DL 124/2019

Legge di Bilancio 2020: la guida a tutte le principali novità fiscali

Ecco le principali novità fiscali introdotte con l’approvazione del Decreto-legge n.124 del 26 ottobre 2019 da parte del Senato, con riferimento alle misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva, alle frodi fiscali e agli aspetti relativi alla fattura elettronica

Pubblicato il 17 Dic 2019

Daniele Tumietto

Dottore commercialista

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Con l’approvazione da parte del Senato il 16 dicembre 2019, sono quasi definitive le novità introdotte dal Decreto-legge n.124 del 26 ottobre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 252, specie con riferimento alle misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva, ai pagamenti digitali, alle frodi fiscali, ai settori accise e carburanti, oltre a modifiche di alcuni aspetti relativi alla fattura elettronica.

In questo articolo analizziamo le più rilevanti, dopo che il Governo ha ottenuto la fiducia dall’assemblea del Senato sul Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio per il 2020. Ora il testo del Decreto torna alla Camera per la definitiva approvazione e pubblicazione che deve avvenire entro il 31 dicembre 2019.

Lotta all’evasione fiscale

L’approvazione dell’assemblea del Senato ha confermato l’impianto del decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio per l’anno 2020, pertanto è confermata la centrale volontà dell’esecutivo di rafforzare la lotta all’evasione, con particolare riferimento anche alle pene più dure per i grandi evasori. Il nuovo regime sanzionatorio prevede l’introduzione di norme che inaspriscono le attuali sanzioni arrivando a prevedere fino a 8 anni di carcere per chi presenti dichiarazioni fraudolenti. Inoltre a partire dall’anno prossimo non sarà possibile compensare le eccedenze superiori alla soglia dei 5.000 euro a partire da gennaio, con riferimento ai crediti maturati nel periodo d’imposta 2019, ma si dovrà attendere l’invio delle relative dichiarazioni fiscali.

Si prevede anche che Agenzia delle entrate, INPS ed INAIL cooperino per incrementare la cooperazione rafforzata al fine di rendere più efficace il recupero dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione tramite modello F24. Sarà anche introdotta una sanzione di 1.000 euro per ciascuna mancata presentazione delle deleghe di pagamento modello F24.

Accollo del debito d’imposta altrui e divieto di compensazione

La disposizione in esame prevede che, chiunque si accolli il debito d’imposta altrui, proceda al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti.

È inoltre escluso, in ogni caso, il pagamento mediante utilizzo in compensazione di crediti dell’accollante.

Cessazione partita IVA e inibizione compensazione

Ai contribuenti a cui è stato notificato il provvedimento di cessazione della partita Iva è inibita la possibilità di utilizzare in compensazione crediti di qualsiasi tipo e importo, anche se non riguardanti l’attività esercitata con la partita cessata.

Nel caso di contribuenti che hanno ricevuto comunicazione di esclusione della partita Iva dalla banca dati dei soggetti passivi che fanno operazioni intracomunitarie, le compensazioni sono escluse.

Contrasto alle indebite compensazioni

Fino ad oggi, nel caso in cui i crediti indicati nelle deleghe di pagamento si rivelassero in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle Entrate doveva comunicare telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che aveva trasmesso la delega stessa entro il termine di trenta giorni, con l’applicazione della sanzione di 1.000 euro per ciascuna delega non eseguita.
Oggi, dopo l’approvazione del testo del Decreto, la sanzione è ridotta come segue:

  • per crediti non spettanti fino a 5.000 euro, sanzione pari al 5% del credito stesso;
  • per crediti non spettanti oltre i 5.000 euro, sanzione in misura fissa pari a 250 euro.

Questa novità delle compensazioni riguarda anche i contribuenti non titolari di partita Iva che, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, ora hanno l’obbligo di trasmettere esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate i modelli F24 contenenti compensazioni.

Reati tributari

Viene confermato al Senato l’emendamento approvato alla Camera in sede di conversione del decreto fiscale, che ha rimodulato le pene da infliggere ai soggetti che commettono reati tributari. In particolare, ora è previsto il carcere esclusivamente per i reati relativi a dichiarazioni fraudolente mediante imposte non volutamente versate e altresì attraverso l’emissione di fatture false, a condizione che l’imposta evasa sia superiore a 100.000 euro.

