La normativa

Moratoria sanzioni scontrino elettronico: come funziona e cosa prevede

Con l’introduzione dal primo luglio 2019 dell’obbligo di scontrino elettronico per i contribuenti con volume d’affari superiore ai 400.000 euro, adempimento che dal primo gennaio 2020 sarà esteso a tutti, è stata prevista una moratoria delle sanzioni dettata soprattutto dalle difficoltà legate al registratore telematico

Pubblicato il 15 Lug 2019

Benedetto Santacroce

Studio Legale Tributario Santacroce & Associati

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Con il Decreto crescita, è stata introdotta una moratoria di sei mesi alle sanzioni per chi, dopo la memorizzazione dei corrispettivi – ora in forma scontrino elettronico – non è in grado di trasmettere gli stessi al fisco.

Ma la moratoria non inganni, ora bisogna correre: i produttori di registratori telematici e misuratori fiscali dovranno lavorare subito per predisporre entro il 31 agosto il software che provvede direttamente dalla cassa alla creazione del formato e alla successiva trasmissione.

La moratoria si incastra infatti all’interno di una rivoluzione targata 31 agosto 2019: questa è la prossima scadenza che coinvolgerà contribuenti e fornitori di registratori telematici per assolvere all’obbligo di trasmissione dello scontrino elettronico. Tale scadenza scaturisce dalla lettura combinata di due norme: l’art. 12 quinqies del DL 34/2019 – Decreto Crescita – come convertito in L 58/2019 e della circolare 15/E del 28 giugno 2019.

La moratoria alle sanzioni, cosa prevede

La moratoria delle sanzioni determina la non applicabilità delle sanzioni dell’art. 2 comma 6 del Dlgs 127/2015 per la trasmissione in ritardo dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate che può avvenire, in luogo degli ordinari 12 giorni successivi all’effettuazione dell’operazione, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Con la circolare 15/E/2019, poi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale moratoria non riguarda solo le sanzioni ma anche l’entrata in servizio dei registratori telematici.

Consente così a coloro che non sono riusciti o non riusciranno alle scadenze previste (primo luglio 2019 ovvero 1 gennaio 2020) a mettere in servizio i registratori telematici avranno rispettivamente sei mesi in più per adeguarsi. In fondo con questa interpretazione si è introdotta una proroga condizionata dell’adempimento di entrata in servizio dei registratori telematici.

Ovviamente applicando la regola della moratoria alle prime operazioni di luglio 2019 la prima trasmissione dovrà avvenire proprio entro il 31 agosto 2019. Attenzione, però, che per arrivare preparati alla scadenza (come si evince dalle regole imposte dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 4 luglio 2019) è necessario un impegno non solo da parte dei contribuenti interessati, ma anche da parte dei fornitori degli RT che dovranno predisporre il software necessario per trasferire le informazioni all’Agenzia delle Entrate. Andando per ordina cerchiamo di verificare quale possa essere l’impatto delle nuove regole esaminando puntualmente le disposizioni.

Dalla moratoria alla trasmissione

L’art. 12 quinquies del Decreto crescita prevede una moratoria sanzionatoria di sei mesi distinta in relazione alle due diverse scadenze dell’introduzione dell’obbligo. La prima per coloro che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro dal primo luglio al 31 dicembre 2019; una seconda per tutti gli altri contribuenti dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2020. La moratoria opera sia per chi, alla relativa decorrenza dell’obbligo, non ha ancora attivato il registratore telematico (RT) sia per coloro che alla medesima scadenza li hanno attivati.

La moratoria opera a condizione che il contribuente obbligato:

  • Memorizzi giornalmente i corrispettivi. La memorizzazione può avvenire, per chi non ha attivato ancora il RT, con l’utilizzo dei registratori di cassa già in uso ovvero con l’utilizzo di ricevute fiscali; al contrario per chi ha attivato gli RT la memorizzazione avviene direttamente con il registratore telematico;
  • Trasmetta i dati entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. La trasmissione deve avvenire con le modalità fissate dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate nr. 236086/2019 pubblicato il 4 luglio 2019.

