Il moltiplicarsi degli adempimenti posti a carico dei soggetti che prestano servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione nei confronti di privati ha indotto il legislatore europeo a introdurre uno speciale regime: è il MOSS, acronimo di “Mini one stop shop”, ideato per rendere più agevole la gestione dell’imposta dovuta nei vari Stati membri di consumo. Vediamo come funziona.
Il contesto legislativo
Il regime speciale denominato MOSS è stato introdotto a seguito della modifica della territorialità dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di quelli prestati per via elettronica[1] (appresso richiamati i con la sigla “servizi TTE”). La concreta applicazione delle modifiche normative avrebbe comportato notevoli difficoltà ed oneri di carattere amministrativo in capo ai fornitori di servizi TTE, soprattutto per quanto concerne la raccolta e l’archiviazione dei dati personali necessari per il compimento di tale operazione, la cui determinazione non sempre è possibile con facilità e certezza[2].
Inoltre, col primo giugno 2020 la normativa ha subito una ulteriore modifica[3], che ha introdotto – tra l’altro – una deroga al criterio generale di individuazione del luogo di effettuazione della operazione (in pratica al luogo di assolvimento dell’IVA) sino a concorrenza di cessioni di importo annuo di 10.000 euro. È stata inoltre prevista la prossima estensione del MOSS alle operazioni di commercio elettronico indiretto.
Cos’è e a cosa serve il MOSS
Il primo gennaio 2015 sono entrate in vigore le nuove norme in materia di territorialità ai fini IVA per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e per quelli prestati per via elettronica. In particolare, il legislatore italiano ha previsto l’assoggettamento ad IVA nel territorio dello Stato delle seguenti prestazioni di servizi, se rese a committenti non soggetti passivi d’imposta:
- le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero, e sempre che siano utilizzate nel territorio dell’Unione europea.
- servizi forniti per via elettronica[4]:
– fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature;
– fornitura di software e relativo aggiornamento;
– fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;
– fornitura di musica, film, giochi, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
– fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.
Ciò ha implicato un aggravio degli oneri e degli adempimenti in capo ai soggetti che prestano tali servizi, che avrebbero avuto l’obbligo di identificarsi in ciascuno Stato membro in cui effettuavano le citate prestazioni nei confronti di committenti non soggetti passivi di imposta, al fine di assolvere l’IVA ivi dovuta.
Per ovviare al moltiplicarsi degli adempimenti, il legislatore comunitario ha previsto che gli operatori possano operare applicando, a partire dal primo gennaio 2015, lo speciale regime Mini One Stop Shop (o Mini Sportello Unico, di seguito, per brevità, MOSS), che offre la possibilità, a tutti i soggetti che effettuino prestazioni di servizi TTE nei confronti di committenti non soggetti passivi di imposta domiciliati nell’Unione europea, di identificarsi – con una specifica procedura online – in un unico Stato membro al fine di adempiere agli obblighi connessi all’assolvimento dell’IVA (dichiarazioni e versamento) per le prestazioni TTE rese in ciascuno Stato membro.
Come si applica il MOSS
La opzione per l’applicazione del regime speciale MOSS, disciplinata dall’articolo 74-sexies del DPR 633/1972, avviene esclusivamente on line, attraverso le funzionalità disponibili sul sito dell’agenzia delle Entrate (per i soggetti UE e per i soggetti extra UE). L’applicazione del regime MOSS decorre, di regola, dal primo giorno del trimestre solare successivo a quello di comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui siano già state poste in essere operazioni rilevanti ai fini del MOSS è possibile indicare una data di inizio applicazione del regime precedente al giorno in cui si è effettuata la registrazione, purché la registrazione sia effettuata presso lo sportello dello Stato membro di identificazione entro il 10° giorno del mese successivo a quello della data della prima operazione. In tal caso, all’atto della richiesta di registrazione, dovrà essere compilato il campo “Data inizio applicazione regime”.