Per chi ha beni detenuti in proprio possesso che non sia in grado di giustificare la legittimamente la detenzione, è applicabile la confisca che, prima d’ora, veniva utilizzata in modo prevalente per i reati commessi dalla mafia.

Compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge

Novità sulle ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera. Viene inserito il nuovo art. 17-bis al Dlgs n. 241/1997 per il quale, in caso di appalto e subappalto, il committente dall’1/1/2020 è il soggetto obbligato ad effettuare il versamento delle ritenute fiscali, sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore, su provvista mensile messa a disposizione dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici.

L’obiettivo della norma è quello di introdurre un sistema che individui la responsabilità del committente, limitandole a quelle derivanti dall’omesso o tardivo versamento delle ritenute fiscali effettivamente subite dal lavoratore e garantendo che le somme necessarie per il loro versamento siano messe a disposizione dal datore di lavoro, o possa essere reperita nei corrispettivi dovuti dal committente all’impresa affidataria del lavoro.

Viene anche estesa l’applicazione del reverse charge alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l’utilizzo di beni strumentali di sua proprietà.

Utilizzo dei file delle fatture elettroniche

Con tale articolo viene disposto che i file delle fatture elettroniche una volta acquisiti verranno memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:

  • dalla Guardia di finanza nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria;
  • dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.

La Guardia di Finanza e l’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.”.

Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria

In materia di fatturazione elettronica si stabilisce che la memorizzazione fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi per i file delle fatture elettroniche trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio. Ciò consentirà l’utilizzo dei dati da parte della Guardia di Finanza per le funzioni di polizia economica e finanziaria e dell’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.

Anche per il 2020 permane il divieto di emettere fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Legge di bilancio 2020 semplificazioni fiscali

Con inizio dalla data del 1° luglio 2020, ed in via sperimentale, l’Agenzia delle Entrate rende disponibili ai soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia le bozze dei registri IVA delle fatture emesse e degli acquisti e quelle delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA.

Presentazione 730

Nelle modifiche in materia di dichiarazione dei redditi e di assistenza fiscale, In sede di conversione è stato introdotto il nuovo articolo 16-bis, che:

  • differisce dal 23 luglio al 30 settembre il termine per la presentazione del Modello 730;
  • rimodula i termini entro cui i CAF-dipendenti, i professionisti abilitati e i sostituti d’imposta devono effettuare le comunicazioni ai contribuenti e all’Agenzia delle Entrate; e
  • introduce un termine mobile per effettuare il conguaglio d’imposta.

Tutte le predette disposizioni decorreranno dal 2021.
Viene disposto anche il differimento dal 7 al 16 marzo del termine per la trasmissione delle certificazioni uniche.

Inoltre, viene stabilito che il sostituto d’imposta deve effettuare il conguaglio d’imposta a termine mobile e non più fisso come avviene attualmente (retribuzione di competenza del mese di luglio) ovvero con la prima retribuzione utile e, comunque, con quella di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il risultato contabile.

Esterometro

L’invio dell’Esterometro non avrà più cadenza mensile, bensì diventerà trimestrale, con una notevole riduzione del numero di invii da parte dei contribuenti.

Dichiarazione precompilata 2020

In tema di dichiarazione precompilata, la disciplina transitoria che riguarda i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria sarà estesa all’anno 2020. Sempre in tema di dichiarazione precompilata è stato calendarizzato l’avvio della predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell’Agenzia delle entrate al fine di elaborare la dichiarazione annuale IVA precompilata a partire dai dati del 2021.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

La norma introdotta da questo articolo prevede che a partire dal primo gennaio 2020, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, l’amministrazione finanziaria comunicherà con modalità telematiche al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi. Il mancato pagamento del dovuto entro 30 giorni comporta l’iscrizione a ruolo dell’imposta non versata.

Modifiche al regime dell’utilizzo del contante

Dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021, il divieto di utilizzo del contante viene fissato a 2.000 euro, mentre dal 1° gennaio 2022 il limite si abbasserà ulteriormente a 1.000 euro.

