Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha diffuso nei mesi scorsi il suo “Rapporto sui depositi telematici degli atti e documenti nel contenzioso tributario“, una compiuta fotografia dell’utilizzo del Processo Tributario Telematico da parte di cittadini, professionisti ed amministrazioni dal primo dicembre 2015 (data di entrata in vigore della sperimentazione PTT in Toscana ed Umbria) al 31 gennaio 2018.
Tra i dati diffusi, particolarmente interessanti sono quelli relativi al periodo successivo al luglio 2017, sui quali si concentra il report, in quanto a partire da tale data la sperimentazione del processo tributario telematico è stata attivata sull’intero territorio nazionale con l’inclusione, da ultimo, delle Commissioni tributarie delle regioni Marche e Val d’Aosta e delle province autonome di Bolzano e Trento.
PTT, un atto su quattro è già digitale (grazie alla PA)
Secondo i numeri raccolti dalla Direzione della Giustizia Tributaria nel periodo agosto 2017/gennaio 2018 ben il 27,15% degli atti depositati avanti alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali è stato presentato telematicamente attraverso la piattaforma SIGIT.
Se andiamo a leggere i dati nel dettaglio ci accorgiamo però che la percentuale appena esposta, in effetti sorprendente per un procedimento facoltativo e guardato con diffidenza da molti operatori, va in parte ridimensionata in quanto frutto soprattutto del cospicuo utilizzo degli strumenti telematici da parte delle amministrazioni, spronate da direttive interne ad un massiccio ricorso a tali modalità informatiche.
Se ci concentriamo sul dato dei ricorsi possiamo verificare che gli atti dimessi in modalità telematica nel periodo agosto 2017/gennaio 2018 scendono ad 1 ogni 10 (10,96% del totale).
I contribuenti e i professionisti sono quindi ancora molto prudenti nei confronti del PTT, anche se i dati diffusi evidenziano un modesto ma costante aumento nell’utilizzo delle modalità telematiche anche per queste categorie di utenti, con alcune regioni virtuose fra cui spiccano il Lazio (18,39% di ricorsi telematici nel periodo agosto 2017/gennaio 2018) e la Toscana (14,95% di ricorsi telematici nello stesso arco di tempo).
Il dato complessivo degli atti dimessi in telematico nel corso del 2017 (241.052 atti telematici su un totale di 862.176), è poi assolutamente positivo specie se lo si confronta, per quanto possibile, con il dato relativo alla sperimentazione facoltativa e graduale del Processo Civile Telematico (ovvero dal 2013 al giugno 2014, quando il PCT diventava obbligatorio per i nuovi procedimenti) in tale fase erano stati raccolti 485.379 atti depositati in telematico (319.496 atti nel 2013) da rapportare però a volumi di depositi complessivi molto più elevati (pari a circa 6 milioni di depositi/anno).
Le ragioni di un simile successo possono rinvenirsi non solo nella già acquisita “informatizzazione” di molte amministrazioni e di numerosi professionisti “temprati” dal PCT, ma anche nella chiarezza e agile comprensibilità del procedimento di upload e nelle forme snelle delle procedure di notifica rispetto alle modalità di cui alla L. 53/94 previste per i processi civile e amministrativo telematici.
Tornando ai dati, spicca poi la percentuale di depositi telematici nel Lazio, capofila come abbiamo visto per numero di ricorsi e seconda regione per numero di atti complessivi dimessi in telematico nel 2017 (il dato è sorprendente specie se si pensa che l’avvio della sperimentazione PTT nel Lazio è avvenuto in corso d’anno, ad aprile 2017) la prima regione per numero di atti dimessi in telematico nel 2017 è invece il Friuli Venezia Giulia (anche qui il dato sorprende in quanto il PTT è stato, come nel Lazio, attivato solamente ad aprile 2017).
Mentre per il PCT la Lombardia è stata a lungo capofila per diffusione e dimensione delle procedure telematiche, la regione che più sembra aver accolto le modalità del tributario telematico è per ora proprio il Lazio.
Da ultimo va segnalato che ironicamente il rapporto si apre con una presentazione in cui è contenuta la chiara affermazione per cui “l’utilizzo del deposito telematico, ad oggi, costituisce una facoltà per la parte processuale e prescinde dalla modalità (cartacea/telematica) operata dalla controparte nella medesima controversia”.
PTT, gli ostacoli alla diffusione
Se il concetto è chiaro agli estensori del rapporto, non altrettanto può dirsi con riguardo alla giurisprudenza tributaria con la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia che, nella propria sentenza n. 245 del 10.10.2017, ha infatti escluso in radice la possibilità di costituzione telematica del controricorrente nel caso in cui il ricorrente abbia optato per il deposito cartaceo e, allo stesso modo, ha affermato la necessità di costituzione telematica del controricorrente in caso di costituzione telematica del ricorrente.
