Pochi giorni fa HRMC (Her Majesty’s Revenue and Customs), l’autorità fiscale britannica, ha sequestrato tre NFT: si tratta della prima operazione di questo tipo.
I funzionari del fisco britannico hanno sequestrato gli NFT nel corso di un’indagine riguardante una frode in materia di IVA per un valore stimato di 1,4 milioni di sterline. Le persone sospettate di avere architettato questa frode sono state arrestate con l’accusa di frode fiscale.
La situazione porta a riflettere sul fatto che la diffusione delle valute virtuali dovrebbe avere un quadro di riferimento legislativo e fiscale coerente tra gli Stati perché attualmente i proprietari di tali valute sono esposti a notevoli rischi, anche accertativi. E sul punto ricordiamo che le valute virtuali non garantiscono l’anonimato, rendono solo più lunga l’individuazione del proprietario. Infatti in tutto il mondo sono già stati individuati soggetti proprietari di wallet contenenti valute virtuali che erano frutto di reati di varia natura perchè ottenuti in violazione delle normative nazionali (quali quelle in materia fiscale, antiriciclaggio…).
Sequestro e confisca, le differenze
Ricordiamo che, in Italia, il sequestro determina una sottrazione temporanea, mentre la confisca raffigura uno stato di definitività. Infatti, il bene confiscato non viene più restituito ma acquisito, a titolo definitivo, dallo Stato ovvero viene distrutto. Entrambi questi strumenti si sono dimostrati particolarmente efficaci come mezzi nella lotta all’evasione fiscale perché consentono di recuperare le somme indebitamente sottratte alle casse dello Stato.
Nell’ambito dei reati tributari è prevista, nel caso di persona fisica la:
- confisca diretta o per equivalente del profitto o del prezzo del reato,
- confisca allargata o per sproporzione nelle ipotesi dei beni o delle altre utilità di cui il reo abbia la disponibilità ma non sia in grado di giustificare la provenienza e che appaiano sproporzionati rispetto al suo reddito o alla sua attività economica.
Si considera profitto del reato l’utilità economica conseguita, direttamente o indirettamente, con la commissione del reato. Il concetto di profitto consente la confisca diretta non solo dei beni appresi per effetto diretto e immediato dell’illecito, ma anche ogni altra utilità comunque ottenuta dal reato, in via indiretta o mediata. In relazione ai reati tributari, come l’omesso versamento, il profitto coincide con l’imposta evasa, maggiorata degli interessi ma non anche delle sanzioni, costituendo queste ultime un costo del reato.
Ricordiamo che il wallet rappresenta il contenitore in cui sono collocati gli asset, cioè le attività, che rappresentano il contenuto. Tra essi esiste una relazione contenitore-contenuto che è differente a seconda che il wallet sia custodial o non custodial. Infatti se il wallet è non custodial, l’utente mantiene la disponibilità della chiave privata corrispondente alla chiave pubblica che detiene l’asset.
Tassazione NFT, cosa dice la legge italiana
L’Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 788/E del 24 novembre 2021 indica che la tassazione dei proventi da cessione a titolo oneroso delle criptovalute seguono le regole delle monete estere, ed in più sono soggette all’obbligo di monitoraggio con compilazione del quadro RW della dichiarazione reddituale, e non assoggettamento a IVAFE delle valute virtuali.
Nel predetto documento l’Agenzia delle entrate rappresenta la mancanza di una disciplina civilistica consolidata in tema di valute virtuali che si è avuto solo con la fine del processo di approvazione della proposta alla Commissione europea il 24 settembre 2020 COM(2020) 593 final e ai passaggi finali in Consiglio Europeo, contribuirà in maniera decisiva a definire con maggiore precisione i confini di riferimento.
