il provvedimento

Nascono le “professioni culturali”, che cambia per il mestiere degli archivisti

Con grande ritardo, è stato approvato il provvedimento di riconoscimento delle professioni culturali, che stabilisce le linee guida per la selezione del personale e per gli interventi sui beni culturali. Il documento fornisce l’occasione per riflettere sullo stato degli archivisti in Italia,

Pubblicato il 06 Ago 2019

Mariella Guercio

Università Sapienza di Roma, Anai

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A maggio 2019 è stato approvato il provvedimento che stabilisce la procedura per la formazione degli elenchi nazionali di professionisti competenti a eseguire interventi di qualunque natura sui beni culturali, inclusi i patrimoni documentari come archivi correnti, di deposito e storici della pubblica amministrazione, qualunque sia il loro formato e le loro caratteristiche specifiche. Un provvedimento a lungo meditato, arrivato con grande ritardo.

Questo contributo è consapevolmente diviso tra il riconoscimento della grave situazione in cui versano le professioni intellettuali nel nostro Paese e il bisogno di sottolineare quanto insufficienti siano i risultati finora raggiunti. Scoraggiante non è solo il ritardo con cui il risultato è stato raggiunto, ma anche la quantità di energie che ha richiesto, per non considerare l’incertezza che caratterizza l’applicazione efficace del provvedimento, come avremo modo di sottolineare.

Il provvedimento

In occasione del seminario che l’Associazione nazionale archivistica italiana ha organizzato il 18 giugno 2019 sulla professione dell’archivista e sulle ricadute del decreto professioni che il ministro per i Beni culturali ha emanato il 20 maggio scorso, è stato presentato il provvedimento per la cui approvazione le associazioni professionali di settore (in particolare archeologi, archivisti, bibliotecari, storici dell’arte, restauratori) lavorano dal 2006 e che ha impiegato ben cinque anni per vedere la luce rispetto ai 6 mesi stabiliti nel 2014 dal decreto legislativo di modifica del codice dei beni culturali che ne rendeva obbligatoria l’istituzione.

Il provvedimento si basa su un rapporto sufficientemente chiaro (frutto di un faticoso lavoro di analisi dei percorsi formativi esistenti) tra formazione, competenze ed esercizio della professione nel campo dei beni culturali. Potrà (dovrà?) essere utilizzato come strumento per selezionare il personale (sia dipendente che libero professionista) nel mondo del lavoro tenendo conto delle specifiche competenze acquisite come indicato del resto dal Quadro europeo delle qualifiche (EQF) approvato nel 2008. Sarà il Ministero per i beni e le attività culturali a tenere gli elenchi avvalendosi della collaborazione delle associazioni professionali di settore che rispondano ai criteri stabiliti dalla normativa nazionale ed europea ai sensi dell’articolo 2 della legge 110/2014 che modifica il Codice dei beni culturali. Per ogni profilo, coerentemente con quanto previsto dall’accordo sottoscritto in Conferenza Stato-Regioni nel 2012, si prevedono tre livelli di sviluppo e di esercizio della professione che corrispondono alle fasce di più alta qualificazione previste dagli standard europei (EQF 8, 7 E 6).

Il profilo degli archivisti e dei record manager

Il lungo percorso che ha portato a questo risultato, nel caso degli archivisti, aveva consentito alle strutture di riferimento (il comitato tecnico-scientifico per gli archivi del Mibac e l’associazione professionale di riferimento, l’Anai) di predisporre una griglia molto accurata basata sullo standard UNI 11536:2014 che definisce il profilo professionale dell’archivista. La norma tecnica identifica in modo formale e con notevole coerenza le competenze, le abilità e le conoscenze necessarie allo svolgimento della professione specifica, sia al fine di sostenere le attività di aggiornamento sia per migliorare i percorsi formativi di livello universitario, sia ancora per sensibilizzare enti pubblici e privati sul ruolo degli archivisti nei settori innovativi, tra cui ad esempio le funzioni di gestione documentale e conservazione digitale, troppo spesso lasciate nelle mani di personale interno privo di adeguata preparazione.