Sanzione lotteria degli scontrini

Sarebbe dovuta partire dal primo gennaio 2020 la lotteria degli scontrini alla quale possono partecipare i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi,

Con un emendamento approvato alla Camera l’inizio della lotteria è stato spostato al primo luglio 2020 e sono state eliminate le sanzioni previste dal testo originale, che saranno sostituite da “segnalazioni” dei contribuenti.

Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici

Con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è confermato che sarà implementata una piattaforma che metterà a disposizione i dati per la produzione automatica della fattura elettronica, durante il pagamento.

Questo per evitare le attività manuali di inserimento dei dati necessari per la produzione della fattura elettronica, con i conseguenti possibili errori, da parte degli esercenti per le transazioni effettuate dai clienti finali mediante carta di pagamento su POS opportunamente integrati.

Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici

Dal primo luglio 2020, in caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi verso consumatori finali, sarà riconosciuto agli esercenti attività di impresa e professionisti, un credito d’imposta, da usare in compensazione, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate, purché nell’anno d’imposta precedente abbiano avuto ricavi/compensi non superiori a 400mila euro.

Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito

Nel testo approvato dal Senato è confermata la cancellazione sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte elettroniche, a partire dal primo luglio 2020, per commercianti e professionisti che non accetteranno tali pagamenti.

Cancellazione superticket sanità

Tra le altre misure fiscali di rilevo c’è anche la conferma della cancellazione del superticket in sanità, a partire dal 1° settembre 2020, con un corrispondente incremento delle risorse previste per il Sistema sanitario nazionale, destinate comunque ad aumentare nel prossimo triennio.

Modifiche all’articolo 96 del TUIR

L’articolo stabilisce che le società di progetto possono dedurre integralmente gli interessi passivi e gli oneri finanziari, anche se relativi a prestiti assistiti da garanzie diverse da quelle strettamente previste dalla lettera a) del comma 8 dell’articolo 96 del TUIR, utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici, non solo rientranti nella parte V del Codice degli appalti, ma anche nelle Parti III e IV dello stesso Codice concernenti i contratti di concessione e di partenariato pubblico privato.

Settore carburanti

Per quanto riguarda la filiera della distribuzione dei carburanti sono state introdotte norme specifiche con l’obiettivo di prevenire la manifestazione di fenomeni di frode fiscale con particolare riferimento alle accise, di cui è previsto un aumento a partire dal 2021. Viene ipotizzata anche la creazione di un sistema informatico di monitoraggio telematico delle movimentazioni dei prodotti sottoposti ad accisa che consenta all’Amministrazione Finanziaria di monitorare ogni singolo trasferimento dei prodotti energetici.

Per contrastare l’evasione fiscale si prevede di ridurre la soglia per l’uso del contante che scende da 3.000 a 1.000 euro, mediante una progressiva riduzione dei limiti per due anni pari a 2.000 euro e poi dal terzo anno a 1.000 euro.

Incentivi Conto Energia

In caso di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese, il contribuente ha facoltà di mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica, a condizione che si effettui il pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione, relativa alla detassazione per investimenti ambientali, e l’aliquota d’imposta pro tempore vigente.

Riapertura del termine di pagamento della prima rata della definizione agevolata di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018

L’intento di questa riapertura è di evitare una disparità di trattamento tra i debitori che hanno tempestivamente presentato la propria dichiarazione di adesione alla c.d. “rottamazione-ter” entro il 30 aprile 2019 e quelli che hanno fruito della riapertura del termine di relativa presentazione alla data al 31 luglio 2019. Pertanto, è stata prorogata al 30 novembre la scadenza di pagamento del 31 luglio 2019 prevista dall’articolo 3, del DL n°119/2018 per la prima o unica rata della rottamazione ter.

Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti

Il Decreto prevede l’inasprimento delle pene per i reati tributari, con particolare riferimento per il reato di “dichiarazioni fraudolente mediante l’uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti” è stabilito un aumento del limite massimo della pena comminata per il reato in parola che passerà dai sei a otto anni di reclusione.

