l’iniziativa

Lotteria degli scontrini istantanea: cos’è, come partecipare, gli incentivi per i commercianti



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Entro ottobre 2023 i commercianti sono chiamati a adeguare i registratori di cassa per generare il codice bidimensionale da riportare nello scontrino ai fini della partecipazione alla lotteria istantanea. Possono usufruire di un credito d’imposta. Ecco come partecipare

Pubblicato il 29 giu 2023

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista



lotteria scontrini
lotteria scontrini

La lotteria degli scontrini è una iniziativa prevista dal legislatore con l’obiettivo di contrastare l’evasione in maniera diversa rispetto al passato, ossia agendo sugli incentivi psicologici che portano all’adempimento fiscale piuttosto che sui deterrenti. Tale impressione trova conferma nella previsione di un incentivo anche per i commercianti, e non solo per gli acquirenti, e questo mitiga di molto il conflitto di interessi esistente in relazione alla emissione dello “scontrino”[1].

Ma quali sono le implicazioni di questa misura e le regole da seguire per partecipare alla lotteria? Vediamo nel dettaglio il funzionamento della lotteria degli scontrini istantanea e in che modo i commercianti possono fruire del credito d’imposta per dotarsi dei registratori di cassa compatibili.

Le modalità di attuazione della Lotteria degli scontrini istantanea

Col provvedimento n. 231943 del 23 Giugno 2023, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di attuazione per la fruizione del credito d’imposta per l’adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri, ciò in vista dell’imminente entrata in vigore della c.d. lotteria degli scontrini “istantanea”, che si affianca a quella “differita” entrata già in vigore nell’anno 2021[2].

Ad oggi non è dato sapere quando la lotteria istantanea sarà operativa, certo è che non potrà esserlo prima del 2 ottobre 2023, la data entro cui i commercianti sono chiamati ad adeguare i registratori telematici per consentire di “generare il codice bidimensionale da riportare nel documento commerciale ai fini della partecipazione alla lotteria istantanea”[3].

Quali sono le regole per partecipare alla lotteria degli scontrini

La norma che ha introdotto la lotteria degli scontrini è l’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed ha demandato ad uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, la disciplina delle modalità tecniche per l’avvio e per l’attuazione delle lotterie. Il provvedimento n. 231943 del 23 Giugno 2023 ha stabilito la modalità per l’ottenimento del credito d’imposta per gli operatori commerciali chiamati ad effettuare le modifiche necessarie a rendere – qualora già non lo fossero – conformi alle specifiche tecniche gi apparati per la gestione dei corrispettivi telematici.

Per poter partecipare alla lotteria istantanea valgono le medesime regole già fissate per la lotteria differita, ossia:

  • occorre essere maggiorenni;
  • la spesa deve essere pari o superiore ad un euro
  • si devono utilizzare esclusivamente strumenti di pagamento elettronico (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata, bonifico etc.)

Non sono ammessi a partecipare alla lotteria:

  • gli acquisti effettuati online;
  • gli acquisti destinati all’esercizio di attività di impresa, arte o professione;

e, nella fase di avvio della lotteria

  • gli acquisti documentati mediante fatture elettroniche;
    • gli acquisti per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria (per esempio gli acquisti effettuati presso farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari ecc.);
    • gli acquisti per i quali l’acquirente richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.

Il rispetto della privacy

Come confermato anche dal Garante per la tutela dei dati personali[4] “la procedura per la memorizzazione del codice prevede la memorizzazione del codice fiscale del soggetto segnalante, in quanto l’identificazione dello stesso non risulta necessaria nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale”.

Quindi l’Agenzia Entrate non sarà in possesso né del codice fiscale dell’acquirente, né dei beni relativi allo “scontrino”, per cui sono garantiti l’anonimato e la inesistenza di informazioni permanenti tra i dati in possesso dell’agenzia delle Entrate[5].

Come partecipare alla lotteria degli scontrini “istantanea”

L’acquirente al momento dell’acquisto dovrà decidere se partecipare alla lotteria differita (in questo caso serve il codice lotteria[6]) o a quella istantanea. Lo stesso acquisto non può, quindi, partecipare ad entrambe. La novità della lotteria “istantanea” sta nel fatto che il risultato della eventuale vincita dovrebbe essere immediato, simile al “gratta e vinci”, tenendo tuttavia presente che il sistema di attribuzione della vincita è gestito telematicamente grazie al collegamento che hanno i registratori e i Server RT con il Sistema telematico gestito dalla Agenzia delle Entrate con i Monopoli di Stato. Allo stato non sono note le modalità operative della lotteria istantanea, ma è certo che la misura dovrebbe trovare il favore degli acquirenti, che avranno un motivo in più per esigere la emissione dello scontrino.

In particolare, tutti i modelli dei Registratori Telematici, dei ServerRT e la procedura web, messa a disposizione in area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, sono configurati al fine di generare e riportare nei documenti commerciali, un codice bidimensionale che rispetti le caratteristiche riportate nelle Specifiche Tecniche.