L’esercente, inoltre, dovrà rilasciare al cliente uno scontrino emesso dal misuratore fiscale in uso ovvero una ricevuta fiscale ovvero un documento commerciale; dovrà infine, se non dispone ancora di un RT, sino all’entrata in funzione del RT, mantenere in uso ed alimentare il registro dei corrispettivi. In ogni caso la liquidazione dell’Iva periodica dovrà avvenire nei termini ordinari.

L’obiettivo

Quindi volendo esemplificare. Se il 1 luglio 2019 un contribuente con volume d’affari superiore a 400.000 euro non è stato in grado di attivare uno o più RT potrà continuare a certificare i corrispettivi rilasciando ai clienti uno scontrino o una ricevuta fiscale. Con il rilascio dello scontrino ovvero della ricevuta fiscale assolverà all’obbligo di memorizzazione giornaliera delle operazioni.

Inoltre per le operazioni di luglio potrà trasmettere i dati al fisco (con le modalità fissate con il provvedimento del 4 luglio scorso all’Agenzia delle Entrate) entro il 31 agosto 2019. La trasmissione dei dati avverrà avvalendosi delle modalità telematiche individuate dal predetto provvedimento direttoriale. In ogni caso se si tratta di un contribuente mensile, lo stesso dovrà entro il 16 del mese successivo (per il mese di agosto l’adempimento va effettuato entro il 20 di agosto) provvedere a liquidare l’Iva sul registro dei corrispettivi.

Come si comprende l’effetto che si ottiene è una vera e propria proroga di sei mesi con l’introduzione di una modalità particolare di trasmissione del dato precedentemente memorizzato.

La trasmissione telematica

Nel caso in cui il contribuente si avvalga della moratoria la trasmissione deve essere realizzata con delle procedure speciali fissate (come evidenziato in precedenza) dal provvedimento direttoriale 236086/2019 dell’Agenzia delle Entrate. Secondo quanto indicato dal citato provvedimento, la trasmissione avviene avvalendosi dei servizi online messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle entrate all’interno dell’area riservata del portale “fatture e corrispettivi”:

  • servizio di upload di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione” ovvero di un file compresso contenente i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate, in conformità alle specifiche tecniche allegate al provvedimento;
  • servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di ventilazione
  • la trasmissione può avvenire anche mediante sistemi di cooperazione applicativa su rete internet ovvero un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP, seocndo le regole contenute nelle specifiche tecniche.

Le modalità di trasmissione sopra indicate saranno messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate entro il 29 luglio 2019 e potranno essere utilizzate solamente in costanza del periodo di moratoria. In ogni caso, la trasmissione del file può essere effettuata direttamente dal contribuente oppure da un intermediario abilitato, appositamente incaricato, ed obbligato a rilasciare all’esercente delegante copia della comunicazione trasmessa e ricevuta la quale ne attesta l’avvenuta presentazione.

Si evidenzia, inoltre, che la trasmissione non avverrà con il tracciato previsto per i corrispettivi telematici, ma con il formato fattura elettronica. Questo pone un’ulteriore sforzo di modifica del file che viene prodotto dal RT ovvero dai misuratori fiscali.

L’impatto delle regole

Quello che sembra chiaro dalle regole sopra illustrate è che l’unica soluzione transitabile per essere in linea già per fine agosto è che i fornitori degli RT o dei MF predispongano al più presto il software che provvede direttamente dalla cassa alla creazione del formato e alla successiva trasmissione attraverso un canale di cooperazione amministrativa già testato per l’invio dei file.

Quindi la moratoria che dura solo sei mesi impone, per fruirne, la creazione di un regime transitorio di non immediata soluzione e che potrebbe portare a qualche problematica di riconciliazione dei dati tra le diverse soluzione di certificazione.

Forse, non certo per quelli che dovevano partire il primo luglio e adesso sono in ritardo, ma quale avviso per quegli operatori che dovranno partire dal primo gennaio 2020 sarebbe opportuno cominciare subito a predisporre gli RT per inviare fin dal primo giorno con gli specifici strumenti elettronici il dato al fisco.

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