Purtroppo i tanti passaggi di mano del provvedimento ministeriale (il dm 20 maggio 2019) e una incerta gestione documentale da parte degli uffici che avrebbero dovuto gestire la comunicazione dei documenti non hanno garantito che si preservassero la qualità e l’accuratezza dei documenti originali conclusivi predisposti dal Comitato tecnico-scientifico del Ministero stesso. Tuttavia e per fortuna, la struttura e larga parte dei contenuti e delle formulazioni originarie sono state mantenute nel profilo allegato al decreto. In particolare, è stata confermata la distinzione in tre fasce (che corrispondono a diversi livelli di responsabilità, di conoscenza e di competenza) sulla base di precisi requisiti di formazione accademica. L’accesso a ogni livello implica il possesso di specifiche conoscenze archivistiche di livello universitario ed esperienza nel settore. Si riconoscono alla figura dell’archivista non solo le funzioni tradizionali per il trattamento e la conservazione degli archivi storici, ma anche (con sufficiente chiarezza) i compiti in materia di gestione documentale, di conservazione (analogica e digitale) di selezione, di progettazione e valutazione delle applicazioni e dei sistemi informatici di natura documentaria. Un buon risultato per la professione, almeno sulla carta.

Incertezze applicative e ruolo delle associazioni

Non mancano, naturalmente, i dubbi e le incertezze che caratterizzano la fase applicativa. Riguardano soprattutto l’assenza di sanzioni e di strumenti di verifica, lasciati in sostanza nelle mani delle strutture di tutela, le soprintendenze archivistiche regionali per quanto riguarda gli enti pubblici, locali e regionali, mentre per lo Stato – fino a quando resterà in vigore il sistema attuale che affida il controllo a commissioni di sorveglianza prive di poteri ispettivi – non è chiaro con quali strumenti e da chi possano essere valutate le qualità professionali dei responsabili dei sistemi documentali e di conservazione delle amministrazioni centrali.

Nonostante la volontà di essere ottimisti nell’applicazione del provvedimento, non possiamo tuttavia abbandonare la cautela cui ci invita il pessimismo della ragione che una storia ventennale di inadempienze ha nutrito soprattutto con riferimento alle funzioni di maggiore rilevanza e complessità, a partire dalla mancata applicazione dell’articolo 61 del dpr 445/2000 e delle successive regole tecniche. Il cosiddetto decreto professioni per i beni culturali offre comunque, nonostante qualche debolezza, un’occasione rilevante per fare chiarezza e rafforzare la determinazione e l’iniziativa di chi (le associazioni professionali in prima linea, ma anche chi nelle istituzioni crede ancora alla qualità del lavoro tecnico) non è disposto a rinunciare alla difesa delle nostre tradizioni migliori, a partire da quelle che riguardano la tutela dei beni culturali (archivi inclusi, naturalmente). Al centro di questa difesa non possiamo non riconoscere il ruolo fondamentale che la professione ha avuto nella gestione e nello sviluppo dei sistemi documentari correnti e quindi nei processi di trasformazione digitale, a partire dalla individuazione degli standard ISO di riferimento e alla definizione di norme UNI, come nel caso dello standard UNI 11386 Sincro – Supporto all’Interoperabilità nella Conservazione e nel Recupero degli Oggetti digitali.

La debolezza politica

Sebbene la riflessione sulla professione, sul suo ruolo, sui suoi processi di formazione non sia mai venuta meno nella comunità archivistica, nelle istituzioni dedicate e nell’associazione di riferimento e sebbene il ruolo dei tecnici sia stato fondamentale nel delineare i modelli organizzativi e nel definire gli standard di riferimento, il peso degli esperti d’archivio nelle amministrazioni è ancora oggi limitato e le disposizioni di salvaguardia delle competenze sono troppo spesso inapplicate. Ha certo contato la debolezza politica di un Ministero (quello per i Beni e le attività culturali), che da alcuni anni non sembra più saper (o voler) riconoscere sul piano generale il ruolo fondamentale della tutela come tratto distintivo della sua forza e autorevolezza e, nello specifico, la rilevanza operativa di settori tecnici apparentemente marginali, in realtà significativi anche per la loro trasversalità, come quello archivistico. Hanno contribuito non poco a rallentare il processo di riconoscimento che deve accompagnare ogni fase di cambiamento anche le riforme mancate (ad esempio quella che avrebbe dovuto trasformare il percorso formativo che fa capo alle Scuole degli Archivi di Stato ancora gestite da un provvedimento del 1911) e un’amministrazione pubblica indebolita dalla mancanza di ricambio generazionale e scarsamente attenta alla gestione accurata della propria memoria documentaria.