Poiché il codice bidimensionale dovrà essere generato dai registratori telematici o dai Server RT, ciò richiederà l’adeguamento tecnologico della apparati che ne sono sprovvisti.

Come fruire del credito d’imposta: un’altra lotteria?

L’articolo 8 del decreto Legge 176/2022 ha introdotto un credito d’imposta per l’adeguamento degli apparati per il rilascio degli “scontrini”[7] necessari all’avvio della lotteria istantanea.

Il provvedimento n. 231943/2023 citato in premessa ha attuato la norma, prevedendo che

  • il credito d’imposta sia pari al 100 per cento della spesa sostenuta, fino a un massimo di 50 euro per ogni strumento
  • è utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo. Il credito d’imposta
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24
  • ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate
  • è fruibile senza alcun limite[8]
  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 ed eventualmente nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo
  • non essendo specificato alcunché nella norma istitutiva, né nel provvedimento attuativo, si deve ritenere che il credito d’imposta sia rilevante ai fini delle imposte sul reddito
  • sotto il profilo contabile rappresenta un contributo in conto esercizio o in conto impianti a seconda che venga considerato come manutenzione dei beni sui cui viene effettuato l’intervento oppure che il costo venga capitalizzato come spesa incrementativa del cespite di riferimento.

Tuttavia c’è una ulteriore alea connessa al limite di spesa, fissato dalla legge in 80 milioni di Euro per l’anno 2023, per il cui il provvedimento direttoriale ha previsto che “Il credito di imposta non è fruibile e il relativo modello F24 è scartato qualora, all’atto del conferimento della delega F24 e secondo l’ordine cronologico di presentazione, il plafond residuo dello stanziamento di cui all’articolo 8 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 risulti incapiente rispetto all’importo del credito stesso. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello, tramite apposita ricevuta consultabile attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate”.

Ai fini del monitoraggio costante delle risorse disponibili il provvedimento ha previsto che l’Agenzia delle entrate comunichi mensilmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, l’ammontare dei crediti d’imposta utilizzati in compensazione tramite modello F24, dando esplicita segnalazione qualora le fruizioni operate, tenuto anche conto del relativo andamento, facciano ritenere prossimo il raggiungimento del limite di spesa.

Conclusioni

Mi auguro che lo stanziamento di bilancio sia così capiente da assicurare agli aventi diritto la concreta possibilità di fruizione del credito d’imposta, e che la previsione normativa del limite di spesa sia solo un modo (discutibile a mio avviso) per accelerare gli interventi tecnici di adeguamento con la minaccia della perdita del diritto al – peraltro modesto – credito d’imposta.

Note


[1] Che per essere precisi, dopo l’avvento dei registratori telematici e dei server RT si chiama “documento commerciale”

[2] La lotteria scontrini differita è connessa agli acquisti di beni e servizi certificati da scontrino elettronico, e prevede premi sia per chi ha comprato sia per chi ha venduto. sorteggi mensili (ogni secondo giovedì del mese, vincono 10 acquirenti 100.000 euro ad ognuno e 10 venditori, 20.000 euro ciascuno), settimanali (si tengono ogni giovedì, vincono 15 acquirenti 25.000 euro ciascuno e 15 venditori 5.000 euro ciascuno) e annuali (1 solo acquirente 5.000.000 di euro e 1 solo venditore 1.000.000 di euro). Per partecipare serve il codice lotteria, da mostrate al venditore al momento dell’acquisto. Il codice lotteria si può ottenere tramite accesso alla pagina web //www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/

[3] Come indicato nel provvedimento Prot. n. 15943/2023 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

[4] Con parere resto l’11 marzo 2021, https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9568271#:~:text=VISTA%20la%20determinazione%20del%205%20marzo%202020%2C%20n.,ha%20autorizzato%20il%20trattamento%20dei%20dati%20ivi%20disciplinato%3B

[5] Infatti i Registratori Telematici e i ServerRT possono memorizzare esclusivamente in via alternativa il codice fiscale o il codice lotteria nella fase di registrazione dei dati dei corrispettivi della singola operazione commerciale realizzata. Inoltre, i Registratori Telematici e i ServerRT non possono generare e riportare sui documenti commerciali, riferiti alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali il cliente consumatore finale richiede all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale, il codice bidimensionale.

[6] Il codice lotteria si può ottenere tramite accesso alla pagina web //www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/

[7] “Ai soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è concesso un contributo per l’adeguamento da effettuarsi nell’anno 2023, per effetto dell’articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, degli strumenti utilizzati per la predetta memorizzazione e trasmissione telematica, complessivamente pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro per ogni strumento e, in ogni caso, nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2023. Il contributo è concesso sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d’imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed é stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d’imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell’agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto”.

[8] In particolare quelli di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388

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