La lotteria degli scontrini che ormai incombe mostra luci e ombre, come altre iniziative con cui lo Stato sta spingendo verso la digitalizzazione del Paese a tappe forzate.
Da un lato l’iniziativa punta sicuramente a combattere la lotta al sommerso incentivando i consumatori a richiedere il rilascio degli scontrini elettronici così da partecipare alla lotteria degli scontrini, potendo beneficiare dell’esenzione fiscale integrale dei premi riscossi. Inoltre, con la legge di bilancio 2021, la lotteria sceglie la via dei pagamenti elettronici quale unica strada per accedere ai premi.
Dall’altro la sua realizzazione presuppone un adeguamento tecnologico non così scontato, cui si sommano tempistiche ristrette e una complessità del sistema che in qualche modo andrà a modificare la fruizione dei consumatori del punto vendita in un mese dell’anno che già in tempi normali è particolarmente critico per le imprese distributive e che quest’anno assume caratteri di vera e propria eccezionalità.
Le imprese della grande distribuzione stanno correndo per essere pronte all’avvio della lotteria con l’inizio del nuovo anno. Non sono però da escludere problemi di avvio e disservizi di un sistema complesso che non è stato possibile testare in maniera puntuale.
Anche per questo, le imprese distributive ritengono necessario il rinvio quantomeno del termine di entrata in vigore dei cosidetti nuovi tracciati per l’invio telematico dei corrispettivi telematici all’Agenzia delle Entrate, altro tassello della rivoluzione digitale già avviata da oltre un anno dalla grande distribuzione e che è in questi mesi in fase di miglioramento.
Come funziona la lotteria degli scontrini, l’impatto economico sugli esercenti
Sappiamo che il consumatore, al supermercato, dovrà presentare la fidelity card (o la carta socio per le cooperative), se ne dispone, e dettare anche il codice lotteria alfanumerico della lotteria.
Ai costi di implementazione dei sistemi di pagamento – circa 300 euro – dunque vanno aggiunti gli aggravi in termini di costo/ore del cassiere, costi quantificati da Coop tra i 5 e i 10 milioni di euro.
In caso di mancato inserimento dietro richiesta del cliente, erano state inizialmente previste apposite sanzioni in capo agli esercenti, mentre a seguito di successive modifiche in caso di rifiuto di acquisire o di trasmettere il codice lotteria e i dati della transazione, i clienti potranno segnalare telematicamente alle autorità fiscali, attraverso una apposita sezione presente Portale Lotteria, la circostanza che l’esercente, al momento dell’acquisto, abbia rifiutato di acquisire il codice lotteria.
Agenzia delle entrate e Guardia di Finanza potranno utilizzare tali segnalazioni nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.
Gli esercenti devono comunque avere adattato i propri registratori telematici per tempo, così da permettere la partecipazione attraverso l’acquisizione del codice lotteria presentato dall’acquirente; e ci sono sanzioni per chi non si è dotato di registratore di cassa telematico al primo gennaio 2021 (per i piccoli esercenti; per quelli con volume oltre i 400mila euro l’obbligo è partito a gennaio 2020): la sanzione è pari al 100% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato con un minimo di 500 euro.
I dati necessari per la partecipazione alla lotteria sono estrapolati dall’Agenzia delle entrate dai flussi informatici ricevuti quali corrispettivi telematici dai Registratori Telematici ovvero dalla procedura web, messa a disposizione in area riservata del sito internet delle Entrate.
Tali dati sono comunicati all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, alimentando la banca dati denominata Sistema Lotteria, ovvero il sistema di raccolta dei dati della lotteria gestito dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con il supporto di Sogei. I dati memorizzati partita IVA e denominazione dell’esercente; identificativo/progressivo completo del corrispettivo; data e ora dell’acquisto; importo totale del bene/servizio, distinguendo tra importo pagato in contanti, importo pagato con strumenti elettronici e importo non pagato; codice lotteria del cliente; data di trasmissione del corrispettivo all’Agenzia delle entrate.
