Sono state aggiornate le regole operative per la realizzazione e il funzionamento dell’INAD – Indice dei Domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e delle imprese non iscritti in albi o elenchi: con la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2022, di un apposito comunicato stampa, AgID ha informato circa l’adozione delle relative linee guida nella versione 2.0 datata 7 luglio 2022.
Le integrazioni, rispetto alla previgente versione approvata con determina AgID n. 529/2021 del 15 settembre 2021, si sono rese necessarie in ragione di quanto disposto dall’articolo 27, comma 1, lett. a) e c) del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, e cioè della maggiore interazione prevista tra INAD e ANPR, la quale contiene infatti anche i domicili digitali aggiornati delle persone fisiche.
Domicilio digitale, cosa cambia con le linee guida Inad: vantaggi e fronti critici
Differenze tra INAD, IPA e INI-PEC
INAD si affianca ad IPA – Indice delle Pubbliche Amministrazioni e ad INI-PEC – Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta elettronica certificata per professionisti iscritti in albi ed imprese, garantendo la possibilità di realizzare il meccanismo di comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, professionisti e imprese attraverso l’utilizzo del domicilio digitale, consistente nell’indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata – PEC o un servizio di recapito certificato qualificato secondo le indicazioni del regolamento eIDAS.
Tale domicilio digitale risulta valido ai fini del ricevimento delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale. Lo scambio di informazioni, dati e documenti utilizzando canali telematici tra pubbliche amministrazioni e soggetti privati si avvia a diventare, considerando gli aggiornamenti e le modifiche apportate, la modalità ordinaria, favorendo quella digitalizzazione del sistema Paese auspicata e perseguita da più parti. Da rilevare infine come, al momento, l’iscrizione non sia obbligatoria in quanto dovrà essere adottato, in base all’articolo 3-bis. Comma 3-bis del CAD, un apposito DPCM con cui sarà stabilita la data a decorrere dalla quale le comunicazioni da e verso le pubbliche amministrazioni avverranno esclusivamente in via telematica.
Come funziona l’INAD
L’INAD, ai sensi dell’articolo 6-quater del CAD, è realizzato e gestito dall’AgID avvalendosi di InfoCamere S.c.p.A.. Si tratta di un elenco pubblico contenente i domicili digitali, eletti ai sensi dell’articolo 3-bis, commi 1-bis e 1-ter del CAD dalle persone fisiche nonché dai professionisti e dagli enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese.
Per domicilio digitale si intende l’indirizzo elettronico eletto presso un servizio di PEC o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.
L’elezione del proprio domicilio digitale mediante registrazione nell’INAD può essere richiesta da:
- persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano la capacità di agire;
- professionisti che svolgono una professione non organizzata in ordini, albi o collegi;
- enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione nell’INI-PEC.
INAD e AppIo
INAD, anche attraverso il punto di accesso telematico di cui all’articolo 64-bis, comma 1, del CAD, e quindi la appIO, rende disponibili a chiunque:
- gli indirizzi costituenti i domicili digitali dei soggetti che li hanno eletti;
- le funzioni necessarie per la gestione del proprio domicilio digitale;
- le funzioni necessarie per la gestione del domicilio digitale nel caso di decesso del titolare dello stesso ovvero nel caso di estinzione dell’Ente;
- le funzioni necessarie per la gestione del domicilio digitale nel caso di impossibilità sopravvenuta del titolare di avvalersi dello stesso;
- le istruzioni per accedere all’assistenza.
Le persone fisiche possono gestire il proprio domicilio digitale anche il tramite dei servizi resi da ANPR – Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.
Registrazione a INAD
Coloro che intendono eleggere il proprio domicilio digitale presso INAD devono seguire una procedura che, come primo passaggio, vede la necessità di registrarsi preventivamente allo stesso Indice accedendo tramite il relativo portale web e identificandosi mediante SPID, CIE o CNS ed inserendo le informazioni richiesta (ad esempio l’email di contatto per le persone fisiche ovvero, per i professionisti, la professione esercitata e la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del TUDA, attestante l’esercizio dell’attività professionale di cui alla legge n. 4/2013). Per gli Enti la registrazione deve essere effettuata dal legale rappresentante o da un suo delegato.
Elezione e gestione del domicilio digitale
Completata la fase di registrazione, INAD, anche attraverso la appIO, rende disponibili le seguenti funzionalità per:
- eleggere il domicilio digitale, mediante indicazione di un indirizzo di PEC o di recapito certificato qualificato del quale siano titolari;
- modificare il domicilio digitale eletto;
- cessare il domicilio digitale eletto;
- visualizzare il domicilio digitale eletto;
- modificare l’indirizzo e-mail di contatto;
- modificare o eliminare l’attività professionale esercitata;
- inserire o revocare la delega eventualmente conferita dal legale rappresentante dell’Ente alla gestione del domicilio digitale a uno o più soggetti;
- visualizzare i dati acquisiti dall’INAD nel processo di registrazione;
- visualizzare le informazioni relative al proprio utilizzo dell’INAD;
- visualizzare le informazioni storiche relative all’elezione, modifica e cessazione del proprio domicilio digitale.
Ciclo di vita del domicilio digitale
Le fasi del ciclo di vita del domicilio digitale sono:
- elezione: dichiarazione del domicilio digitale mediante indicazione di un indirizzo di PEC o di un indirizzo elettronico di recapito certificato qualificato;
- modifica: cessazione del domicilio digitale in uso e contestuale elezione di un nuovo domicilio digitale, fermo restando che l’INAD manterrà, ai soli fini probatori, le informazioni storiche relative ai domicili cessati;
- cessazione volontaria: cessazione del domicilio digitale in uso da parte del titolare senza elezione di un nuovo domicilio digitale, fermo restando che l’INAD, a fini probatori, manterrà le informazioni storiche relative a elezione, modifica e cessazione del domicilio cessato. La cessazione volontaria, tuttavia, non è consentita a coloro che risultano contemporaneamente iscritti nell’INI-PEC in qualità di professionisti;
- cessazione d’ufficio: cessazione d’ufficio del domicilio digitale, fermo restando che l’INAD manterrà, ai soli fini probatori, le informazioni storiche;
- cessazione in casi particolari: cessazione del domicilio digitale per l’intervenuto decesso del titolare persona fisica, anche in qualità di Professionista, o per l’intervenuta estinzione dell’Ente, fermo restando che l’INAD manterrà, ai soli fini probatori, le informazioni storiche relative ai domicili cessati.