Un esempio pratico
Un caso sottoposto all’attenzione dell’amministrazione finanziaria, oggetto di interpello, ha riguardato un contribuente persona fisica che detiene, per un lungo periodo di tempo superiore comunque a cinque anni, valute virtuali in alcuni digital wallet, non procedendo alla loro cessione o alla loro conversione in euro. Il contribuente istante mantiene inoltre la disponibilità esclusiva della chiave privata del wallet. Nel corso del periodo di imposta di riferimento, e cioè il 2020, le valute virtuali non sono state, appunto, né prelevate né convertite: era interesse dell’istante comprendere se la detenzione di per sé determinasse o meno un risultato di gestione fiscalmente rilevante in sede di dichiarazione annuale dei redditi e se, di conseguenza, andasse o meno compilato il quadro RW riservato alla indicazione degli investimenti e delle attività finanziarie all’estero ai fini del monitoraggio fiscale.
NFT, valute virtuali e dichiarazione dei redditi
Nell’ipotesi in cui, pertanto, una persona fisica detenga valute virtuali in deposito presso un portafoglio virtuale, equiparabile ad un conto corrente online, appoggiato su piattaforme ubicate all’estero, e nel corso del periodo di imposta avvengano trasferimenti di criptovaluta da e verso paesi stranieri, sorge l’obbligo di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi.
Infatti, dal 2019 in Italia è stato introdotto l’obbligo di iscrizione delle valute virtuali nel quadro RW, indicando:
- l’ammontare iniziale e finale nel corso del periodo di imposta oggetto di dichiarazione,
- la natura dei valori detenuti all’estero, sia ai fini del monitoraggio, sia ai fini impositivi per l’assoggettamento ad IVAFE.
Se poi il contribuente compie operazioni di trading con valute ordinarie contro valute virtuali occorre che valuti anche se la sua attività possa qualificarsi come attività di intermediazione, con la conseguenza dell’assoggettamento ad Ires ed Irap. In tal caso, infatti, il contribuente dovrebbe assoggettare ad imposizione i componenti di reddito derivanti dalla attività di intermediazione nell’acquisto e vendita di valute virtuali, al netto dei relativi costi inerenti a tale attività.
Pertanto, nei casi di soggetti che utilizzino lo strumento delle valute virtuali per trasferire denaro dal nostro Paese verso l’estero (o viceversa), oltre che con la normativa antiriciclaggio, questi dovrebbero fare i conti anche con tali regole.
L’obbligo di monitoraggio fiscale e l’autoriciclaggio
L’obbligo del monitoraggio fiscale viene determinato quando la persona fisica residente abbia la disponibilità della chiave privata perché, ai sensi dell’art. 4 del Model Tax Convention on Income and on Capital del 21 novembre 2017, vale la presunzione che il luogo di detenzione delle valute virtuali è coincidente con lo Stato dove il contribuente è residente (ai fini tributari).
Sul tema antiriciclaggio e autoriciclaggio è intervenuta recentemente la Corte di Cassazione che ha sancito, ai sensi dell’art.648-ter Codice penale, che la condanna per il delitto di autoriciclaggio è possibile se l’imputato adotti una condotta che impedisca, in maniera assoluta, di identificare la provenienza da reato dei beni, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea anche solo a ostacolare gli accertamenti sulla loro origine. Quindi, in diretta conseguenza di questo, è possibile applicare il reato di autoriciclaggio anche nel caso di acquisto di criptovalute, in quanto si tratta di attività finanziaria che aiuta a celare la provenienza illecita dei beni.
In altra recente sentenza, sempre la Corte di Cassazione ha confermato il sequestro valuta virtuale in quanto l’acquisto di bitcoin era riconducibile a un indagato, per i reati presupposti di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. La Corte ha confermato la tesi che individua il reato di autoriciclaggio applicabile a qualsiasi condotta idonea anche solo a ostacolare gli accertamenti sulla provenienza illecita del denaro, nel caso in questione l’operazione di cambio valuta immetteva così nel circuito economico gli originari euro cambiati in valuta virtuale, trasformando l’operazione in evidente carattere finanziario.