Il comunicato del 30 novembre del ministro Brunetta è chiaro «…il lavoro agile sarà contrattualizzato, dotato dei necessari e sicuri strumenti tecnologici, organizzato per obiettivi, finalizzato alla soddisfazione di cittadini e imprese, all’efficienza e alla produttività. Esprimo il mio orgoglio per il lavoro svolto: per la Pa abbiamo trovato le soluzioni più avanzate ed efficienti».
Vediamo come cambia questo schema di linee guida rispetto a quello di inizio novembre.
Lavoro agile nella PA, come cambia con le linee guida Brunetta
Lavoro agile nella PA, le nuove linee guida e la soddisfazione dei sindacati
A conclamare la soddisfazione dei sindacati è lo stesso ministro Brunetta, facendo sapere che con i medesimi hanno strutturato «… uno strumento intelligente e flessibile, affidato, da un lato, all’intelligenza della contrattazione e, dall’altro lato, all’autonomia delle singole amministrazioni. Anche alla luce dell’evoluzione della pandemia, su cui io sono moderatamente ottimista, non ci saranno più decreti d’autorità sullo smart working nella Pa. Le decisioni saranno assunte dalle singole amministrazioni che, attraverso i Piani integrati di organizzazione e attività (Piao), organizzeranno il lavoro agile in modo autonomo. La Pubblica amministrazione sta dando una grande lezione di responsabilità».
Il nuovo schema di linee guida
Vediamo quali aggiunte e/o modifiche apportate a seguito del confronto avuto con le organizzazioni sindacali in materia.
Aggiunte e/o modifiche
Schema di Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione recante modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni | ||
PREMESSA | In tal senso, l’intervento si propone di delineare la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa c.d. agile avendo riguardo al diritto alla disconnessione, al diritto alla formazione specifica, al diritto alla protezione dei dati personali, alle relazioni sindacali, al regime dei permessi e delle assenze ed alla compatibilità con ogni altro istituto del rapporto di lavoro e previsione contrattuale. In ogni caso, con l’entrata in vigore dei nuovi CCNL, le presenti linee guida cessano la loro efficacia per tutte le parti non compatibili con gli stessi. Resta fermo nelle more il rispetto del sistema di partecipazione sindacale definito dai contratti collettivi nazionali vigenti. Rimane in ogni caso fermo, fino alla fine della fase emergenziale, il rispetto sui luoghi di lavoro di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio e di sicurezza dei pubblici dipendenti sottoscritte nei protocolli di intesa fra il Governo e le OO.SS. nonché di quelle individuate negli accordi e protocolli successivamente sottoscritti. | |
PARTE PRIMA | 1. Ambito soggettivo di applicazione | Per il personale docente rimangono in vigore le linee guida già definiti sulla DDI; resta fatta salva la possibilità di ulteriori regolamentazioni specifiche. |
PARTE SECONDA | 1.Condizioni tecnologiche, privacy e sicurezza | • per le attività da remoto devono essere utilizzate le postazioni di lavoro fornite dall’amministrazione, in grado di garantire la protezione delle risorse aziendali a cui il lavoratore deve accedere. L’amministrazione deve assicurare il costante aggiornamento dei meccanismi di sicurezza, nonché il monitoraggio del rispetto dei livelli minimi di sicurezza. In alternativa, previo accordo con il datore di lavoro, possono essere utilizzate anche dotazioni tecnologiche del lavoratore che rispettino i requisiti di sicurezza di cui al periodo precedente. • In particolare, l’accesso alle risorse digitali ed alle applicazioni dell’amministrazione raggiungibili tramite la rete internet deve avvenire attraverso sistemi di gestione dell’identità digitale (sistemi Multi factor authentication, tra i quali, ad esempio, CIE e SPID), in grado di assicurare un livello di sicurezza adeguato e tramite sistemi di accesso alla rete predisposti sulla postazione di lavoro in dotazione in grado di assicurare la protezione da qualsiasi minaccia proveniente dalla rete (c.d. zero trust network). Alternativamente si può ricorrere all’attivazione di una VPN (Virtual Private Network, una rete privata virtuale che garantisce privacy, anonimato e sicurezza) verso l’ente, oppure ad accessi in desktop remoto ai server. Inoltre, l’amministrazione, dovrà prevedere sistemi gestionali e sistema di protocollo raggiungibili da remoto per consentire la gestione in ingresso e in uscita di documenti e istanza, per la ricerca della documentazione, etc. |
