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Lotteria degli scontrini, premi e sanzioni: ecco tutte le novità 2020

Premi e sanzioni della lotteria degli scontrini, l’iniziativa anti evasione pensata per incentivare clienti ed esercenti nell’ambito dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi (scontrino elettronico)

Pubblicato il 03 Mar 2019

Barbara Maria Barreca

Dottore commercialista e Valutatore di impatto Sociale

Luca Benotto

Dottore Commercialista

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Lotteria degli scontrini: che cos’è e come partecipare. Tutte le novità 2020 su questa iniziativa pensata come sistema anti evasione nell’ambito dell’introduzione dell’obbligo dello scontrino elettronico. Ecco cosa dice la legge e le regole per partecipare.

La lotteria degli scontrini, i premi

I commi da 540 a 544 della legge di bilancio per il 2017 (Legge 232/2016) contengono la previsione di una “lotteria nazionale” degli scontrini per gli acquisti di beni o servizi effettuati da privati consumatori maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, con l’estrazione a sorte di premi “esentasse”.

I premi sono previsti sia per i clienti che per gli esercenti: le modalità di attuazione ed attribuzione sono però ancora ignote in quanto deve ancora essere emanato il provvedimento attuativo. Sicuramente si applica non solo agli “scontrini” (quindi alle operazioni memorizzate e trasmesse mediante Registratore telematico o servizio web) ma anche alle fatture ricevute quale privato consumatore (e non quindi nell’attività di impresa o professionale), purché trasmessa telematicamente; di conseguenza parteciperemo (anche non volendolo, visto che il codice lotteria non è previsto per la fattura) con la fattura elettronica ricevuta dal professionista o dall’artigiano, ma non con quelle emesse in maniera cartacea da chi applica il regime dei minimi o dei forfettari (salvo che non optino per emettere fatture elettroniche) o dal medico, quantomeno per il 2020.

Esistono anche specifici premi (con estrazione separata) per i consumatori che effettuano pagamenti elettronici. Sono previsti inoltre premi anche per gli esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. È la prima volta nella nostra carriera professionale che vediamo apparire un premio estratto a sorte per il semplice fatto di rispettare di un obbligo di legge. Ci auguriamo altresì che, per evitare abusi da parte di clienti troppo motivati, l’estrazione tenga conto dell’importo degli acquisti e non solo del singolo documento commerciale o fattura; altrimenti siamo certi che il furbetto di turno proverebbe a frazionare indebitamente i propri acquisti causando un ingiusto aggravio di lavoro per gli esercenti coinvolti.

La lotteria degli scontrini, sanzioni per l’esercente

Il nuovo decreto fiscale (DL 124/2019) introduce delle specifiche sanzioni (da 100 a 500 euro) per gli esercenti che non accettano o non trasmettono il codice lotteria fornito dal cliente al momento dell’acquisto. Tale sanzione però non si applicherà per il primo semestre del 2020; vista la tardività del rilascio delle specifiche tecniche, peraltro ancora incomplete nella parte relativa all’acquisizione ottica del codice lotteria, e il numero enorme di dispositivi da aggiornare in aggiunta a quelli da consegnare (la relazione illustrativa al DL 119/2018 parlava di quasi 1.600.000 registratori da sostituire o aggiornare e di 575.000 soggetti che emettono ricevuta fiscale) non è difficile immaginare che i primi 6 mesi di 2020 non bastino ad adeguare tutti.

Il codice lotteria: come ottenerlo

Lo scorso 30 ottobre l’Agenzia con il provvedimento n. 739122/2019 ha aggiornato le specifiche tecniche relative ai corrispettivi telematici introducendo delle importanti novità in tema di lotteria degli scontrini che cambiano significativamente le modalità di utilizzo del sistema. In particolare, il cliente potrà partecipare alla lotteria comunicando all’esercente un apposito “codice lotteria”. Infatti sarà necessario che ciascun partecipante si doti del proprio codice accedendo alla propria area riservata “Fisconline” nella quale sarà messo a disposizione non solo il codice lotteria ma anche una modalità grafica (presumibilmente un Qr-Code) che dovrebbe essere utilizzabile dai Registratori telematici dotati di lettore ottico. Peraltro le specifiche di tale modalità grafica non sono ancora state rilasciate e quindi ad oggi i produttori di Registratori Telematici non possono inserire tale funzionalità nei loro aggiornamenti.

Ricordiamo che il contribuente può accedere alla propria area riservata “Fisconline” mediante le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate, SPID o CNS (le classiche smart card o chiavette di firma che possono contenere anche un apposito certificato di autenticazione leggibile dai più comuni browser web). Le specifiche tecniche non prevedono altro metodo di partecipazione. In particolare, non è prevista la possibilità di fornire il codice fiscale “in chiaro” come succede ad esempio per la trasmissione dei dati al sistema Tessera Sanitaria. Una curiosità: i Registratori Telematici utilizzati per l’invio dei dati al sistema TS fino al 30 giugno 2020 non possono trasmettere i dati della lotteria. Niente premi per le spese in farmacia o dall’ottico per il primo semestre 2020.

Resta sicuramente una grossa incognita all’orizzonte: la filiera della produzione, distribuzione, installazione ed assistenza sui Registratori Telematici, già sotto pressione per la fornitura dei dispositivi agli esercenti obbligati dal primo luglio 2019 e su cui sta per impattare la massa di tutti i restanti esercenti obbligati dal primo gennaio 2020, riuscirà ad aggiornare in brevissimo tempo i vari Registratori Telematici affinché siano pronti almeno entro il primo luglio 2020?

L’utilizzo dei dati della lotteria degli scontrini

Il provvedimento n. 739122/2019 testualmente recita: “L’Agenzia delle Entrate, in qualità di titolare del trattamento, effettua esclusivamente le operazioni di acquisizione e successiva trasmissione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché di verifica dei file contenenti i dati necessari ai fini della lotteria.”. Al momento quindi l’unico trattamento dei dati personali acquisiti dalla lotteria degli scontrini avviene in relazione all’effettuazione della lotteria, senza che l’Agenzia possa utilizzarli per propri scopi istituzionali (ad es. lotta all’evasione). Ovviamente questo può cambiare a seconda delle modifiche normative che dovessero intervenire in futuro, come avvenuto con il recente decreto fiscale (DL 34/2019) che ha previsto espressamente specifici trattamenti addizionali per i file delle fatture elettroniche inizialmente bloccati dal Garante della Privacy.

A marzo 2020 il Garante della privacy ha dato il suo via libera all’iniziativa della lotteria degli scontrini. Ha spiegato l’Autorità che “tutte le operazioni eseguite saranno tracciate in appositi file di log, conservati per 24 mesi. I dati potranno essere utilizzati solo ai fini della lotteria. Ogni ulteriore trattamento sarebbe, infatti, incompatibile in considerazione del contesto e delle modalità con le quali sono stati raccolti, che non prevedono l’identificazione del consumatore né al momento della generazione del codice lotteria né in quello dell’acquisto. Il consumatore potrà accedere alla sezione riservata del Portale lotteria per consultare gli scontrini e i biglietti virtuali associati, verificare le vincite ed esercitare i propri diritti in modo semplificato. Nella fase di prima applicazione, le prestazioni sanitarie e le fatture elettroniche non entreranno a far parte della lotteria”.

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