Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020, diminuirà il numero di partite IVA che potranno usufruire del regime forfettario. Il regime agevolato consentiva agli operatori economici di ridotte dimensione di godere di agevolazioni fiscali e contabili: previsto per le persone fisiche titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo che rispettano i limiti quantitativi previsti dalla normativa, rappresenta ormai il regime “naturale” adottato dai contribuenti che intraprendono una nuova attività professionale o di impresa. Vediamo che cosa cambia e quali sono i requisiti per accedere a questo regime.
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Regime forfettario, cosa cambia
La legge di bilancio che ha inaugurato il nuovo decennio si muove in senso opposto rispetto alla precedente, rimuovendo la possibilità di accesso all’agevolazione cosiddetta “flat tax” per i contribuenti con ricavi compresi tra i 65.001 euro e i 100.000 euro. Questa non rappresenta però l’unica modifica apportata dalla nuova finanziaria ai commi 54 e 89 dell’art 1 della legge n. 190 del 2014 con i quali è stato introdotto il regime forfettario. Ad opera di quest’ultima sono stati infatti reintrodotti due vincoli/limiti ostativi che erano stati rimossi dalla precedente legge di stabilità:
- Limite redditi extra partita IVA non superiori a 30.000 euro (misura introdotta per evitare fenomeni elusivi)
- Spese per collaboratori e dipendenti non eccedenti l’importo di 20.000 euro
Con le nuove modifiche apportate dalla legge n.160 del 2019, la cd legge di bilancio 2020, molti contribuenti si chiederanno quindi se quest’anno potranno ancora aderire al regime forfettario. Il dubbio è legittimo dato che in base alla relazione tecnica sul provvedimento 300.000 dei beneficiari del 2019 quest’anno non potranno usufruire dell’adozione di tale regime.
Requisiti di accesso
Dal punto di vista delle entrate occorre aver conseguito nel 2019 ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, di ammontare non superiore a 65.000 euro, mentre dal punto di vista delle uscite viene imposto un limite di spesa relativo alle spese per collaboratori, dipendenti e lavoro accessorio, prevedendo che tale costo nel 2019 non sia superiore ad un importo pari a 20.000€ lordi. Ai fini del calcolo dell’ammontare di tale costo vanno inclusi anche i costi sostenuti per pagare lavoro a progetto, le somme erogate a titolo di utili di partecipazione agli associati e le prestazioni prestate dall’imprenditore, dal coniuge di questo o dai suoi familiari.
Cause di esclusione
I non residenti in Italia incorre nell’esclusione dal regime forfettari se non rispettano contemporaneamente due condizioni: essere residenti all’ estero che producano una quota parte maggiore del 75% dei loro redditi complessivi in Italia e risiedere in uno stato che appartiene all’UE o ha aderito allo spazio economico europeo (assicura quindi un adeguato scambio di informazioni). Altre caratteristiche ostative all’accesso a questo regime agevolato sono l’utilizzo ai fini Iva dei regimi speciali e l’utilizzo dei regimi forfettari ai fini della determinazione delle imposte sui redditi. Sono inoltre escluse le imprese la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella cessione di fabbricati o porzioni di queste o di terreni edificabili oppure di mezzi di trasporto nuovi all’interno della comunità economica europea.
Anche la partecipazione a società di persone, associazioni e imprese familiari o la detenzione del controllo di società a responsabilità limitata e di associazioni le quali svolgano attività riconducibili a quella svolta dal contribuente. Quest’ultima causa ostativa non si applica qualora la società si astenga dal dedurre fiscalmente i costi corrispondenti alle fatture ricevute dal soggetto che si avvale del regime forfettario, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nel 2019. Sono inoltre previste due ulteriori limitazioni relative alla presenza di ulteriori rapporti di lavoro: non possono accedere al regime gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che esercitano l’attività prevalentemente per datori di lavoro (ovvero che abbiano conseguito nel 2019 più del 50% del fatturato) con i quali sono stati stipulati contratti di lavoro nell’anno in corso o nei periodi d’imposta precedenti (fatta eccezione per il praticantato obbligatorio ai fini del suo esercizio) o chi nell’anno precedente ha percepito, da rapporti di lavoro non cessati, redditi da lavoro dipendente e assimilati eccedenti la soglia dei 30.000 euro.
L’abolizione del doppio limite per i ricavi
È stata eliminata la disposizione, prevista all’art 1 della legge n.145 del 2018 (dal comma 17 al 22) che nel 2019 aveva esteso il regime di favore anche per le persone fisiche che nell’anno precedente avevano conseguito ricavi superiori ai 65.001€ ma non eccedenti i 100.000€, ragguagliati ad anno. Tale regime prevedeva, ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva dell’Irpef, Irap e addizionali comunali, l’applicazione di un’aliquota pari al 20%, da calcolare sui redditi d’impresa o di lavoro autonomo. Ma la nuova legge di bilancio contiene per i forfettari anche degli elementi positivi, pur se limitati:
- l’istituzione del regime premiale per la fatturazione elettronica. I forfettari infatti sono esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica ai sensi dell’art 3 comma 1 del D.lgs. 127/2015 ma è stata prevista per coloro che aderiranno alla fatturazione elettronica abbandonando completamente la modalità di emissione cartacea la riduzione del periodo di accertamento da cinque a quattro anni.
- il credito d’imposta per l’investimento in beni strumentali: è stata prevista un’agevolazione pari al 6% del costo sostenuto con un limite massimo di spesa ammissibile pari a 200 milioni € sull’acquisto di beni strumentali diversi da quelli “funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0», riportati nell’allegato A alla legge di bilancio 2017[1]. e dai beni immateriali tra cui i software rientranti nell’allegato B della stessa legge. Tra i principali beni esclusi dal beneficio del credito d’imposta previsto troviamo i mezzi di trasporto[2], fabbricati ed edifici (e altri beni tra cui quelli per cui è prevista un’aliquota di ammortamento ai fini fiscali inferiore al 6,5%[3]). Nella determinazione del costo per tali beni è possibile includere gli oneri accessori di diretta imputazione e gli interessi passivi iscritti a bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. In caso di utilizzo di contratti di locazione finanziaria come modalità d’acquisto del bene si assume ai fini della determinazione del costo quello sostenuto dal locatore per l’acquisto del bene stesso.
La compensazione del debito con il credito d’imposta può essere effettuata a partire dall’ anno successivo all’acquisto del bene e il credito d’imposta è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo. Per poter usufruire di tale agevolazione l’acquisto non deve essere avvenuto prima del primo gennaio 2020 ma deve risultare da fattura con data antecedente al 31 dicembre dello stesso anno oppure al 30 giugno 2021 se entro il 31 dicembre 2020 sia stato accettato dal venditore l’ordine di acquisto e pagato un acconto corrispondente ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
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Note
- legge 11 dicembre 2016, n. 232: ↑
- individuati dall’art 164 del TUIR di cui al DPR 22 dicembre 1986: ↑
- decreto del MEF del 31.12.1988: ↑