Lo sforzo principale dell’Agenzia delle Entrate, nel provvedimento sulle regole sulla fatturazione elettronica tra privati, è stato quello di provare a ridurre il più possibile l’impatto che la fattura elettronica avrà sui processi di fatturazione delle imprese italiane: obiettivo non da poco considerando che, con problematiche differenti se non addirittura antitetiche, la fatturazione elettronica impatterà sia sul piccolo artigiano che sulla grande impresa.
Così l’Agenzia semplifica l’adempimento delle aziende alla fatturazione elettronica
Ad esempio, nel tentativo di semplificare i processi di fatturazione elettronica, l’AdE ha confermato e potenziato tutta una serie di strumenti che permetteranno di predisporre e gestire la fattura elettronica: accanto agli strumenti già oggi disponibili sul sito fatturapa.gov.it, l’AdE sta sviluppando un’applicazione mobile che permetterà la formazione, l’emissione e la trasmissione allo SDI delle fatture elettroniche. Inoltre, al fine di semplificare l’acquisizione dei dati di fatturazione, sarà reso disponibile a tutte le partite IVA un QR code contenente i dati fiscali del cessionario e l’indirizzo telematico prescelto.
La Fattura trasmessa allo SDI sarà poi veicolata al destinatario sulla base del CodiceDestinatario inserito dall’emittente. In alternativa potrà essere indicato un indirizzo PEC al quale veicolare la fattura. A tal proposito, un’interessante novità riguarda la possibilità per il cessionario di eleggere un proprio canale di ricezione privilegiato: in pratica l’Agenzia riconosce la possibilità di indicare il canale (Pec, web services o FTP) attraverso il quale, a prescindere da quanto indicato dall’emittente in fattura, si vuole ricevere la fattura elettronica. Tale canale privilegiato risulta particolarmente interessante in quanto permette di ricevere anche fatture con indirizzi Pec o CodiciDestinatario non corretti (a patto che la P.Iva sia indicata correttamente) evitando così all’emittente di dover riemettere fattura per errori non relativi al contenuto essenziale della fattura stessa.
I controlli sulle fatture inviate
Un volta inviato, il file fattura viene sottoposto ad una serie di controlli formali e, ove tali controlli non vengano superati, entro 5 giorni viene inviata una “ricevuta di scarto” del file e la fattura scartata si considera non emessa. Tra i controlli previsti appare interessante riscontrare come il controllo sulla firma non sia più bloccante: da ciò si evince che, allineandosi alla normativa europea, la firma digitale non è più un requisito obbligatorio della FE pur restando un’utile strumento per garantire l’integrità del file fattura inviato allo SDI.
A seguito di consegna attraverso il canale indicato dal mittente (o preferito dal destinatario) verrà rilasciata una “ricevuta di consegna” con l’indicazione della data di ricezione della fattura.
Nel caso, poi, in cui la consegna non andasse a buon fine sul canale impostato dal mittente (o su quello preferenziale scelto dal destinatario), occorrerà comunicare al destinatario l’avvenuta emissione della fattura e la sua disponibilità nell’area riservata: in questo caso la data di ricezione della fattura sarà quella relativa alla data nella quale il destinatario ha effettivamente avuto accesso alla fattura presente nell’area riservata.
In ogni caso, al superamento dei controlli formali, l’Agenzia rende comunque disponibile sia al mittente che al destinatario, un duplicato della fattura in un’apposita area riservata del proprio sito web.
Nel caso di fattura elettronica B2C, l’Agenzia renderà disponibile la fattura al consumatore (individuato in quanto la fattura a lui diretta presenta solo il suo Codice Fiscale e nessuna Partita IVA) in apposita area riservata del sito web dell’Agenzia.
Date di emissione e ricezione della fattura
Interessanti novità, anche rispetto a quanto previsto per la FatturaPA, si rilevano sul tema della data di emissione e di ricezione della fattura. Il provvedimento sottolinea che la data di emissione della fattura è quella indicata nel campo “Data” nella sezione “Dati generali” del file fattura (a prescindere dal momento di effettiva consegna da parte dello SDI) mentre la data di ricezione è quella contenuta nella ricevuta di consegna o, in caso di impossibilità di recapito, quella dell’effettiva presa visione della fattura nell’area riservata da parte del destinatario. Per le fatture emesse nei confronti di consumatori o di soggetti in regime di vantaggio, invece, la data di ricezione corrisponde a quella di messa a disposizione della fattura nell’area riservata.
Sempre al fine di semplificare e ridurre l’impatto della fatturazione elettronica obbligatoria, l’AdE ha predisposto all’interno di un’area riservata del sito, di un servizio di ricerca, consultazione e acquisizione sia delle fatture elettroniche emesse che di quelle ricevute.
Conservazione delle fatture elettroniche
Il Provvedimento si occupa anche della conservazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute ribadendo la disponibilità di un servizio di conservazione, reso disponibile dell’AdE per mezzo di Sogei SpA, che potrà essere utilizzato dopo aver sottoscritto un apposito accordo di servizio. Tale servizio di conservazione, pur se gratuito, dovrebbe essere utilizzato consapevolmente dai titolari di Partite IVA.
Se, infatti, il servizio risulta sicuramente un valido aiuto per tutti quei soggetti, principalmente artigiani e piccole ditte individuali, che probabilmente non hanno i numeri per poter effettivamente trarre vantaggio dai nuovi processi di fatturazione elettronica, lo stesso non può dirsi per le società, piccole o grandi che siano, che ormai da tempo hanno sposato percorsi di trasformazione digitale e che necessitano di autonomia gestionale (e di conservazione) ai fini di una rapida e produttiva gestione integrata dei dati e dei processi interni.