I soggetti che hanno optato per il regime speciale MOSS sono obbligati alla trasmissione tramite lo specifico portale della dichiarazione, con cadenza trimestrale entro 20 giorni dalla fine del trimestre al quale si riferisce (il termine rimane invariato anche qualora cada nel fine settimana o in un giorno festivo). Le scadenze per presentare la dichiarazione sono, quindi 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre per i primi tre trimestri solari, e 20 gennaio dell’anno successivo, per il trimestre che termina il 31 dicembre. Il modello deve essere comunque trasmesso, a saldo zero, anche se nel trimestre non sono state effettuate operazioni rientranti nel regime.
Il versamento dell’IVA deve essere fatto entro lo stesso termine previsto per la trasmissione della dichiarazione trimestrale, e deve indicare il numero di riferimento unico che il portale attribuisce alla dichiarazione dalla quale emerge il debito.
Chi può usufruire del MOSS
Possono avvalersi del MOSS sia i soggetti che hanno sede nella UE che al di fuori della UE. Le imprese con sede o stabile organizzazione all’interno del territorio Europeo possono decidere di applicare il regime MOSS registrandosi nel paese Europeo in cui hanno la sede o la stabile organizzazione; le imprese extra UE possono registrarsi presso qualsiasi paese Europeo. Quindi un’impresa italiana che opta per il MOSS deve registrarsi in Italia, e mantiene il numero di partita IVA attribuito al momento di inizio dell’attività.
L’estensione del MOSS all’e-commerce indiretto
Il Commercio elettronico (e-commerce) è una transazione commerciale che viene effettuata attraverso un canale elettronico di acquisto di beni e servizi, in cui il cliente sceglie on-line il prodotto. Le diverse forme di e-commerce sono:
- L’e-commerce diretto. Si tratta del commercio elettronico di beni immateriali o digitali, ed in questo caso l’intera transazione commerciale, ivi inclusa la consegna del bene, avviene per via telematica;
- L’e-commerce indiretto. Ha per oggetto beni materiali, il cui catalogo viene messo a disposizione dal venditore su una piattaforma web con le caratteristiche merceologiche, le condizioni di consegna e i prezzi. Il cliente effettua l’ordine per via telematica, e riceve la consegna fisica del bene. Classici esempi di siti di e-commerce indiretto possono essere Amazon, E-bay, ecc.
Sotto il profilo della territorialità, l’e-commerce diretto e indiretto soggiacciono alla medesima disciplina: le operazioni sono territorialmente rilevanti nel paese del committente, indipendentemente dalla circostanza che si tratti di operazioni B2B o B2C.
Chi esercita il commercio elettronico diretto può avvalersi del regime speciale MOSS. Il commercio elettronico indiretto è invece attualmente soggiace alle regole sulle c.d. vendite a distanza, introdotte per evitare distorsioni al principio della libera concorrenza tra imprese domiciliate in Stati diversi. Infatti, quando le transazioni commerciali avvengono in un contesto in cui il cedente e il cessionario si trovano nello stesso luogo, non si pongono particolari problemi riguardo la imposizione indiretta, considerato che si tratta di operazioni ordinariamente imponibili; quando invece il cessionario si trova in uno stato diverso dal cedente, l’operazione può essere qualificata o come operazione intracomunitaria o extra UE e, in quanto tale, non assoggettata ad IVA, o come cessione intracomunitaria o come cessione all’esportazione.
