Una delle novità “per addetti ai lavori” contenute nello schema di decreto correttivo del Codice della Pubblica Amministrazione Digitale si trova all’articolo 71.
Questo numero non dirà (giustamente) nulla ai più.
Chi frequenta la legislazione della PA digitale sa che invece è il riferimento, più volte invocato nel CAD che, sino ad oggi, si trovava laddove c’era bisogno di norme di attuazione di qualche disposizione.
Modalità di conservazione del documento digitale? Regole tecniche.
Firma digitale? Regole tecniche.
Rapporti tra gestori di identità SPID e servizi online? Regole techniche.
Molte regole tecniche però, nella pratica, non sono mai state emanate.
Il procedimento per la loro emanazione era infatti abbastanza complesso, passando per una concertazione di Agid con i ministeri interessati, il Garante Privacy e la Conferenza Stato-Regioni e poi un’approvazione con decreto ministeriale.
Il “novissimo” CAD ora tenta di semplificare degradando le regole tecniche a “linee guida”.
In sostanza, laddove il Codice richiede che qualcosa sia meglio delineato dal punto di vista tecnico in una normativa di dettaglio e rinvia al procedimento ex art. 71, l’Agid approva “regole tecniche”.
Il procedimento prevede una consultazione, anche qui, di Garante Privacy e conferenza Stato-Regioni ma non dei Ministeri interessati; si deve poi effettuare una consultazione pubblica della durata di 30 giorni (viene così da pensare che l’opportunità per i Ministeri di dire qualcosa sia in questa fase) e poi possono essere adottate pubblicandole sul sito dell’Agid e sulla Gazzetta Ufficiale.
Il procedimento, come si vede, è enormemente più snello e, nei fatti, trasforma l’Agid in una Autorità di regolamentazione dell’amministrazione pubblica digitale.
Questo sarebbe un cambiamento epocale perché sottrae, nei fatti, la funzione regolamentare dell’Agid alla supervisione del Ministero della Funzione Pubblica: l’Agid, anzi diviene arbitro e coordinatore dell’attuazione del CAD.
L’unica perplessità riguarda lo status e la capacità di tale “linee guida” nell’ordinamento.
Qualche giorno fa ho segnalato lo scarso coordinamento di alcune disposizioni del rinnovato CAD rispetto ad altre parti dell’ordinamento, specie in materia di domicilio digitale/notifica; in tali materie ci sono norme di Legge (dunque norme c.d. “di grado primario”) che consentono notifiche a indirizzi diversi dal domicilio digitale e non c’è coordinamento con il CAD, che, pure è una norma primaria; ora, in simili situazioni di scarso coordinamento/contrasto, se quanto previsto da “linee guida” si trova a contraddire quanto previsto in altre Leggi, Decreti o Regolamenti, cosa prevale? La linea guida è infatti una norma di tipo nuovo ed atipico e non sembra di grado inferiore, nella scala delle fonti del diritto, alle Leggi ma anche ai Regolamenti.
In fase di limature al correttivo, auspicherei che si scrivesse una parola per meglio inquadrare le “Linee Guida” a livello di sistema normativo e, magari, dare ad esse uno status equivalente ad un Regolamento di emanazione governativa.
Con questa aggiunta, il sistema potrebbe rappresentare una significativa innovazione e semplificazione.