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Libri sociali digitali, come gestire bollo e tassa di concessione governativa



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Per la tenuta dei libri sociali è necessario pagare l’imposta di bollo e la tassa di concessione governativa, tuttavia sono adempimenti nati nel mondo analogico che mal si conciliano con la digitalizzazione dei documenti: la priorità è semplificare

Pubblicato il 26 feb 2025

Alessandro Mastromatteo

Avvocato, Studio Legale Tributario Santacroce & Partners

Benedetto Santacroce

Studio Legale Tributario Santacroce & Associati



archiviazione digitale, documenti, scrittura, dati

Per la tenuta dei libri sociali dell’articolo 2421 del codice civile è necessario pagare l’imposta di bollo e la tassa di concessione governativa (TCG) riconvertendo in pagina e righe ciò che si è registrato virtualmente.

La posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate con la risposta 42/E/2025, oltre a creare una problematica operativa per le imprese dimostra, ancora una volta, l’inadattabilità delle due imposte d’atto alla nuova modalità di gestione digitale di libri e registri. In effetti, da molto tempo si parla del superamento di queste imposte nate nel mondo analogico e poco compatibili con il mondo virtuale, ma fino ad oggi nulla o poco è stato fatto lasciando il sistema in balia di continui balzelli che creano sicuramente gettito allo Stato, ma poca elasticità al sistema.

Semplificazione nel procurement e necessità di delega fiscale

Un passo interessante in questa direzione lo ha fatto il legislatore in materia di appalti pubblici per i quali ha previsto un’imposta di bollo calcolata a scaglioni sul valore dell’appalto, ma abbandonando definitivamente la rincorsa alla tassazione di tutti i documenti (migliaia per ogni bando) che accompagnano l’intero appalto pubblico.

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Chissà se un’ulteriore riflessione sul tema sarà possibile nell’immediato futuro in ambito di delega fiscale. Proprio a questo proposito si ricorda che il legislatore ha delegato il governo a razionalizzare le imposte minori tra cui quella del bollo. In particolare, l’art. 10, n 1 lett. c) della legge 111/2023, delegava il governo a “semplificare la disciplina dell’imposta di bollo e dei tributi speciali tenendo conto, in particolar, della dematerializzazione dei documenti e degli atti”        

Questa delega ha trovato solo in parte attuazione con il Dlgs 139/2024. In particolare, tale decreto si è occupato di rivedere e semplificare l’imposta di bollo all’art. 4, intervenendo, però, su altri temi e non occupandosi direttamente del tema della semplificazione collegata ai documenti tenuti digitalmente.

Forse la scelta possibile, senza creare un buco di gettito è di ragionare con una tassazione unica basata su dati previsionali di utilizzo dei singoli registri. Comunque, aspettando le modifiche possibili vediamo come opera nell’attuale la tenuta dei libri sociali, anche in base a quanto affermato dalla citata risposta 42 del 20 febbraio 2025 dell’Agenzia delle Entrate.

Modalità di tenuta dei libri sociali obbligatori

I libri sociali obbligatori che una società deve tenere (oltre a quelli previsti dall’art. 2214 del codice civile) sono espressamente previsti all’art. 2421 del codice civile e sono:

il libro dei soci, nel quale devono essere indicati distintamente per ogni categoria il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti;
2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l’ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi;
3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione;
5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione;
6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste;
7) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni;
8) il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell’articolo 2447sexies.[…]

Questi libri prima che siano messi in uso devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell’art. 2215 del codice civile.

La citata norma dell’art. 2215 del codice civile prevede poi le modalità di numerazione e bollatura dei registri che vengono tenuti analogicamente.

Al contrario, l’art. 2215 bis prevede per la numerazione progressiva e la vidimazione degli stessi libri e registri tenuti in modalità informatica l’obbligo di apporre, almeno una volta all’anno, la firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato e la marca temporale.

Quindi con questa disposizione il legislatore del codice civile ha trovato una soluzione del tutto compatibile con lo strumento informatico e lo ha disciplinato in modo tale da sigillare il documento sia per quanto riguarda la sua origine sia per quanto riguarda la sua temporalità.

Imposta di bollo e tassa di concessione governativa: come fare

Sul piano fiscale, però, la tenuta dei predetti libri e registri è vincolata all’applicazione dell’imposta di bollo e della tassa di concessione governativa (TCG).