Il futuro provvedimento Agenzia delle Entrate-Dogane
Con successivo provvedimento direttoriale (Agenzia delle Entrate-Dogane), i canali di trasmissione comprenderanno inoltre anche i dati transitati attraverso il Sistema di Interscambio in relazione a quelle operazioni documentate con il rilascio di una fattura elettronica, nonché i dati trasmessi al sistema Tessera Sanitaria: per il momento, perciò, i corrispettivi da fattura elettronica e quelli comunicati con TS non permetteranno la partecipazione alla lotteria. Inoltre il consumatore che intende dedurre o detrarre l’ammontare del corrispettivo, comunicando il proprio codice fiscale all’esercente al momento dell’acquisto, il relativo corrispettivo non concorrerà alla lotteria.
Per ogni corrispettivo valido trasmesso, il Sistema Lotteria genera un numero di biglietti virtuali, in misura pari ad un biglietto per ogni euro di corrispettivo. L’estrazione vincente è nulla, con ripetizione dell’operazione, se il biglietto virtuale risulta associato ad un corrispettivo annullato o reso, ovvero ad un corrispettivo già vincente nel corso della stessa estrazione, nonché quanto il codice lotteria è associato ad una persona fisica non residente in Italia alla data di acquisto.
Esenzione fiscale
I premi della lotteria per il loro intero ammontare non concorrono a formare il reddito del vincitore nel periodo di imposta di riferimento, né le somme percepite sono assoggettate a alcun prelievo erariale. Si tratta di un incentivo molto rilevante se solo si considera che per alcuni giochi è invece stabilito un prelievo, sulla parte della vincita eccedente 500 euro, fissato nella misura del 12 per cento per le lotterie nazionali ad estrazione istantanea, Enalotto e Superstar e dell’8 per cento per le vincite al lotto.
I premi per gli esercenti
Va detto che lo Stato prova a bilanciare i disagi per gli esercenti con alcuni premi.
- quindici premi da 25.000 euro ciascuno per il consumatore e quindici premi da 5.000 euro ciascuno per l’esercente, ogni settimana;
- dieci premi di 100.000 euro ciascuno per il consumatore e dieci premi di 20.000 euro ciascuno per l’esercente, ogni mese;
- un premio di 5.000.000 di euro per il consumatore e un premio di 1.000.000 di euro per l’esercente, ogni anno.
A giudicare dalle critiche piovute anche da Confesercenti e Confcommercio, la categoria non giudica questi incentivi sufficienti alla luce degli oneri considerati.
Redazione
I problemi fiscali e privacy per gli esercenti
Considerati prima tutti i profili normativi e regolamentari che informano la lotteria degli scontrini vediamo le criticità che si presentano per gli esercenti.
Abbiamo già parlato dei costi di adeguamento e di tempo alla cassa. Si aggiungono a questi altri problemi.
Come evidenziato in precedenza nella fase di registrazione dei dati dei corrispettivi della singola operazione commerciale realizzata, il commerciante deve tenere distinte le operazioni che partecipano alla lotteria con indicazione del codice lotteria, da quelle per le quali il consumatore chiede di dedurre o detrarre la spesa comunicando il codice fiscale. L’alternativa tra codice fiscale e codice lotteria risponde proprio all’esigenza di garantire il rispetto delle misure di sicurezza e tutela dei dati personali a fini privacy.
Massima attenzione tuttavia a possibili correlazioni che possono mettere in connessione, per l’Agenzia delle entrate, i dati dell’acquirente con la sua partecipazione alla lotteria stessa e gli acquisti effettuati: si pensi ai casi assolutamente frequenti di emissione di fattura elettronica, contenente il codice fiscale del cliente, per una medesima operazione già documentata con rilascio di scontrino elettronico riportante il codice lotteria.
