Il bivio

Lotteria scontrini, il dilemma spese mediche: meglio la detrazione sicura o tentare la vincita?

Il consumatore che si appresta a compiere spese in ambito sanitario, per esempio per farmaci o visite mediche, sarà posto di fronte a una scelta: tentare la vincita alla lotteria degli scontrini o ottenere la detrazione fiscale già prevista con il Sistema Tessera Sanitaria

Pubblicato il 22 Gen 2021

Davide Bedini

commercialista

Gianluca Lega

Commercialista

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La lotteria degli scontrini presenta alcune limitazioni, che è giusto considerare fin d’ora per consentire a tutti i partecipanti di effettuare scelte consapevoli e informate. Nello specifico, si tratta degli acquisti di farmaci, delle visite e degli esami medici. Infatti fruire di questi beni pone il consumatore di fronte a una scelta, cioè se optare per una detrazione fiscale sicura o una possibile vincita. Vediamo perché.

Lotteria degli scontrini, le regole del gioco

La lotteria degli scontrini era stata già prevista dall’art 1 comma 540 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, che stabiliva: “A decorrere dal primo gennaio 2018 i contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, presso esercenti che hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”.

Ora, dopo varie modifiche e proroghe, sembra sia pronto a partire dal primo febbraio 2021 (ultima proroga contenuta nel Decreto Milleproroghe 2021). Consisterà, come già anticipato, nella possibilità di partecipare ad una lotteria su base settimanale, mensile e annuale. Naturalmente, i premi saranno incrementati se avranno cadenze temporali più estese. Così, i premi settimanali avranno importi minori rispetto a quelli mensili e annuali. Si precisa che il consumatore avrà la possibilità di partecipare in modo del tutto gratuito e su base esclusivamente volontaria. Potranno partecipare tutti i soggetti maggiorenni residenti in Italia, che facciano acquisti di carattere personale (non rivolti quindi all’esercizio di impresa, arte o professione abituale) con pagamenti elettronici.

Pagamenti per farmaci o visite: come funziona la lotteria scontrini

Per i pagamenti in ambito sanitario di norma si prevede la detrazione fiscale pari al 19% a seguito dell’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. Ci si è chiesti, dunque, cosa fosse previsto per questi acquisti con l’introduzione della lotteria degli scontrini.  L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento numero 351449 dell’11 novembre 2020, ha chiarito ogni dubbio in merito evidenziando quanto segue: “Con il presente provvedimento viene modificato il punto 1.2 del provvedimento del 31 ottobre 2019, e successive modificazioni, al fine di consentire anche ai soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria per l’elaborazione della dichiarazione precompilata di trasmettere i dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria riferiti esclusivamente alle operazioni per le quali il cliente consumatore finale richiede all’esercente l’acquisizione del codice lotteria in alternativa al codice fiscale. Al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza e tutela dei dati personali, la nuova previsione esplicita che i registratori telematici, in fase di registrazione dei dati dell’operazione, possono memorizzare o il codice fiscale, finalizzato all’ottenimento dell’eventuale detrazione/deduzione fiscale, oppure il codice lotteria finalizzato alla partecipazione a quest’ultima.”

Dalla lettura del provvedimento è possibile dedurre che il codice alfanumerico per partecipare alla lotteria degli scontrini e il codice fiscale sono tra loro alternativi e incompatibili. Ne consegue che, in fase di registrazione dei dati, i registratori telematici potranno memorizzare il solo codice fiscale oppure il solo codice lotteria. Il primo consentirà, esattamente come prima, la detrazione fiscale al 19%, mentre il secondo consentirà la partecipazione alla lotteria degli scontrini.

Conclusione

In ultima analisi, dipenderà dalla “propensione al rischio” del consumatore optare per una sicura detrazione fiscale o per una possibile vincita con la lotteria degli scontrini. Si tratta infatti di due scelte strettamente personali per le quali non è possibile definire a priori un vantaggio rispetto all’una o all’altra modalità. Sicuramente, però, dopo aver letto il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate il consumatore sarà in grado di analizzare le varie possibilità sul campo e di fare una scelta consapevole sulla base delle proprie preferenze.

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