Importanti novità decorrono dal 2022 per i modelli Intrastat, a partire dalla determinazione del direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli 4893869 del 23 dicembre 2021 e dalle istruzioni e tracciati dei nuovi modelli Intrastat che vanno ad aggiornare gli Allegati delle precedenti determinazioni del 2010 e 2018.
Infatti, con la Determinazione 493869 del 23/12/21, il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica, ha fornito indicazioni sulle misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in materia di elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Intrastat). Qui di seguito le novità più rilevanti.
Nuove Linee guida Agid, tutto ciò che bisogna sapere sui metadati
Modello Intra 1 bis, spedizioni
Ai fini statistici, nel Modello Intra 1bis è stata inoltre aggiunta l’informazione relativa al Paese di origine delle merci. A partire dal 1° gennaio 2022, vi è l’obbligo di inserire il Paese di origine non preferenziale delle merci (c.d. “made in”), determinato sulla base della normativa doganale attualmente in vigore, nella colonna 15 del nuovo Modello INTRA 1bis. Il dato sull’origine segue le regole doganali: per le merci unionali bisogna far riferimento allo Stato membro in cui il bene è ottenuto o prodotto, ovvero, nel caso in cui la produzione riguardi più Stati membri lo Stato in cui i beni sono stati sottoposti all’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata. Per i beni non unionali bisogna far riferimento alle regole doganali relative all’attribuzione dell’origine non preferenziale.
Questa informazione non è sempre a disposizione dello speditore nazionale o unionale che dal 2022 dovrà organizzarsi per acquisire e comunicare correttamente l’informazione sul modello Intra 1 bis.
Modello Intra 2 bis, acquisti
Dal primo gennaio 2022, non è più prevista la presentazione del Modello INTRA 2bis con cadenza trimestrale: la presentazione degli elenchi riepilogativi relativi a periodi mensili degli acquisti intra-UE spetta solo quando l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti è, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a € 350.000 e negli elenchi riepilogativi relativi agli acquisiti intraunionali di beni non vengono più inseriti Stato del fornitore, codice IVA dello stesso e ammontare delle operazioni in valuta.
Regole comuni Intra 1 bis e 2 bis
La determinazione prevede una semplificazione per le cessioni e gli acquisti Intra-Ue per le spedizioni e gli arrivi di beni di valore inferiore a 1.000 euro. Per questi trasferimenti non è necessario indicare in modo specifico il dato della classificazione doganale dei singoli beni (nomenclatura combinata), ma è possibile utilizzare il codice unico – 99500000. Altra novità riguarda la compilazione del codice della natura della transazione (vale a dire il dato che individua la ragione del trasferimento -acquisto, vendita, restituzione, sostituzione in garanzia e lavorazione conto terzi).
In particolare, per i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a 20.000.000 euro devono indicare i dati conformemente alla disaggregazione a due cifre (colonne A e B) della Tabella di cui all’allegato XI della Determinazione mentre i soggetti diversi da quelli appena citati possono indicare i dati scegliendo tra la disaggregazione a una cifra (colonna A) e la disaggregazione a due cifre (colonne A e B). Per esempio: in caso di lavorazione conto terzi senza passaggio della proprietà con rientro delle merci nello Stato membro iniziale viene richiesto di indicare in colonna A – il codice 5 e in colonna B – il codice – il codice 1.
Modello Intra 2 quater, servizi ricevuti
Per i servizi Intra-Ue ricevuti vengono previste sostanziali semplificazioni. In primo luogo, viene abolito l’obbligo di presentazione del modello con cadenza trimestrale. Inoltre, viene, finalmente, cancellato l’obbligo di fornire le informazioni relative a: codice Iva del fornitore, ammontare delle operazioni in valuta, modalità di erogazione, modalità d’incasso e Paese di pagamento
Modello Intra 1 sexies, call-off stock
Con il Dlgs 192/2021 l’Italia ha recepito la direttiva 2018/1910 introducendo in Italia l’armonizzazione in materia di contratti call-off stock.
Con la Determinazione in esame, l’Agenzia delle Dogane ha introdotto il nuovo mod. Intra-1 sexies utilizzabile per comunicare il trasferimento dei beni all’estero presso il destinatario finale con differimento della cessione al momento del prelievo dei beni da parte del cliente UE nel proprio Stato (la movimentazione dei beni va annotata anche nell’apposito registro previsto dall’art. 50, comma 5-bis, DL n. 33/93).
Il nuovo modello è molto semplificato e prevede la rilevazione delle informazioni della sola identità e del codice Iva attribuito al soggetto destinatario