2. Accesso al lavoro agile | 3. Fermo restando che il lavoro agile non è esclusivamente uno strumento di conciliazione vita-lavoro ma anche uno strumento di innovazione organizzativa e di modernizzazione dei processi, l’amministrazione nel prevedere l’accesso al lavoro agile ha cura di conciliare le esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico nonché con le specifiche necessità tecniche delle attività. Fatte salve queste ultime e fermi restando i diritti di priorità sanciti dalle normative vigenti, il principio di rotazione dei lavoratori al lavoro agile per quanto applicabile e l’obbligo di garantire prestazioni adeguate, l’amministrazione, previo coinvolgimento delle organizzazioni sindacali attraverso gli istituti di partecipazione previsti dai CCNL, avrà cura di facilitare l’accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure. | |
4. Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione | 2. Devono essere individuati periodi temporali nei quali il lavoratore non può erogare alcuna prestazione lavorativa. Tali periodi comprendono la fascia di inoperabilità (disconnessione), nella quale il lavoratore non può erogare alcuna prestazione lavorativa. Tale fascia comprende in ogni caso il periodo di 11 ore di riposo consecutivo (di cui all’art. 17, comma 6, del CCNL 12 febbraio 2018 del CCNL Funzioni Centrali ed alle analoghe disposizioni degli altri CCNL vigenti) | |
5. Formazione | I percorsi formativi potranno, inoltre, riguardare gli specifici profili relativi alla salute e la sicurezza per lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dell’ambiente di lavoro. | |
6. Lavoro da remoto | 3. Nel lavoro da remoto con vincolo di tempo di cui al presente articolo il lavoratore è soggetto ai medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede dell’ufficio, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro. Sono altresì garantiti tutti i diritti giuridici ed economici previsti dalle vigenti disposizioni legali e contrattuali per il lavoro svolto presso la sede dell’ufficio, con particolare riferimento a riposi, pause e permessi orari e trattamento economico accessorio. |
Per il testo completo delle linee guida (nella sua ultima versione) clicca qui
Linee guida Brunetta, i prossimi passi
Entro l’anno, il lavoro agile entrerà nei contratti di lavoro: è ufficiale.
Il testo verrà inviato alla Conferenza unificata che dovrà esprimere un parere.
Ma un dato è (già) certo: le «32.000 amministrazioni pubbliche saranno tenute a rispettare le linee guida, un ponte rispetto ai contratti».
Alla fine di questo percorso, il lavoro agile sarà contrattualizzato, con tutti i sacri crismi, vale a dire sarà:
- dotato di necessari e sicuri strumenti tecnologici;
- organizzato per obiettivi;
- finalizzato alla soddisfazione di cittadini e imprese, all’efficienza e alla produttività.
Da qui l’orgoglio del ministro per il lavoro svolto, come scritto in principio.
I temi centrali: diritto alla disconnessione e formazione specifica
AlAl cuore CuoreAl Al centro del nuovo schema ci sono in particolare il diritto alla disconnessione e la formazione specifica, oltre alla protezione dei dati personali, alle relazioni sindacali nonché al regime dei permessi e assenze.
Diritto alla disconnessione: i tempi di non lavoro e il sacrosanto riposo
Il cuore delle linee guida è dato (ancora una volta) dal diritto alla disconnessione da intendersi come quella pretesa a “disconnettersi” quando il proprio turno è finito.