Pronunce come quella appena accennata, insieme a quelle della Commissione Tributaria Regionale Toscana n. 1377/05/2017 e della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 3133/05/2017, che escludono l’ammissibilità delle forme telematiche nel caso in cui il primo grado si sia svolto senza ricorrere alle modalità proprie del PTT, costituiscono un sicuro ostacolo alla diffusione, in questa fase facoltativa e sperimentale, del processo telematico.
Il dato che più stupisce del rapporto è quindi senz’altro quello del 31,8% di appelli introduttivi telematici nella CTR del Lazio (anche in questo caso si tratta della percentuale più alta in Italia) e del 23,8% di appelli introduttivi telematici nella CTR della Toscana (dati relativi al periodo agosto2017/gennaio 2018) ricorsi che verosimilmente in numerosi casi coinvolgevano procedimenti trattati in cartaceo in prime cure.
Le due Commissioni Regionali che hanno ritenuto inammissibile il deposito telematico di un atto di secondo grado quando il primo grado si è svolto senza ricorrere agli strumenti del PTT, si ritrovano quindi paradossalmente prime in Italia per numero di depositi in forma telematica, a testimonianza dell’evidente superamento dell’orientamento restrittivo di cui si è appena fatto cenno.
PTT, criticità e futuri sviluppi
Mentre le parti processuali sperimentano il funzionamento del processo tributario telematico, il Ministero lavora per un’evoluzione dei sistemi, evoluzione che ha già portato ad un primo intervento consistente nel cosiddetto “potenziamento” del PTT (Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 28.11.17, in vigore dal 12.12.17) con cui si è portato a 10 mb il limite dimensionale del singolo file depositabile in telematico e si è precisato che è possibile allegare al massimo 50 file in un singolo deposito e che il limite massimo di dimensione del deposito è pari a 50mb.
I futuri sviluppi passano sicuramente dall’entrata in vigore dell’obbligatorietà del PTT (prevista per la seconda metà del 2018, ma messa in forse dalla attuale situazione politica) e dall’eliminazione dell’obbligo di firma digitale esteso a tutti i documenti dimessi nel processo, opportuno correttivo più volte segnalato dagli utenti e sul quale pare il Ministero stia già lavorando.
Ulteriori necessarie innovazioni passano dal definitivo sdoganamento del formato eml, che ad oggi viene “gestito” dal SIGIT in forza di una semplice nota presente nel sito web della Giustizia Tributaria, e continua a generare un controintuitivo errore S1 in sede di deposito (l’errore non compromette il deposito ma genera comunque un’inutile confusione nel depositante, che potrebbe essere portato a non produrre una compiuta ed efficace prova dell’avvenuta notifica per questo alert del sistema).
Infine si auspica una normativa che porti chiarezza anche in merito alle facoltà di autentica del difensore. Ad oggi ad esempio la sperimentazione PTT per il ricorrente sembra possibile (per come è formulata la normativa e sebbene si auspichi un’interpretazione giurisprudenziale che possa superare un simile impasse) nel solo caso di notifica via PEC del ricorso. La scelta se utilizzare o meno le forme telematiche viene in buona sostanza impedita al ricorrente e lasciata alla diligenza di controparte nel dotarsi dei necessari strumenti telematici. Sarebbe quindi opportuno coordinare già in questa fase sperimentale le facoltà di autentica per la parte nei casi, ad esempio, di notifica cartacea o di riassunzione avanti alla Commissione Tributaria di un procedimento originariamente instaurato avanti al Giudice di Pace.
Il sistema del deposito tramite upload sul Sistema Informativo della Giustizia Tributaria si è invece dimostrato un efficace strumento di gestione del contenzioso telematico e si è inoltre sinora dimostrato in grado di reggere i carichi di lavoro.
In effetti quella del deposito tramite upload è una scelta che caratterizza il processo telematico in molti altri paesi, ad esempio in Spagna e Francia, perché non necessita l’utilizzo e l’accreditamento di un apparato esterno (leggi: PEC) per consentire il deposito.
Ci si augura quindi che il Ministero apporti i correttivi appena accennati per perfezionare il funzionamento di un processo telematico che ha dimostrato di funzionare egregiamente e ha già incontrato il favore degli operatori, senza dimenticare come in queste prime fasi di sperimentazione sia importante includere nel sistema norme di salvaguardia per evitare di sanzionare in maniera eccessivamente gravosa gli operatori incorsi in incolpevoli errori e per uniformare quanto prima gli orientamenti in tema di PTT (come è stato fatto nel processo amministrativo telematico con il D.L. 168/16, che ha introdotto la possibilità per i giudici amministrativi di adire, per saltum, l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato per i primi tre anni di entrata in vigore del PAT in caso di questione di diritto sull’interpretazione e sull’applicazione delle norme in tema di processo amministrativo telematico).