Nella ipotesi di cessione intracomunitaria B2C, se il regime della non imponibilità ex art. 41 del D.L. 331/1993 potesse essere applicato senza alcuna soglia per l’impresa cedente, le imprese stabilite nel paese dell’acquirente subirebbero una “concorrenza sleale”, considerato che, obbligate alla applicazione dell’IVA, praticherebbero prezzi di vendita al dettaglio più alti dei concorrenti esteri. Ecco quindi che il legislatore è intervenuto equiparando le vendite ai privati oltre confine come se fossero “vendite a distanza”, che possono essere effettuate senza applicazione dell’imposta ex D.L. 331/1993 sino a concorrenza di un importo-soglia, che ciascun paese Europeo ha fissato in maniera variabile in un range che va da 35.000 € a 100.000 €, superato il quale il cedente ha l’obbligo di assolvere l’IVA nel paese di destinazione, identificandosi direttamente o tramite un rappresentante fiscale.
La direttiva UE 2455/2017 del 5/12/2017 – la stessa che ha inserito l’articolo 8-ocities nel DPR 633/1972 – ha modificato la direttiva 112/2006 uniformando le soglie di ricavi sopra indicate alla soglia di 10.000 euro, (valore al netto dell’imposta), superata la quale si applicherà, a partire da tale data, l’ordinario criterio impositivo basato sul luogo di destino dei beni, di cui all’articolo 33, lett. a), Direttiva 2006/112/CE. A tal fine è stato opportunamente previsto, a decorrere dal 1 luglio 2021, che i cedenti potranno, alternativamente rispetto alla identificazione nel luogo in cui si trova il privato cessionario, optare per il regime speciale MOSS, effettuando così gli adempimenti nel paese di origine (se Europeo) o nel paese Europeo prescelto (se di nazionalità extraeuropea).
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Note
- Attuata con Decreto Legislativo n. 42 del 31 marzo 2015, in attuazione dell’art.58 della Direttiva 2006/112/CE, il quale, allo scopo di avvicinare il più possibile la tassazione al luogo di effettivo consumo dei predetti servizi, ha ancorato l’applicazione dell’IVA allo Stato membro del committente, prevedendo che il luogo delle prestazioni dei servizi di telecomunicazione (lett. a), dei servizi di teleradiodiffusione (lett. b) e dei servizi forniti per via elettronica, in particolare quelli di cui all’allegato II della direttiva n. 2006/112/CE (lett. c), resi a persone che non sono soggetti passivi di imposta (B2C), si considera quello in cui queste ultime sono stabilite, hanno il proprio indirizzo permanente o la propria residenza abituale. ↑
- “Il legislatore comunitario, infatti, al considerando n. 8) del regolamento n. 1042, ha riconosciuto esplicitamente la possibilità che il luogo di stabilimento, l’indirizzo permanente o la residenza abituale siano praticamente impossibili da determinare o non si possano determinare con certezza. Siffatto rischio, peraltro, tanto più si appalesa, quanto più il servizio rivesta carattere occasionale, coinvolga piccole somme e richieda la presenza fisica del destinatario, come nel caso della prestazione di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o di servizi elettronici presso postazioni Wi-Fi o Internet cafè, ovvero ogni qualvolta il servizio non preveda il rilascio di ricevute di pagamento o di altri elementi di prova per il servizio prestato, come nel caso delle cabine telefoniche (cfr. considerando n. 10)” (Circolare 22/E 2016 ADE).Il legislatore comunitario ha quindi previsto un sistema di presunzioni finalizzate alla individuazione tanto del luogo di domicilio o di residenza del committente quanto del luogo di effettivo utilizzo del servizio e di fattispecie in presenza delle quali è possibile confutare le presunzioni (Articoli 24 bis, 24 ter, 24 quater e 24 quinquies del regolamento UE 282/2011) ↑
- Ad opera del Decreto legislativo 01/06/2020 n. 45, pubblicato in GU 09/06/2020 n. 145, realizzata con l’inserimento nel DPR 633/1972 dell’articolo 7-octies e con la abrogazione delle precedenti disposizioni, recate dall’articolo 7-sexies. Il Decreto legislativo è stato emanato in attuazione della Direttiva UE 2017/2455. ↑
- Come verrà appresso meglio chiarito, tra i servizi forniti per via elettronica rientrano molte ipotesi di commercio elettronico diretto ↑