Richiamando quanto già scritto in merito al diritto alla disconnessione, qui ci preme rilevare come le odierne linee guida si propongano «di delineare la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa c.d. agile avendo riguardo al diritto alla disconnessione, al diritto alla formazione specifica, al diritto alla protezione dei dati personali, alle relazioni sindacali, al regime dei permessi e delle assenze ed alla compatibilità con ogni altro istituto del rapporto di lavoro e previsione contrattuale. In ogni caso, con l’entrata in vigore dei nuovi CCNL, le presenti linee guida cessano la loro efficacia per tutte le parti non compatibili con gli stessi».
Formazione
Rispetto al precedente schema, quest’altro potenzia la formazione (specifica) affermando che «I percorsi formativi potranno, inoltre, riguardare gli specifici profili relativi alla salute e la sicurezza per lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dell’ambiente di lavoro».
Smart working nella PA, guardando al post-pandemia
Con questo ultimo schema di linee guida, presentato alle Organizzazioni sindacali, sono stati palesati, con palmare evidenza, i nuovi e futuribili scenari dello smart working, anche nell’ottica del superamento della situazione emergenziale (fosse vero!).
Verso un lavoro davvero “agile”
Al punto 2 della seconda parte è stato aggiunto un terzo comma a mente del quale viene ribadito come il lavoro agile non deve essere solo uno strumento di conciliazione vita-lavoro, ma anche di innovazione organizzativa e modernizzazione dei processi. L’ente pubblico dovrà quindi aver cura di conciliare le esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico.
Concludendo con una espressa eccezione «… fermi restando i diritti di priorità sanciti dalle normative vigenti, il principio di rotazione dei lavoratori al lavoro agile per quanto applicabile e l’obbligo di garantire prestazioni adeguate, l’amministrazione, previo coinvolgimento delle organizzazioni sindacali attraverso gli istituti di partecipazione previsti dai CCNL, avrà cura di facilitare l’accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure».
Si commenta da sé.
Ma non è tutto. Il lavoro sarà agile nella misura in cui sia senza vincoli di orario, con un monte ore (giornaliere e settimanali) previste dal rispettivo CCNL.
Tra i must risalta: un’adeguata dotazione tecnologica con l’utilizzo di idonei strumenti per la protezione dei dati trattati durante la prestazione lavorativa, assicurando (lato PA) un costante presidio e aggiornamento dei sistemi di sicurezza.
Perché l’accesso alle risorse e applicazioni dell’Ente da internet sia sicuro occorrerà l’uso di sistemi di gestione dell’identità digitale, come CIE e SPID; alternativamente una VPN.
Per obiettivi: riorganizzare il lavoro, a condizioni trasparenti
E siamo arrivati al punto nodale: riorganizzare il lavoro attraverso l’efficientamento dei processi.
Questo è il cambio di passo necessario nell’organizzazione del lavoro della PA: attraverso un vero e proprio smart working (parte in presenza e parte in remoto).
Certo, alcuni direbbero è ambizioso, altri di non facile realizzazione, ma non dimentichiamoci degli obiettivi (altrettanto virtuosi) del PNRR per i quali sarà fondamentale dimostrare le capacità di gestione degli ingenti fondi messi a disposizione affinché sia garantito il “passaggio generazionale” nel settore pubblico e ancor di più l’innalzamento del livello delle prestazioni.
Ecco, dunque, perchè sono importanti queste (nuove) linee guida che hanno inteso «fornire indicazioni per la definizione di una disciplina che garantisca condizioni di lavoro trasparenti, che favorisca la produttività e l’orientamento ai risultati, concili le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori con le esigenze organizzative delle pubbliche amministrazioni, consentendo, ad un tempo, il miglioramento dei servizi pubblici e dell’equilibrio fra vita professionale e vita privata».