Per quanto riguarda la tenuta fiscale in modalità informatica l’Agenzia delle Entrate si era già in passato occupata della questione e, con la risposta 346/E/2021, aveva avuto modo di chiarire che, ai fini del bollo, l’assolvimento va realizzato con le modalità previste dall’art. 6 del DM 17 giugno 2014. In particolare, detto articolo prevede che l’imposta di bollo debba essere pagata in unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Per il calcolo dell’imposta dovuta l’operatore deve attenersi all’art. 16 della tariffa allegata al Dpr 642/1972 e deve parametrare la stessa a 2.500 registrazioni o frazioni di esse.

L’art. 16 prevede espressamente che l’importo da pagare è dovuto (ovviamente per la tenuta dei libri e registri in modalità analogica) nella misura di 16 euro (ovvero 32 € laddove non sia dovuta la tassa annuale di vidimazione) ogni 100 pagine o frazioni di esse. Traducendo la regola alla luce del Dm 17 giugno 2014 per i libri e registri tenuti in modalità informatica l’imposta di bollo è dovuta nella misura di 16 euro (ovvero 32 euro) ogni 2.500 registrazioni. 

La necessità di chiarezza sulla registrazione

Quindi il problema da risolvere per calcolare l’imposta sui documenti tenuti in via informatica è capire cosa si intende in relazione ai singoli libri con il termine “registrazione”. Con la risoluzione 161/E del 09 luglio 2007 l’Agenzia delle Entrate aveva avuto modo di chiarire che per il libro degli inventari il termine registrazione era da ricollegarsi all’annotazione relativa ad ogni cespite; mentre per il libro giornale bisognava riferirsi ad ogni singola operazione rilevata in partita doppia, a prescindere dalle righe di dettaglio interessate. Proprio in base a questo ultimo criterio è chiaro che per il libro giornale possiamo fare riferimento, ad esempio, ad una registrazione in partita doppia di un acquisto di beni o di servizi a prescindere dal numero di righe di dettaglio che tale scrittura comporta. La soluzione si era dimostrata particolarmente efficiente perché ha consentito di espandere il contenuto di dettaglio informativo del libro giornale senza più le costrizioni della pagina analogica.

Nulla, però, all’epoca era stato detto per i libri sociali per i quali il calcolo va determinato in funzione della tipologia di libro che deve essere tenuto. Ora l’Agenzia torna sul tema e per i libri sociali sceglie una via di calcolo piuttosto macchinosa perché riconduce il calcolo alla singola riga che viene annotata.

Più in dettaglio tenendo conto che, convenzionalmente, la misura del foglio (quattro facciate) è pari a 100 righe conseguentemente la misura della pagina è pari a 25 righe. Pertanto, per i libri e registri sociali, diversi dal libro degli inventari e dal libro giornale, tenuti informaticamente l’imposta di bollo sarà dovuta ogni 100 pagine (o frazioni) corrispondenti a 2500 registrazioni (o frazioni). Quindi l’impresa dovrà virtualizzare la pagina traducendo in PDF le annotazioni realizzate nei singoli libri e registri e dovrà calcolare l’imposta dovuta.

Pagine e righe

Analogo ragionamento dovrà essere effettuato per la TCG per la quale l’importo dovuto, ai sensi dell’art. 23 della tariffa allegata al Dpr 641/1972 (ora art. 16 allegato 4 del Dlgs 174/2024)   è pari a 67euro per ogni 500 pagine o frazioni di 500 pagine ( ovvero per le società di capitale è dovuta annualmente nella misura forfettaria di 309,86€ prescindendo dal numero di libri e registri e indipendentemente dal numero di pagine. Tale misura è elevata a 516,46 euro se il capitale o il fondo di dotazione supera l’importo di 516.456,90 euro).  Per i libri sociali, dunque, quando devo calcolare le pagine, le stesse saranno pari a 12.500 righe (visualizzate come per l’imposta di bollo con il pdf).   

Anche se le soluzioni fiscali prospettate, come detto in precedenza, sono ancora alla ricerca di semplificazioni compatibili con le nuove modalità digitale di tenuta dei libri sociali, le stesse costituiscono una regola da seguire sia per il passato che per il futuro.

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