E’ comunque bene ricordare che la conservazione a norma del documento informatico fattura non è una facoltà ma un preciso obbligo e la mancata conservazione rappresenterebbe una violazione sia delle norme fiscali che di quelle civilistiche (basti pensare a quanto previsto dall’art. 2220 del C.c.). Inoltre, la mancata conservazione delle fatture metterebbe a rischio anche la loro valida esibizione in giudizio potendo facilmente essere messa in discussione la loro autenticità.
Ovviamente, quello dell’Agenzia, è un servizio minimale, non integrabile con i sistemi digestione dei contribuenti e che prevede il caricamento manale delle fatture. Un sistema giustamente pensato come una sorta di rete di salvataggio per tutti quei soggetti che non dovessero riuscire a implementare da sé o acquistare da fornitori esterni un più idoneo sistema di conservazione. Dopotutto, su tali operazioni, l’Unione europea si è già più volte espressa ribadendo che i servizi gratuiti, come quello di conservazione offerto dall’Ag Entrate, possono essere offerti solo in via sussidiaria a quanto offre il libero mercato. Ove non sia riscontrato un interesse del mercato (ad esempio per mancanza di redditività) all’offerta di un determinato servizio allora e solo allora lo Stato può intervenire offrendone uno proprio: diversamente saremmo in presenza di una chiara violazione delle regole del libero mercato. Probabilmente occorrerebbe individuare, insieme all’Agenzia, i limiti di tale servizio (basati sul numero di fatture emesse e ricevute in un anno?) così da poter offrire eventualmente anche un servizio migliore a quelle fasce di titolari di partita Iva che non rappresentano un mercato interessante per gli operatori della conservazione a norma.
A parere di chi scrive in ogni caso è bene sottolineare quanto sia poco ortodosso, se non addirittura rischioso, lasciar conservare in esclusiva parte della propria documentazione fiscalmente rilevante proprio all’Agenzia contro la quale abbiamo spesso dovuto esibire, a nostra difesa, tale documentazione. In caso di contenzioso, infatti, ci si potrebbe trovare a richiedere alla nostra controparte l’esibizione delle prove che dimostrano il nostro corretto operato. Tutto ciò, letto alla luce di quanto previsto dall’accordo di servizio per la conservazione (“L’Agenzia non potrà essere ritenuta responsabile nei confronti del Contribuente né nei confronti di altri soggetti, direttamente o indirettamente connessi o collegati con esso, per danni, diretti o indiretti, perdite di dati, violazione di diritti di terzi, ritardi, malfunzionamenti, interruzioni totali o parziali che si dovessero verificare in corso di esecuzione del Servizio di conservazione …”), non può non preoccupare e impensierire chi intende utilizzare tale servizio.
I chiarimenti in tema di carburante
Come già accennato, contestualmente al Provvedimento in oggetto è stata emanata anche una Circolare, la n. 8/E del 30 aprile 2018, con la quale l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni primi chiarimenti sulle misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) in tema di cessione, pagamento e fatturazione di carburanti e di certificazione delle prestazioni rese da subappaltatori e sub-contraenti (anche se rispetto a questi ultimi ulteriori chiarimenti saranno forniti con un ulteriore successivo provvedimento).
Un primo chiarimento fornito riguarda l’esclusione dall’anticipazione dell’obbligo di fatturazione elettronica al prossimo 1° luglio per le cessioni di carburante non destinato all’autotrazione o diverso da benzina o gasolio: cessioni di GPL o cessioni di benzina o gasolio per gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardino, etc.., saranno soggetti all’obbligo di fattura elettronica solo dal 1° gennaio 2019.
Altro importante principio che viene affermato dal provvedimento in esame è quello della piena vigenza di tutte le altre norme in tema di fatturazione che non siano state espressamente derogate o siano incompatibili con quanto previsto dalla Legge di Bilancio.
Ad esempio, viene chiarito che il contenuto della fattura relativa alla cessione di carburante resta essere quello previsto dagli artt 21 o 21bis del DPR 633/72: il numero di targa del veicolo che ha effettuato il rifornimento (dato necessario per la c.d. “scheda carburante”) non è un elemento obbligatorio per la fattura ma può essere comunque facoltativamente inserito sfruttando (come previsto dal Provvedimento Dir. Ag. Entrate 89757/2018) il campo “MezzoTrasporto” del tracciato XML da utilizzare per la formazione della fattura elettronica. Inoltre, si chiarisce che se sono presenti in fattura anche servizi diversi dal rifornimento di carburante (e per i quali non vi sarebbe ancora obbligo di FE) sarà comunque necessario ricorrere alla fatturazione elettronica per tutti tali servizi.
Sula base dello stesso principio si rammenta che sarà ancora possibile effettuare fatturazione differita (art. 21 comma 4 lett. A del DPR 633/72) e ogni cessione dovrà continuare a risultare da un documento cartaceo o elettronico (eventualmente anche emesso da sistemi automatici) che contenga quanto richiesto dal DPR 472/96.
Vengono poi forniti alcuni utili chiarimenti in merito all’utilizzo di carte e buoni carburante nonché di metodi di pagamento da dover utilizzare ai fini della deducibilità dei costi e della detraibilità dell’IVA su tali acquisti (come individuati anche dal provv. 73203 del 4 aprile 2018).
L’Agenzia ha già promesso ulteriori interventi chiarificatori di quest’obbligo che si prospetta come una vera e propria rivoluzione nella fatturazione e che, al momento, non ha eguali in Europa