Quota versamenti in acconto

A partire dal 28 ottobre 2019 per i contribuenti soggetti agli Isa, i versamenti di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società, nonché quelli relativi all’imposta regionale sulle attività produttive sono effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento.

Ovviamente fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico.

Digital Tax

Con la manovra per il 2020 viene anche introdotta la Digital Tax mediante un’imposta sui servizi digitali che prevede un’aliquota del 3% sui ricavi da applicare ai contribuenti che siano soggetti prestatori di servizi che digitali. Si applica da gennaio alle aziende che soddisfano entrambi i requisiti: fanno ricavi non inferiori a 750 milioni e ricavi derivanti dalla prestazione di servizi digitali non inferiore a 5,5 milioni.

Previsto un gettito da 600 milioni di euro l’anno.

Sugar Tax

Viene introdotta una imposta sul consumo dei prodotti per uso singolo che sono costruiti, interamente o parzialmente, con materie plastiche derivanti da polimeri organici di origine sintetica, e comprende anche i contenitori in tetrapack. L’imposta è stata definita a 0,45 euro per chilo, diminuita molto rispetto alla proposta iniziale del Governo che l’aveva fissata a 1 euro al chilo. Il primo versamento dovrà essere effettuato il primo ottobre 2020.

Da tale imposta sono esentati tutti i dispositivi medici ed i contenitori di medicinali

Industria 4.0 Legge di bilancio 2020

Con riferimento a Impresa 4.0 la manovra approvata destina risorse per il finanziamento degli incentivi.  Il super e iperammortamento relativi a Impresa 4.0 sono cancellati perché ora è introdotto un nuovo sistema basato sul credito d’imposta.

Dal 2020 è previsto un credito d’imposta del 6% per gli investimenti per i beni precedentemente riconducibili al superammortamento, che viene elevato (in una percentuale compresa tra il 20% ed il 40%) per i beni precedentemente identificabili con l’agevolazione prevista per l’iperammortamento. Viene anche previsto un credito di imposta per ricerca e sviluppo che sono estesi anche all’innovazione tecnologica destinata al 4.0, al design e alla transizione green.

Regime lavoratori impatriati

Viene confermato l’inserimento dell’articolo 13-ter relativo alle agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati. La decorrenza della norma agevolazioniva maggiorata si applica ai soggetti trasferiti in Italia già a partire dal 30 aprile 2019 e per il periodo d’imposta in corso, purché risultino beneficiari del regime per i lavoratori impatriati.

Inoltre è altresì previsto che presso il Ministero dell’economia e delle Finanze sia istituito un fondo (Fondo Controesodo) con una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. I criteri per la richiesta di accesso alle prestazioni del Fondo saranno stabiliti con un apposito decreto del MEF.
I soggetti beneficiari del regime possono accedere alle risorse del Fondo fino ad esaurimento dello stesso.

Ravvedimento lungo per IMU-TASI

In ambito IMU-TAS, va tenuto presente che è ampliato l’ambito operativo del ravvedimento operoso, ora esteso a tutti i tributi, inclusi quelli regionali e locali. Sono previste anche riduzioni delle sanzioni a un settimo, un sesto e un quinto del minimo e trovano applicazione quando il contribuente si avvale del ravvedimento operoso anche con riferimento ai tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia delle Entrate, dai tributi doganali e dalle accise, inclusi quelli regionali e locali. L’emendamento ha previsto che il ravvedimento operoso sarà presentabile in qualsiasi momento, e comunque fino a quando non si riceva un eventuale atto di contestazione dell’ente locale.

Al fine di evitare il trasferimento fittizio di uno dei coniugi per evitare il pagamento del tributo, è introdotta una normativa più rigida per le prime case fittizie, in particolare per quelle che sono riferite a comuni di villeggiatura. D’ora in poi è previsto che per uno stesso nucleo familiare non sia più possibile avere più di una abitazione principale, anche se in comuni diversi. Infine l’IMU ingloberà anche la vecchia Tasi ma tale variazione costituisce, di fatto, solo una semplificazione dell’adempimento dato che il gettito, di fatto, non si ridurrà perché le attuali aliquote Tasi saranno incorporate nella nuova Imu.

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