L’obbligo di fattura elettronica verso le pubbliche amministrazioni (FatturaPA) è entrata in vigore dal 6/6/14 nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie Fiscali e degli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza Sociale, individuati dell’elenco delle pubbliche amministrazioni pubblicato dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, co. 5 della L. n.311 del 30/12/04.
Che cos’è FatturaPA e le motivazioni
La disposizione normativa che ha introdotto la fattura elettronica verso le pubbliche amministrazioni nasce dal Quadro Strategico della Commissione europea “i2010” e dalle direttive sopra indicate, che ha definito gli orientamenti strategici di massima per la società dell’informazione ed i media, perseguendo le seguenti quattro le priorità fondamentali:
- garantire alla fatturazione elettronica un quadro giuridico coerente,
- ottenere un’adozione massiva con la partecipazione delle piccole e medie imprese,
- promuovere la più ampia diffusione tra partner commerciali che emettono fattura elettronica,
- promuovere uno standard comune di fatturazione, la cosiddetta “interoperabilità semantica” tra i formati esistenti.
In Italia fattura elettronica verso le pubbliche amministrazioni è stata avviata pensando anche a realizzare un monitoraggio della finanza pubblica in generale, e dei pagamenti effettuati nei confronti dei soggetti che hanno debiti insoluti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, che ha individuata la Ragioneria Generale dello Stato come soggetto che controlla il processo, coordinato e realizzato dall’Agenzia delle entrate e da Sogei in particolare.
Come fare FatturaPA: le caratteristiche
Per tale impostazione si è reso necessario assicurare la tracciabilità effettiva dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevedendo che le fatture elettroniche emesse, oltre a contenere le indicazioni previste dall’art. 21 del D.P.R. n. 633 del 26/10/72, devono indicare:
- il “codice identificativo di gara”, o CIG, con l’eccezione rappresentata dalle esclusioni previste dalla L. n. 136 del 13/8/10;
- Il “codice unico di progetto”, o CUP, riguardante le fatture emesse per le opere pubbliche, ovvero gli interventi di manutenzione straordinaria ovvero gli interventi finanziati da contributi comunitari e tutti gli altri casi previsti ai sensi dell’art. 11 della L. n.3 del 16/1/03.
Tali codici, già stati considerati come da indicare tra i “dati facoltativi” nel Decreto n.55 del 3 aprile 2013, permettono al Sistema di Interscambio, la piattaforma che funge da “postino”, di consegnare la fattura elettronica alla pubblica amministrazione destinataria di riceverla e poter giustificare il successivo pagamento. Queste indicazioni sono importanti e tassative, perché la loro assenza comporta l’impossibilità di ottenere il pagamento della fattura da parte delle pubbliche amministrazioni che non potranno in alcun modo pagare le fatture elettroniche incomplete.
Con il predetto Decreto interministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 che riporta il “regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” sono state pubblicate tutte le regole tecniche per la fattura elettronica.
Infatti, il predetto Decreto contiene i seguenti allegati che disciplinano:
- Allegato A – formato della fattura elettronica,
- Allegato B – regole tecniche,
- Allegato C – linee guida,
- Allegato D – codici ufficio,
- Allegato E – servizi di supporto di natura informatica.
La fattura elettronica deve essere emessa mediante la generazione in formato XML che non può contenere macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati rappresentati.
La fattura elettronica è un documento informatico, in formato xml, sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale ai sensi dell’articolo 21 comma 3 del DPR 633/1972.
Successivamente è stato emanato il Decreto Ministeriale del 17 giugno 2014 che ha indicato la necessità:
– di garantire le caratteristiche di immodificabilità, integrità, autenticità e leggibilità dei documenti,
– definire il ruolo del responsabile della conservazione nella scelta dei formati e nella stesura del manuale di conservazione, fondamentali per garantire l’integrità, l’accesso e la leggibilità nel tempo del documento,
– definire i requisiti per garantire nei processi di conservazione dei documenti informatici e di dematerializzazione dei documenti a rilevanza tributaria le predette caratteristiche.
