L'approfondimento

Il valore probatorio del documento informatico: cosa dice la normativa

Ogni giorno quasi inconsapevolmente produciamo documenti informatici che possono avere effetti giuridici sulle nostre vite: utile quindi approfondire il valore probatorio di strumenti come email o messaggi

Pubblicato il 15 Lug 2020

Pietro Montella

Avvocato esperto nel diritto delle nuove tecnologie

Nicola Savino

esperto digitalizzazione a norma dei processi aziendali

firma-digitale

È necessario attribuire validità, rilevanza legale ed efficacia probatoria al documento informatico. Gli strumenti che abbiamo a disposizione per produrre documenti informatici, infatti, si sono moltiplicati e li utilizziamo per compiere una miriade di azioni, talvolta inconsapevolmente, che producono effetti giuridici nella nostra vita privata e lavorativa. Approfondiamo la situazione, considerando la normativa attuale e gli aspetti positivi e problematici.

Documento informatico ed efficacia probatoria

Ingenuamente ancora oggi si resta ancorati all’idea del documento come “pezzo di carta” e quindi si paragona il documento informatico al documento cartaceo commettendo un errore clamoroso, in quanto tale paragone porta ad escludere che un file audio o un video possano essere considerati un documento informatico. In effetti ci sarebbe da chiedersi se nel mondo digitale abbia ancora senso parlare di documento informatico o non sarebbe più corretto parlare di informazione digitale.

Ma soffermiamoci un attimo a pensare, cos’è il documento informatico? Ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. p) del CAD si intende “documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”, intendendo per documento elettronico “qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva” (Regolamento EIDAS). Quindi attenzione, il Regolamento Eidas, che tra l’altro ha introdotto il principio fondamentale della non discriminazione della forma elettronica dei documenti, ci apre gli occhi portandoci alla conclusione che il documento informatico è quel documento elettronico (testo, registrazione sonora, visiva e audiovisiva) che contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

Conseguenza di ciò è che una registrazione di un messaggio vocale tramite WhatsApp è un documento informatico nella misura in cui contenga la rappresentazione di atti, fatti o dai giuridicamente rilevanti, e quindi se formato e conservato a norma di legge una registrazione audio inviata tramite una qualsiasi applicazione o anche social network potrebbe avere efficacia probatoria ed essere utilizzata in giudizio ad esempio per dar prova della conclusione di un contratto. Oramai sono sempre più numerose le sentenze di merito che attribuiscono a mail, conversazioni sui social network, pagine web, efficacia probatoria.

L’articolo 20 del CAD

Ma quale norma attribuisce al documento informatico efficacia probatoria? L’art. 20 comma 1 bis del CAD attribuisce al documento informatico l’efficacia probatoria prevista dall’art. 2702 del c.c. , ovvero efficacia della scrittura privata, quando vi è apposta una firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, ovvero quando sia possibile identificare l’autore del documento e lo stesso sia stato formato attraverso un processo certo che sia in grado di garantire sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e la sua inequivoca riconducibilità all’autore, secondo i requisiti che l’AgID vorrà fissare ai sensi dell’art. 71.

In tal caso nulla quaestio. A ciò l’art. 20 del CAD aggiunge che “in tutti gli altri casi, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida”.

La pronuncia della Cassazione

Una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 5523/2018 ha chiarito che “Quanto all’efficacia probatoria dei documenti informatici, l’art. 21 del medesimo D.Lgs., nelle diverse formulazioni, ratione temporis vigenti, attribuisce l’efficacia prevista dall’art. 2702 c.c. solo al documento sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, mentre è liberamente valutabile dal giudice, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 20, l’idoneità di ogni diverso documento informatico (come l’e-mail tradizionale) a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità”.

Ancora la Suprema Corte di Cassazione Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19155 del 17 luglio 2019 ha ribadito che “Il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) o lo “short message service” (“SMS”) costituiscono documenti elettronici che contengono la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privi di firma, rientrano tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c. e, pertanto, formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale vengono prodotti non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime”.

Le sentenze

In passato già la giurisprudenza di merito si era espressa nella direzione di riconoscere valenza probatoria alle email, in particolare, il Tribunale di Milano con la sentenza n. 11402/2016 ha precisato che anche le email possono avere pieno valore probatorio, a prescindere dalla mancanza della firma digitale e/o elettronica qualificata. Infatti, i giudici di merito, hanno rammentato che il regolamento Eidas dell’Unione Europea, numero 910 del 2014, all’articolo 46 precisa in modo evidente che il solo motivo della firma elettronica semplice di un documento informatico non è circostanza sufficiente a privare lo stesso dei suoi effetti giuridici e della sua ammissibilità come prova giudizio. Ancora il Tribunale di Ravenna con Sentenza n. 231 del 10.3.2017 ha condannato una donna alla restituzione del denaro che l’ex amante le aveva prestato per acquistare un’auto basandosi sul contenuto di conversazioni intrattenute su WhatsApp e prodotte in giudizio.

La giurisprudenza, di merito e di legittimità, ancor prima della normativa nazionale sembra abbia recepito il principio di non discriminazione delle firme elettroniche semplici secondo quanto previsto dall’art. 25 del Regolamento Eidas in base al quale “a una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate”.

Il valore della firma elettronica

Ricordiamo che la firma elettronica (c.d. semplice) viene definita come un insieme di “dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare” (Art. 3, n. 10 del Regolamento eIDAS). Quindi possiamo affermare che anche una firma elettronica semplice può avere la stessa efficacia in concreto di una firma forte, purché il documento nativo digitale ha caratteristiche oggettive di integrità, immodificabilità, autenticità ed integrità e che quindi è inserito in un processo digitale che non solo ne garantisca le caratteristiche di cui sopra, ma che garantisca anche l’adesione alle normative in vigore.

Processo digitale che dovrà per forza di cose prevedere la conservazione digitale a norma obbligatoria di quel documento e la gestione in un sistema documentale che garantisca nella fase di gestione di verificare eventuali modifiche e revisioni. Inoltre ciò che appare fondamentale è il momento della formazione del documento informatico in quanto è in quel preciso istante che vengono attribuite integrità, immodificabilità e autenticità al documento. La fase successiva della gestione documentale assicura la contestualizzazione del documento all’interno di un archivio e la sua capacità di essere ricercabile, mentre la conservazione a norma consolida il documento che sia stato formato e gestito correttamente garantendone nel tempo le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità. In realtà non è tanto l’efficacia probatoria del documento informatico ad essere in discussione quanto la capacità di attribuire al documento le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità.

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