Il tutorial

Moss 2021, scadenze e versamento trimestrale: la guida

Vediamo come gestire i versamenti previsti dal regime semplificato IVA Moss 2021 – Mini one stop shop, che dal primo luglio 2021 si allargherà a tutti gli operatori economici che svolgono attività di servizi e commercio elettronico verso i consumatori UE non in Italia

Pubblicato il 19 Gen 2021

Barbara Maria Barreca

Dottore commercialista e Valutatore di impatto Sociale

Luca Benotto

Dottore Commercialista

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A partire dal primo luglio 2021 la possibilità di adottare il regime semplificato IVA MOSS (Mini One Stop Shop) si allargherà a tutti gli operatori economici che effettuano prestazioni di servizi e commercio elettronico indiretto verso privati consumatori di Paesi UE diversi dal proprio. Il regime MOSS è nato per facilitare l’applicazione dell’IVA sui servizi di telecomunicazione, tele-radiodiffusione ed elettronici transnazionali (cd. Servizi TTE) qualora essa sia dovuta in paesi diversi da quello di residenza. Vediamo come funziona e il tutorial per la dichiarazione trimestrale.

MOSS 2021, perché è una semplificazione

La possibilità di acquistare e ricevere a casa propria beni (e servizi) provenienti da ogni parte del mondo ha spinto il commercio elettronico, anche transfrontaliero, rendendo evidenti le complessità e criticità relative alla fiscalità indiretta delle operazioni poste in essere. La Direttiva 2017/2455/Ue ha introdotto il c.d. “VAT e-commerce package” per permettere alcune rilevanti semplificazioni al previgente regime della fiscalità indiretta che sarebbero dovute entrare in vigore il primo gennaio 2021. Proprio a causa dell’emergenza sanitaria in atto, il Consiglio Europeo 2020/1109 e i Regolamenti UE 2020/1108 e 2020/1112 hanno modificato i termini di recepimento e di applicazione delle novità previste dall’articolo 2 della Direttiva 2017/2455/UE posticipandone l’entrata in vigore al primo luglio 2021.

L’operatore economico che aderisce al regime semplificato emetterà fattura al privato consumatore applicando l’IVA in vigore nel Paese nel quale quest’ultimo è domiciliato, ma avrà il vantaggio di versare in modo cumulativo l’imposta dovuta e presentare una dichiarazione IVA riepilogativa unica nel Paese nel quale è identificato il quale provvederà a trasmettere ai vari Stati (di residenza dei consumatori) le informazioni per una corretta attribuzione dell’IVA sulla base delle informazioni contenute nella dichiarazione presentata. Si percepisce immediatamente la semplificazione rispetto alla normativa ordinaria la quale richiede l’identificazione ai fini IVA dell’operatore economico in tutti gli Stati di consumo.

L’adesione al MOSS 2021 in Italia

Nell’ambito del regime UE, i soggetti che scelgono di avvalersi del regime semplificato IVA mini One Stop Shop devono registrarsi nello Stato membro di identificazione. Il nostro Paese rappresenta lo stato di identificazione per i soggetti passivi che nel territorio dello Stato:

  • hanno la sede della propria attività economica
  • dispongono di una stabile organizzazione.

La richiesta di adesione si effettua tramite le funzionalità rese disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate accedendo ai servizi telematici dell’Agenzia e selezionando il servizio “Regime IVA Mini One Stop Shop” all’interno del quale sono inseriti i servizi per:

  • La registrazione
  • Le dichiarazioni IVA
  • I pagamenti
  • I reminders

In particolare l’adesione al regime semplificato si effettua con la registrazione della partita IVA dell’operatore economico interessato ad aderire al servizio.

MOSS 2021, cosa fare ogni trimestre: tutorial

Ogni trimestre occorrerà presentare la Dichiarazione IVA riepilogativa e contestualmente provvedere al versamento dell’imposta dovuta. Le scadenze che al momento sono previste al:

  • 20 aprile per i I trimestre
  • 20 luglio per il II trimestre
  • 20 ottobre per il III trimestre
  • 20 gennaio per il IV trimestre

saranno modificate a partire dal primo luglio 2021 come segue:

  • 30 aprile per i I trimestre
  • 31 luglio per il II trimestre
  • 31 ottobre per il III trimestre
  • 31 gennaio per il IV trimestre

per effetto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, della Direttiva 2017/2455 UE che ha evidenziato la necessità di concedere un maggior termine per l’invio della Dichiarazione IVA e il relativo pagamento e di consentire la correzione di dichiarazioni IVA precedenti in una dichiarazione successiva, invece di ripresentare dichiarazioni “correttive” rispetto ai periodi di imposta ai quali si riferiscono le correzioni.

Il versamento dell’IVA dovuta viene effettuato con accesso alla propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, servizio “Regime IVA Mini one stop shop”, pagamenti, con addebito diretto sul proprio conto corrente postale o bancario. L’autorizzazione all’addebito deve essere effettuata per ogni versamento IVA non essendo acquisita in modo automatico dall’Agenzia delle Entrate.

Qualora il versamento fosse effettuato per errore in misura superiore a quanto dichiarato, il sistema rileva l’errore e provvede all’accredito della differenza versata in eccesso sul conto corrente fornito in fase di registrazione. Anche nel caso in cui il versamento in eccesso fosse dovuto ad una successiva rettifica della dichiarazione da parte del contribuente la differenza viene restituita con le medesime modalità sopra indicate.

Una scelta facoltativa

Ricordiamo che l’adesione al Moss è facoltativa, anche se crediamo che esso rappresenti una rilevante semplificazione per le prestazioni di servizi e commercio elettronico indiretto verso privati consumatori di Paesi UE diversi dal proprio e possa permettere di entrare in questo settore anche ad operatori economici di più modeste dimensioni meno strutturati dal punto di vista amministrativo e che non vogliano cercare un commercialista per ogni Paese.

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