Il settore

NFT nell’industria culturale, tutti i rischi per musica e opere d’arte

Dalla riproducibilità dell’opera digitale alla questione dei diritti, gli NFT nell’industria culturale presentano alcuni profili di rischio: vediamo cosa dice la normativa di riferimento per far luce sulla situazione

Pubblicato il 16 Nov 2021

Simona Lavagnini

avvocato, partner LGV Avvocati

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Gli NFT vengono usati sempre di più nell’industria culturale, in particolare quella delle opere d’arte e musicali, dove si è anche assistito alla messa all’asta di un inedito musicale in formato digitale, la vendita di video di youtuber impegnati in partite di videogiochi o di opere d’arte visuale.

La prospettiva economica che si lega all’affermarsi delle NFT nel mondo dell’industria culturale impone di interrogarsi sulla natura dei diritti acquisiti tramite l’NFT e sugli eventuali rischi che una tale transazione potrebbe implicare.

Come funzionano gli NFT nell’industria culturale

Gli NFT sono certificati, in sé unici, che tuttavia non includono l’opera dell’ingegno, ma si limitano “linkare” ad una sua copia digitale. In altre parole, l’unicità sussiste effettivamente, ma solo nel rapporto fra NFT e copia digitale. In nessun modo l’NFT di per sé stesso può garantire che l’opera digitale sia e resti unica, dal momento che questa per sua natura è replicabile all’infinito. Inoltre, dal punto di vista giuridico l’acquisizione di una copia, ancorché unica, di per sé non conferisce diritti di autore, se non in modo molto limitato. A tale fine sarebbe necessario che il titolare dei diritti – oltre a realizzare l’NFT e a cederlo in connessione alla relativa copia digitale – ceda anche i suoi diritti d’autore all’acquirente.

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Di fatto, gli NFT sembrano voler replicare nel mondo del digitale le specificità proprie del diverso mondo delle opere dell’arte ad esemplare unico, tradizionalmente noto al diritto d’autore e caratterizzato dalla unicità e dalla fisicità dell’opera d’arte stessa. Quest’ultima è unica per sua natura, non essendo neppure concepibile effettuarne una effettiva replica, dal momento che qualsiasi attività in questo senso realizzerebbe un bene ben distinto dall’originale (si pensi ai quadri d’arte e alle loro riproduzioni, che potranno anche essere molto simili, ma mai identiche ed indistinguibili dall’originale stesso).

La disciplina normativa

Sulla base di questa unicità dell’esemplare che quest’ultimo può acquisire, generalmente con il passare del tempo, un valore molto rilevante, in particolare per i collezionisti. Per questa ragione le norme prevedono una disciplina particolare per le opere ad esemplare unico o per i multipli numerati (quadri, collages, dipinti, manoscritti, etc.), stabilendo anche a favore dell’autore il cd. “diritto di seguito”, consistente nel diritto dell’autore di queste opere a percepire una percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite successive alla prima.

Peraltro, l’acquirente dell’opera d’arte, secondo la giurisprudenza, acquisisce la proprietà del bene fisico ed il diritto di esposizione e di rivendita, ma non altri diritti (come in particolare quello di riproduzione, comunicazione al pubblico, elaborazione, etc.). Il valore del bene è evidentemente legato strettamente alla sua scarsità, ed è proprio per questo che nel settore digitale non si era finora ipotizzato di applicarne le categorie, stante la perfetta ed infinità riproducibilità del file digitale, che di per sé contraddice del tutto le dinamiche, ora viste, dell’opera unica.

I rischi degli NFT

Nonostante l’NFT cerchi di introdurre un elemento di unicità tecnologico, con l’obiettivo di estendere al mondo digitale le dinamiche delle opere ad esemplare unico, le differenze concrete rimangono notevoli. Anzitutto, come si è detto, l’opera digitale rimane di per sé stessa riproducibile, né l’NFT può intervenire in questo senso, limitandosi a svolgere una funzione di certificazione dei dati in essi contenuti (ossia la riferibilità univoca ad un determinato file). L’NFT inoltre non garantisce di per sé il trasferimento di tutti i diritti di interesse per l’acquirente, anzi – proprio al contrario – si potrebbe dubitare che egli ottenga il diritto di comunicazione al pubblico, che è quello necessario e tipico per la diffusione dell’opera su mezzi a distanza, come tipicamente avviene attraverso internet.

Ancora, vi è da chiedersi chi sia il soggetto in grado di trarre l’NFT in situazioni in cui l’opera abbia più autori, oppure questi abbiano contratti in essere con terzi, cui abbiano ceduto ampiamente ogni loro diritto. In linea di massima, secondo i principi generali della legge sul diritto d’autore, come interpretati dalla giurisprudenza, se trarre un NFT costituisce un nuovo diritto (come sembrerebbe), tale diritto nuovo nasce in capo all’autore, anche nell’ipotesi in cui questo abbia precedentemente ceduto tutti i suoi diritti ad un terzo.

Per conseguenza, un produttore o un cessionario di diritti non potrebbe realizzare l’NFT sulla base di un contratto pregresso, ma dovrebbe invece con ogni probabilità acquisire specificamente tale diritto dall’autore, o dagli autori. Quando l’opera è complessa bisognerà poi verificare attentamente l’eventuale titolarità dei diritti in capo a più soggetti, come avviene tipicamente in alcuni settori, come quello musicale, ove più soggetti sono coinvolti nella realizzazione ed esecuzione di un brano, a partire dagli autori del testo e delle musiche, passando per gli artisti interpreti esecutori, fino al produttore del fonogramma (che ha un diritto connesso sulla fissazione dell’esecuzione da egli stesso realizzata).

Il caso: la disputa tra Jay-Z e Damon Dash

Un esempio concreto concerne la disputa fra Jay-Z e Damon Dash ove il secondo ha realizzato un NFT relativo all’album di debutto di Jay-Z, col quale all’epoca aveva collaborato anche costituendo una società ad hoc. Jay-Z e la società stessa contestano che l’attività di Dash sia lecita, in quanto i diritti sull’album apparterrebbero alla società costituita dai due individui, ma non agli individui stessi. Altri problemi potrebbero poi riguardare la disponibilità dell’opera (che, si ricorda, è solo linkata dall’NFT), nell’ipotesi in cui il soggetto che la mantiene possa venir meno. In sintesi, si tratta di un mercato e di attività nuove ed interessanti sotto svariati profili, che dovranno essere approcciate con cautela fino a che per via di intervento legislativo o di interpretazione giurisprudenziale non sia possibile individuare regole più certe, che chiariscano la disciplina e minimizzino i rischi per i vari operatori del settore.

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