Notifica PEC: la ricevuta di accettazione deve essere generata entro le 23:59:59 dell’ultimo giorno utile. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, Sez. V civ., con la sentenza 18 gennaio 2023 n. 1519. La predetta decisione ha origine dal ricorso proposto dalla Agenzia delle Entrate, fondato su tre formali motivi, il quale però, come vedremo, viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione in quanto proposto tardivamente.
Notifica PEC, l’antefatto e la sentenza di Cassazione
La sentenza oggetto di gravame, pubblicata il 10 maggio 2016, non veniva notificata, motivo per cui, applicandosi il termine lungo ex art. 327 c.p.c., si evinceva che il termine ultimo per la notifica fosse quello del 12 dicembre 2016, posto che il giorno 11 dicembre cadeva di domenica; inoltre, da documentazione allegata dall’Agenzia delle Entrate (ricorrente) si comprendeva, con assoluta certezza, come la notifica del ricorso fosse stata comunque effettuata a termine ormai scaduto posto che la ricevuta di accettazione (da tenere in considerazione anche e soprattutto a seguito della decisione della Corte Costituzionale n. 75/2019) risultava essere stata emessa alle ore 00:00:01 del 13 dicembre 2016 e quindi chiaramente oltre il termine entro il quale doveva essere effettuata.
La precedente pronuncia della Consulta
Il riferimento alla decisione della Corte Costituzionale è doveroso in quanto veniva dichiarata l’illegittimità costituzionale del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-septies nella parte in cui prevedeva che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione venisse generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si sarebbe perfezionata per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta; ecco quindi che, con tale decisione, la spedizione del messaggio a mezzo PEC effettuata tra le ore 21 e la fine dell’ultimo giorno continua a perfezionarsi, per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo, mentre per il mittente occorre far riferimento al momento della generazione della ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell’avvenuta spedizione. Aggiungeva il Giudice delle Leggi che il termine di cui all’art. 155 c.p.c. doveva computarsi a giorni e che nel caso di impugnazione la sua scadenza doveva ricondursi allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno utile.
Gli Ermellini, con la decisione in commento, naturalmente si adeguavano al principio indicato dalla Corte Costituzionale tanto da evidenziare come la ricevuta di accettazione della notifica PEC fosse pervenuta alle ore 00:00:01 del 13 dicembre 2016, aggiungendo che l’unico momento rilevante, ai fini della verifica circa la tempestività della notifica telematica dell’atto processuale, è dunque quello di generazione della ricevuta di accettazione rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del mittente, e non quello di materiale invio del messaggio.
Il perfezionamento della notifica
Risultava quindi palese che, poiché nella specie la ricevuta di accettazione della spedizione era stata generata solo in data 13 dicembre 2016, alle ore 00:00:01 (come da documentazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate), la notifica si era perfezionata in ogni caso tardivamente per la stessa ricorrente, quando già era iniziato il giorno successivo a quello di scadenza. Nella sostanza, da quanto emerge sia da tale documento sia dalla stessa prospettazione della ricorrente, è possibile affermare che la ricorrente ha proceduto alla notifica del ricorso a mezzo PEC, “cliccando” l’invio del messaggio nell’esatto momento in cui – appena spirato il 12 dicembre – era già iniziato il nuovo giorno, ossia il 13 dicembre 2016, alle ore 00:00:00.
Proprio dall’attento esame della ricevuta di accettazione e, in particolare, dall’orario in cui la stessa era stata emessa, che la Cassazione prende lo spunto per affrontare e risolvere alcune questioni sulle quali la giurisprudenza non aveva avuto modo di confrontarsi; in particolare, quanto affermato da parte ricorrente e quindi che il ricorso sarebbe stato spedito alle ore 00:00:00 del 12/12/2016, consente ai Giudici di Piazza Cavour di esaminare la questione per la quale le ore 00:00:00 di un dato giorno “x” possano anche leggersi come le ore 24:00:00 del giorno “x-1” e quindi se fosse o meno concepibile che un determinato “minuto secondo” possa appartenere, ad un tempo, a due giorni, quand’anche immediatamente contigui.
La Suprema Corte si interroga, quindi, chiedendosi sia quando finisce esattamente un dato giorno, sia quando inizia esattamente il giorno successivo. Non solo il legislatore, ma anche la Corte costituzionale e finanche la Corte di Cassazione hanno talvolta fatto riferimento alla necessità di compiere un determinato atto/adempimento entro le ore 24:00 del giorno di scadenza, con ciò facendo (erroneamente) intuire che le ore 24:00 dovrebbero essere considerate appartenenti all’ipotetico giorno di scadenza e non anche al giorno successivo a quest’ultimo.
I riferimenti normativi
La Cassazione risolve il quesito avvalendosi delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 910/2014, dell’art. 48, comma 3, del C.A.D., nel testo vigente ratione temporis, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004; dal combinato disposto delle norme citate, i Giudici di Piazza Cavour affermano che il riferimento temporale che viene in rilievo, ai fini delle trasmissioni a mezzo PEC, è il Coordinated Universal Time (noto con l’acronimo UTC) il quale rappresenta una scala di tempo che, parametrata al fuso orario corrispondente per ciascun Paese (in Italia, +1 o +2, a seconda che sia in vigore l’ora solare o l’ora legale), è stata adottata dall’International Telecommunication Union (Agenzia nell’egida dell’ONU, con sede a Ginevra) e diffusa a livello planetario a partire dal 1972.
Emerge dunque che, anzitutto, la misurazione relativa al giorno “x” non può che avere come dato iniziale, per una ragione di immediata intuitività logica, le ore 00:00:00, come già Cass. n. 24637/2014, indicava il momento d’ inizio del calcolo con “le ore zero del giorno stesso”. Quale ulteriore corollario, si ha che il riferimento alla “ricevuta di accettazione… generata… entro le ore 24…”, come indicato dalla più volte citata Corte Cost. n. 75/2019, deve essere letto nel senso che la ricevuta in discorso, ove si tratti di notificazione di una impugnazione, deve essere generata al più tardi entro la ventiquattresima ora dell’ultimo giorno, ossia entro le ore 23:59:59.
Conclusione
La Cassazione afferma, quindi, il seguente principio di diritto: “In tema di notifica del ricorso per cassazione a mezzo PEC, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 75 del 2019 – che ha dichiarato l’illegittimità del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-septies conv. In L. n. 221 del 2012 nella parte in cui tale norma prevedeva che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 dell’ultimo giorno utile ad impugnare, si perfeziona, per il notificante, alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta – l’applicazione della regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione per notificante e destinatario implica che la stessa ricevuta di accettazione deve essere generata, al più tardi, entro la ventiquattresima ora del predetto ultimo giorno utile, ossia entro le ore 23:59:59 (UTC), giacchè, con l’ insorgere del secondo immediatamente successivo, alle ore 00:00:00 (UTC), il termine di impugnazione deve intendersi irrimediabilmente scaduto, per essere già iniziato il nuovo giorno, restando irrilevante che il ricorso sia stato già avviato alla spedizione dal mittente prima di tale momento”.