Tale disposizione è stata poi integrata dalla Circolare 18/E/2014 dell’Agenzia delle entrate importante perché indica gli strumenti per assicurare:
autenticità e integrità
– apposizione firma elettronica qualificata o digitale
– utilizzo sistemi e di trasmissione;
– sistemi di controllo di gestione per collegamento affidabile tra fattura e relativa cessione
leggibilità
– può essere il risultato di una conversione con software di visualizzazione (es. formati xml)
– garantita per tutto il periodo di conservazione elettronica obbligatorio.
Molto importante il concetto di sistemi di controllo di gestione per collegamento affidabile tra fattura e relativa cessione perché realizza il concetto di collegamento tra il ciclo dell’ordine e quello della fatturazione, che poi a va collegarsi anche con il ciclo dei pagamenti.
Infatti tali sistemi devono essere utilizzati per garantire collegamento certo tra operazione imponibile Iva e fattura emessa, realizzato con le caratteristiche di autenticità ed integrità, e tenere traccia documenti collegati relativi al ciclo di fatturazione, attuando contemporaneamente anche un controllo sugli elementi da riconciliare della fattura e più precisamente la verifica esistenza dell’ordine, la conferma di avvenuta consegna, il controllo dell’intestatario della fattura, la verifica del prezzo, della quantità, dei termini di pagamento, dell’Iva dovuta e della partita Iva corretta.
In sostanza la Circolare 18/E/2014 dell’Agenzia delle entrate rimette all’emittente della fattura la scelta della tecnologia da utilizzare per assicurare autenticità, integrità e leggibilità che può essere scelto tra:
- sistema di controllo di gestione adeguato, servizio fiduciario non qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014,
- firma elettronica qualificata o firma digitale dell’emittente ai sensi Regolamento (UE) n. 910/2014.
Con la Comunicazione COM(2010) 245 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 19 maggio 2010, intitolata «Un’agenda digitale europea» la Commissione europea ha proposto un’agenda digitale il cui obiettivo principale è sviluppare un mercato unico digitale per condurre l’Europa verso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
Tale iniziativa nasce dall’osservazione che la diffusione dell’utilizzo massivo del “digitale” è ostacolato da numerosi fattori, tra i quali i più importanti sono:
– la mancanza di interoperabilità;
– la frammentazione dei mercati digitali;
– la mancanza di alfabetizzazione digitale e di competenze informatiche;
– le opportunità mancate nella risposta ai problemi della società.
In questo contesto, tra le azioni da intraprendere si è individuata la realizzazione di un mercato digitale unico
Per dare accesso ai contenuti legali on line semplificando le procedure di gestione dei dati basati su interoperabilità transfrontaliera e transettoriale.
E proprio da questa azione nasce la Comunicazione COM(2013) 453 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 26 giugno 2014 su “Appalti elettronici end-to-end per modernizzare la pubblica amministrazione” che è stata poi seguita dalle direttive sui contratti pubblici e concessioni:
– direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione;
– direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
– direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE.
Dalla necessità di completare il contesto normativo ed operativo delle predette direttive, nasce infine la direttiva 2014/55/EU sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, per agevolare le fatturazioni (e i pagamenti elettronici), rivedendo nel contempo la Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999 relativa alle firme elettroniche che è poi stata abrogata dal Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno per aumentare l’interoperabilità di dispositivi, applicazioni, banche dati, servizi e reti e ridefinire la sua politica in materia di standardizzazione.
Fattura elettronica b2b (D.lgs. 127/2015)
Dopo l’emanazione del Decreto Legislativo 127/2015 che introduce la possibilità di fare fatturazione elettronica anche tra privati, invia opzionale, parte l’evoluzione del formato xml FatturaPA, dando la possibilità di effettuare la trasmissione telematica operazioni Iva attivando su base volontaria, con l’opzione che se esercitata ha validità di 5 anni.
