In ragione delle modifiche alla disciplina di tassazione introdotte con la legge di bilancio 2023, sulle cripto attività sono dovute, dal primo gennaio di quest’anno, l’imposta di bollo o l’imposta di valore nella misura del 2 per mille del valore delle stesse al 31 dicembre di ogni anno.
In particolare, sull’imposta di valore, che si applica quando non interviene nell’operazione un intermediario finanziario, l’obbligo colpisce anche i soggetti che svolgono la propria attività all’estero e che per legge sono residenti in Italia. Questo significa che sono destinatari dell’adempimento anche tutti i funzionari delle pubbliche amministrazioni che svolgono l’attività all’estero e che per previsione normativa sono presuntivamente residenti in Italia e non sono obbligati alla presentazione del quadro Rw della dichiarazione dei redditi per i compensi percepiti e per le attività finanziarie detenute all’estero. Questa è una diretta conseguenza individuata dall’Agenzia delle Entrate in una bozza di circolare che conclusa la fase di consultazione si attende ora in pubblicazione.
L’imposta di bollo
Per effetto dell’adeguamento della tariffa parte prima allegata al TU del Bollo ad opera dei commi 144 e 145 della Legge di Bilancio 2023 con i nuovi presupposti impositivi che spostano l’obbligo sugli intermediari o direttamente sui contribuenti possessori dei cripto-attività, sono state modificate alcune disposizioni concernenti l’imposta di bollo contenute nell’articolo 13 della parte prima della Tariffa e, in particolare, nel comma 2-ter e nella nota 3-ter, relativi alle comunicazioni periodiche alla clientela relative ai prodotti finanziari, introducendo l’applicazione dell’imposta di bollo, nella misura del 2 per mille annuo del relativo valore.
Il valore da assoggettare all’imposta di bollo è quello al termine del periodo di rendicontazione o, in caso di mancata rendicontazione, è quello riferibile al 31 dicembre di ogni anno, come rilevabile dall’intermediario o dal prestatore di servizi che applica l’imposta. In mancanza si assumerà il costo di acquisto delle cripto-attività a cui verrà applicato il 2 per mille.
Le modalità e i termini di versamento sono gli stessi di quelli previsti attualmente per l’imposta di bollo per le comunicazioni relative ai prodotti finanziari di cui al TU del bollo, cioè in alternativa, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), contrassegno telematico, o in modo virtuale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del DM 24 maggio 2012 in riferimento all’autorizzazione ottenuta in base all’articolo 15 o all’articolo 15-bis del DPR 642/1972 [con quest’ultima disposizione riservata: a Poste italiane S.p.A.; alle banche; alle società di gestione del risparmio (SGR); alle società capogruppo dei gruppi bancari; alle società di intermediazione mobiliare (SIM); ai soggetti operanti nel settore finanziario; alle società esercenti altre attività finanziarie; alle imprese di assicurazioni].
Il comma 145 ha modificato la nota 3-ter dell’articolo 13 della Tariffa parte prima allegata al DPR. 642/1972, in tema di comunicazioni periodiche alla clientela, inserendo anche quelle relative ai rapporti aventi ad oggetto cripto-attività
Pertanto, anche la comunicazione relativa ai rapporti aventi ad oggetto cripto-attività si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione e, quindi, anche nel caso in cui l’ente gestore non sia tenuto in relazione alle cripto-attività detenute dalla clientela alla redazione e all’invio di comunicazioni. In sostanza si applica l’ordinaria disciplina prevista in materia di imposta di bollo per le comunicazioni riferibili ai prodotti finanziari.
L’imposta deve essere applicata al 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto intrattenuto con il cliente con periodo di riferimento per il calcolo anche in questo caso corrispondente all’anno civile. L’imposta è comunque rapportata al periodo rendicontato, anche se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno ovvero in caso di estinzione o di apertura dei rapporti in corso d’anno.
I soggetti tenuti all’applicazione dell’imposta sono quelli che a qualsiasi titolo esercitano sul territorio della Repubblica l’attività bancaria, finanziaria o assicurativa stante il richiamo alla disciplina dell’imposta di bollo prevista dall’articolo 13, comma 2-ter della tariffa.
Sono da ricomprendersi tra i soggetti tenuti ad applicare l’imposta (senza versamento dell’acconto dell’imposta assolta con modalità virtuale) i prestatori di servizi di cui all’articolo 3, comma 5, lettere i) e i-bis), del D.lgs. 231/2007, che rientrano nella categoria di altri operatori finanziari ai fini della disciplina dell’antiriciclaggio e che sono altresì tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale (articolo 1, comma 1, DL 167/1990).
L’imposta di valore
Se non si applica l’imposta di bollo perché manca un intermediario che vi provvede (nel caso in cui, ad esempio, le cripto-attività siano detenute presso intermediari non residenti o archiviate su chiavi USB, personal computer e smartphone), dal 1° gennaio 2023, si applicherà comunque una imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato che vi saranno obbligati, per effetto delle modifica introdotta dal comma 146 della Legge di Bilancio 2023 all’articolo 19, comma 18 del DL. 201/2011.
L’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato si applica nella medesima misura (prevista per l’imposta di bollo) del 2 per mille, in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di cripto-attività cointestate (articolo 19, comma 19 DL. 201/2011), da versare secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi (con il corrispondente trattamento sanzionatorio in caso di esenzione).
Attenzione, però, che, in forza dell’esclusione dell’art. 19, comma 18 bis del Dl 201/2011, l’adempimento non riguarda solo i soggetti che sono tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale ai sensi dell’art. 4 del Dl 167/90, ma anche coloro che sono esclusi dalla specifica incombenza. In particolare, come evidenziato in precedenza sulla base di una presa di posizione dell’Agenzia delle entrate, rientrano nell’obbligo anche tutti i contribuenti che prestano, in via continuativa, la propria attività lavorativa all’estero per i quali la residenza fiscale in Italia è normativamente stabilita. In effetti, questi soggetti, che sono ad esempio, i funzionari pubblici che svolgono all’estero la propria attività lavorativa, sono esclusi dalla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi non solo in relazione agli stipendi ricevuti all’estero, ma anche per tutte le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero, ma saranno tenuti ad assolvere annualmente l’imposta sul valore delle cripto attività.
La base imponibile è costituita dal valore corrispondente al valore delle cripto-attività al termine di ciascun anno solare rilevato dalla piattaforma dell’exchange dove è avvenuto l’acquisto della stessa cripto-attività. Qualora non sia possibile rilevare il valore al 31 dicembre dell’anno di riferimento dalla piattaforma dove è stata originariamente acquistata la cripto-attività, tale valore potrà essere rilevato da analoga piattaforma dove le medesime cripto-attività sono negoziate
Nel caso in cui le cripto-attività non siano più possedute alla data del 31 dicembre si deve far riferimento al valore rilevato al termine del periodo di detenzione.