Violazioni privacy
Questa situazione, sebbene possa non essere fonte di preoccupazioni per gli esercenti dal punto di vista sanzionatorio tributario, presenta tuttavia potenzialmente dei profili di violazione della normativa privacy: non è un caso se il Garante abbia mostrato, rilasciando propri pareri e partecipando attivamente all’interlocuzione con le competenti agenzie per la redazione dei provvedimenti attuativi, una particolare attenzione per la lotteria degli scontrini, osservando proprio come il codice lotteria, pseudonimo del codice fiscale, rappresenti e costituisca una efficace misura di garanzia a tutela degli interessati a fronte della raccolta massiva di dati, su larga scala, riferibile all’intera popolazione, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’Agenzia delle entrate, ma anche presso gli esercenti, determinata dall’organizzazione della lotteria.
Il codice lotteria consente, infatti, da un lato, di rendere le informazioni raccolte non più ragionevolmente riconducibili, da parte dell’esercente e dell’Agenzia delle entrate, a una persona, in assenza di informazioni aggiuntive, e, dall’altro, nel rispetto del principio di minimizzazione, evita agli interessati di dover fornire agli esercenti il proprio codice fiscale, da cui sono agevolmente ricavabili il sesso, la data e il luogo di nascita. Da ultimo, il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate prot. n. 351449 dell’11 novembre 2020 chiarisce proprio al riguardo, nella parte motivazionale, come i registratori telematici, in fase di registrazione dei dati dell’operazione, possono memorizzare o il codice fiscale, finalizzato all’ottenimento dell’eventuale detrazione/deduzione fiscale, oppure il codice lotteria finalizzato alla partecipazione a quest’ultima.
In questo modo, è stato reso possibile anche ai soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria per l’elaborazione della dichiarazione precompilata di trasmettere i dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria riferiti esclusivamente alle operazioni per le quali il cliente consumatore finale richiede all’esercente l’acquisizione del codice lotteria in alternativa al codice fiscale. Sono state per questo individuate, ed adottate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, apposite misure tecniche e organizzative in grado di assicurare che le informazioni aggiuntive per l’attribuzione dei dati personali a uno specifico interessato – quali le relazioni tra il codice fiscale di un consumatore e i codici lotteria allo stesso associati – siano conservate separatamente dai dati relativi alle singole operazioni commerciali, nonché a garantire che i soggetti, autorizzati al trattamento di questi ultimi dati, abbiano accesso alle informazioni aggiuntive solo ai fini della comunicazione della vincita.
Trasmettere una fattura elettronica con il codice fiscale dell’acquirente facendo riferimento al documento commerciale utilizzato dallo stesso con evidenza del codice lotteria per partecipare alla stessa, nei fatti rende del tutto inutili le cautele contenute nei vari regolamenti sin qui adottati.
Al contrario riprodurre il codice lotteria all’interno delle carte fedeltà, sebbene appaia essere di per sé un’attività realizzata in conformità delle disposizioni privacy, potrebbe presentare comunque ostacoli di natura tecnica considerando, ad esempio, che possono essere generati più codici lotteria, sino ad un massimo di 20 per ogni codice fiscale, e validamente utilizzabili in via alternativa per gli acquisti.
In conclusione
Come si può facilmente intendere la lotteria degli scontrini presenta numerosi elementi di complessità applicativa e, contemporaneamente, significativi costi in capo alle imprese distributive, sia in fase di implementazione iniziale che in fase di gestione ordinaria dei processi.
Uno sforzo importante che è certamente giustificato dall’obiettivo ambizioso che il progetto si pone. Ridurre l’evasione fiscale, incentivare i pagamenti elettronici, premiare i corretti comportamenti di consumatori e distributori sono tutti obiettivi condivisibili perché consentono di migliorare il mercato, favorire una competizione più leale e un miglior servizio ai cittadini.
Adesso occorre sperare e lavorare tutti perché, come in altri paesi europei, il progetto funzioni e consegua i risultati attesi. Altrimenti si sarà sprecata un’altra occasione. E si sarà soprattutto mortificata la disponibilità dei distributori commerciali che hanno voluto credere nel progetto.