APPROFONDISCI LO STATO DELLA FATTURA ELETTRONICA B2B
In sintesi le novità introdotte dal predetto Decreto Legislativo sono:
- a partire dalla data del 01 gennaio 2017 Sogei, la società interamente posseduta dall’Agenzia delle entrate che gestisce il Sistema di interscambio, mette a disposizione l’infrastruttura già in uso per fatturazione elettronica verso le Pubbliche amministrazioni, anche per la fatturazione tra privati,
- viene indicato che lo standard di riferimento per emettere le fatture elettroniche, sia verso PA che verso privati, è lo standard XMLPA 1.2,
- è confermata la validità dei principi del controllo di gestione del processo di emissione della fattura elettronica che sono stati introdotti con l’emanazione della Circolare 18/E/2014 dell’Agenzia delle entrate,
- è stato inserito un sistema di incentivi, per soggetti che adotteranno la fattura elettronica tra privati, mediante esercizio dell’opzione quinquennale, a partire dal 01 gennaio 2017.
Nel frattempo il governo aveva emanato il Decreto Legge 193/2016 che introduceva, per i soggetti privati che non aderivano al regime volontario previsto dal Decreto Legislativo 127/2015, l’obbligo di comunicare telematicamente gli elenchi delle fatture attive e passive, delle variazioni e ricevute doganali entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (poi diventato semestre).
Di fatto venivano reintrodotti i cosiddetti spesometri con le seguenti scadenze:
- per l’anno d’imposta 2017 due comunicazioni semestrali scadenti al 16 ottobre (per il primo semestre) e al 6 aprile 2018 (per il secondo semestre),
- per l’anno d’imposta 2018 uno spesometro in versione semplificata, il cosiddetto nuovo “spesometro light”
Sono due normative apparentemente simili, il Decreto Legislativo 127/2015 prevede l’invio delle fatture attive e passive, delle variazioni e ricevute doganali tramite il Sistema di Interscambio, mentre il Decreto Legge 193/2016 prevede il solo trasferimento telematico degli elenchi delle fatture attive e di quelle passive, delle variazioni e ricevute doganali.
Le differenze sono da individuare ne fatto che il decreto Legge 193/2016:
- non prevede alcuna trasmissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio,
- non previste incentivi (la differenza di quanto previsto nel Decreto Legislativo 127/2015),
- come semplificazioni fiscali è previsto che non siano da inviare le comunicazioni Intra2 (acquisti) e quelle delle operazioni con paesi inserite nella blacklist dell’Agenzia delle entrate.
Situazione dopo l’emanazione della Manovra 2018
Con l’emanazione della Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n.302 del 29-12-2017 – S.O. 62) viene introdotta la fattura elettronica obbligatoria per i privati a partire dal 1 gennaio 2019.
Il comma 917 della predetta Legge prevede che “fermo restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1º luglio 2018 relative a:
- cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica”.
Cambia pertanto completamente lo scenario e l’avvio di questo obbligo modifica il regime previsto dal Decreto Legislativo 127/2015 mettendo a regime le seguenti regole:
- tracciabilità dei pagamenti: la riduzione del termine di accertamento di due si applica solo per i soggetti passivi di cui all’articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti dal Ministro dell’economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500,00 (articolo 3 D.Lgs. 125/2015);
- assistenza on line: l’Agenzia delle entrate, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, mette a disposizione dei contribuenti a) gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell’IVA, una bozza di dichiarazione annuale dell’IVA e di dichiarazione dei redditi, le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso (articolo 4 D.Lgs. 125/2015);
- per i soggetti che trasmettono le fatture elettroniche viene meno l’obbligo di tenuta dei registri Iva previsti dagli 23 e 25 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Sinteticamente viene quindi confermata la validità del sistema basato sul formato XMLPA, del Sistema di Interscambio e della relativa validazione dei flussi di fatturazione elettronica, ed i requisiti previsti da Circolare 18/E/2014.
Il futuro di FatturaPA
Necessariamente il formato XMLPA dovrà evolversi verso gli standard internazionali per l’interoperabilità perché la Decisione della commissione europea (UE) 2017/1870 ha introdotto la fattura elettronica “europea” prevista dalla Direttiva (UE) 55/2014.
IL FUTURO DI FATTURAPA-FATTURA ELETTRONICA ITALIANA