Gli archivisti non si sono arresi e hanno intrapreso comunque il loro personale viaggio nel futuro delle fonti digitali, un percorso inevitabile e molto impegnativo per chi deve da un lato “destare i morti e riconnettere i frantumi” del passato, dall’altro affrontare la bufera che “spinge inarrestabilmente nel futuro” e che – ci ricorda Walter Benjamin commentando un quadro di Paul Klee (l’Angelus Novus) – è “ciò che noi chiamiamo il progresso” (Sul concetto di storia, Einaudi, 1997, pp. 35-37). Oggi – anzi da tempo, da almeno dieci anni – i professionisti del settore sono consapevoli della necessità di affrontare sia tecnicamente che culturalmente le numerose trasformazioni organizzative e tecnologiche che rischiano di frammentare e disperdere la produzione e la conservazione di archivi e, quindi, distruggere le basi della nostra memoria, consapevoli che la cultura dell’archivio non è un ostacolo all’innovazione, anzi è strumento fondamentale in grado accompagnarla e sostenerla.

L’utilità del decreto professioni

Il decreto professioni ci offre gli strumenti per non disperdere, anzi per valorizzare questo lungo lavoro e ottenere che venga riconosciuto. L’utilità di fondo di questo provvedimento è, peraltro, sin d’ora misurabile sia per l’attenzione con cui viene considerato in altri contesti associativi in quanto strumento per difendere la qualità delle professioni in settori complessi, sia perché fornisce finalmente uno schema articolato di cui le istituzioni e il mercato del lavoro dovranno comunque tener conto. In particolare, il decreto è destinato a costituire uno snodo centrale del quadro di riferimento istituzionale perché consente non solo di definire finalmente il profilo dell’archivista e del record manager (come ambito di specializzazione) e le condizioni e i requisiti per l’esercizio della professione, ma anche di rafforzare il peso dell’aggiornamento e della formazione continua, individuando processi concreti di applicazione e di verifica, ad esempio a cura delle associazioni per i loro soci.

È evidente che si tratta di un punto di partenza rispetto a un percorso specifico iniziato, come si è detto, nel 2006. Il provvedimento potrà, peraltro, dare i suoi frutti se alla formalità degli elenchi seguiranno interventi concreti di coordinamento delle disposizioni. Ci aspettiamo, ad esempio, che si aggiorni su questa base il quadro normativo sia nel campo della gestione documentale (ai sensi del citato articolo 61 del dpr 445/2000) sia in materia di conservazione digitale (con riferimento specifico al Codice dell’amministrazione digitale e alle regole tecniche sulla conservazione, ad esempio in relazione ai profili di responsabilità previsti e alle verifiche da condurre nelle attività di vigilanza sulla qualità dei conservatori accreditati). La sostituzione delle regole tecniche con le nuove linee guida non dovrebbe portare modifiche in questo ambito. Anzi, grazie all’intervento di armonizzazione in corso, si potrà finalmente disporre di un quadro uniforme e più sistematico anche in materia di professioni. Non vi è dubbio che si tratta di una condizione essenziale ma non sufficiente.

Elemento critico è anche il rafforzamento delle associazioni rappresentative soprattutto per i settori più impegnativi, quelli che – confrontandosi con le aree in cui l’innovazione tecnologica è molto dinamica e aggressiva – sono meno consolidati, più incerti anche nella definizione delle conoscenze e degli strumenti da acquisire, esposti tra l’altro a conflitti non marginali con settori contigui. E’ quindi necessario che le associazioni professionali agiscano con prontezza e con efficacia affinché la nuova normativa venga applicata e si ricorra senza eccezioni ai criteri previsti per l’iscrizione negli elenchi del Mibac.

Conclusione

La debolezza del mercato del lavoro nel nostro Paese richiede da sempre una vigilanza continua a difesa delle professioni intellettuali, in grado di denunciare e impedire gli abusi, ottenere tempestive riforme e adeguamenti nel campo formativo, contrastare ogni tipo di sanatoria che, ad esempio, non rispetti i principi del decreto ministeriale. Quest’anno l’Anai – Associazione nazionale archivistica italiana compie settant’anni di vita.

Possiede sicuramente l’esperienza per condurre questo processo con l’energia e la determinazione necessarie a trasformare le difficoltà e gli ostacoli del passato in un’opportunità per il futuro. Speriamo possa contare anche sull’appoggio delle istituzioni competenti e sulla consapevolezza delle amministrazioni che dovrebbero avere ormai compreso quanto la presenza di personale competente in materia di archivi acceleri e migliori i processi di digitalizzazione, riducendo i rischi di frammentazione e duplicazione e favorendo una gestione e una tenuta accurate del proprio patrimonio informativo.

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