempio pratico: Ddt emessi in data 10 luglio, 23 luglio 2019, fattura differita emessa con data 31 luglio 2019, fattura emessa con data 31 luglio 2019 e inviata allo SDI in data 7 agosto 2019.
Martina Giovannini
RISPOSTA
Dal primo luglio 2019 sarà possibile trasmettere la fattura elettronica entro 10 giorni dal momento di effettuazione della operazione. Questo a seguito della modifica apportata dal D.L. 119/2018 al comma 4 dell’articolo 21, DPR 633/1972. Nel suo caso tuttavia è possibile fruire del maggior termine previsto dall’articolo 21, comma 4, lettera a), che così recita: “Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può’ essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime”. Quindi, nel caso prospettato, avrà tempo 15 agosto 2019 per trasmettere la fattura elettronica differita relativa alle consegne avvenute del mese di luglio 2019.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome