giustizia digitale

Notificazioni processuali a mezzo pec: utilizzi, vantaggi e limiti

L’uso della posta elettronica certificata quale strumento di notificazione ha dimostrato la sua funzionalità pratica con il processo civile telematico, ma presenta ancora criticità nell’ambito del processo penale, in particolare nella trasmissione di istanze ad opera delle parti private. Urgono chiarimenti immediati

Pubblicato il 26 Feb 2019

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La digitalizzazione delle comunicazioni e delle notificazioni processuali si è guadagnata, al giorno d’oggi, uno spazio giuridico rilevante.

A ciò ha contribuito la mancata elencazione codicistica di un numerus clausus degli strumenti idonei ad assicurare l’effettiva conoscenza dell’atto, la cui ragione è evidentemente legata all’esigenza di tener conto dell’evoluzione scientifica e dell’effettivo grado di diffusione dei nuovi mezzi tecnici di trasmissione.

Ed invero, la rapida evoluzione tecnologica dell’ultimo decennio ha influenzato non poco lo scenario processuale e la riprova di ciò sarebbe la cospicua normativa in tema di processo telematico e, più in dettaglio, di notificazioni a mezzo Pec.

L’utilizzo della posta elettronica certificata quale strumento tecnico di notificazione ha già raggiunto la prova positiva della sua funzionalità pratica con il processo civile telematico: prima ancora della riduzione degli sprechi e degli spazi occupati dagli archivi, la digitalizzazione garantisce la velocità e la sicurezza della trasmissione, così da risultare rispettosa dei principi fondamentali del giusto processo e della ragionevole durata di cui all’art. 111 della Costituzione.

Tale strumento, introdotto nell’ambito penale nel 2009, è stato esteso dall’art. 16, comma 4, D.L. n. 179/2012, coordinato con la legge di conversione n. 221/2012, alle notificazioni eseguite dalla cancelleria a persona diversa dal l’imputato ai sensi degli artt. 148 c. 2bis, 149, 150 e 151 c. 2 c.p.p.

Le notifiche a mezzo pec ad opera degli uffici giudiziari

In relazione alla materia in esame, pochi dubbi residuano in ordine ai destinatari della notifica a mezzo pec, che sono individuati nei soggetti di cui al Libro I del codice di rito, ad esclusione dell’imputato e, per effetto dell’equiparazione di cui all’art. 61 c.p.p., dell’indagato. Si sottrae a tale strumento di notifica, ed altri analoghi come il fax, la notifica effettuata direttamente alla persona dell’imputato, alla luce del fatto che non può pretendersi da un cittadino comune l’uso quotidiano di uno strumento tecnico quale la pec.

Tale onere può invece essere richiesto ai difensori, quali professionisti iscritti all’albo, che sono tenuti a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata in base al disposto di cui all’art. 16 comma 7 D.L. n. 185 del 2008.

A tal proposito, appare contingente citare Cass. Pen., Sez. IV, 21 aprile 2016, n. 16622.

Nella parte motiva della sentenza, gli Ermellini specificano come la dizione “persona dell’imputato” di cui all’art. 16 D.L. n. 179/2012, vada interpretata nel senso di persona fisica dell’imputato, con la rilevante conseguenza di ritenere ammissibile, anche se non espressamente richiamate dalla norma in esame, le ipotesi di notifica effettuata all’imputato mediante consegna al difensore ai sensi degli artt. 159, 161, 165 e 169 c. 1 c.p.p.

Fin qui nulla questio: l’efficienza della pec è riconosciuta dalla legge e della suddetta giurisprudenza, che, in ultimo, afferma come tale strumento offra le medesime certezze della raccomandata in ordine all’autenticità della provenienza e della ricezione.

Le notifiche a mezzo pec delle parti private: le criticità

Spostandoci tuttavia sul versante del mittente, la questione circa l’ammissibilità delle notifiche eseguite a mezzo pec incontra una serie di contraddizioni, tanto in termini di logicità e correttezza del sistema, quanto in relazione agli orientamenti della Suprema Corte. Ai sensi di legge, la trasmissione di istanze ad opera delle parti private va effettuata mediante deposito in segreteria o cancelleria, oppure a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

In questo scenario, l’archivio giurisprudenziale finora collezionato appare tendenzialmente indirizzato al disconoscimento dell’uso della pec in capo alle parti private.

Così, ad esempio, in tema di istanza di rimessione in termini per impugnare, si è pronunciata Cass. Pen., Sez. I, 30 aprile 2015, n. 18235, osservando che “alla parte privata, nel processo penale, non è consentito l’uso di tale mezzo informatico di trasmissione, quale forma di comunicazione e/o notificazione”: l’art. 16 comma 4, D.L. 179/2012, infatti, limiterebbe l’impiego della p.e.c. alla sola cancelleria con riguardo agli adempimenti rivolti a persona diversa dall’imputato.

Allo stesso orientamento si inscrivono altre recenti decisioni, tra le quali Cass. Pen., Sez. III, 26 ottobre 2016, n. 6883, che ha dichiarato inammissibile il deposito della lista testimoniale mediante l’uso della p.e.c., o ancora Cass. Pen., Sez. II, 16 maggio 2017, n. 31336, secondo cui non è consentita la presentazione di memorie mediante l’uso della posta elettronica certificata.

In opposizione a tale fronte, solo apparentemente compatto, la Cassazione sembra aver subito negli ultimi tempi gli effetti dell’evoluzione tecnologica riconoscendo, in taluni casi, la validità della Pec per le notifiche riservate alle parti private.

Le decisioni in questione tendono ad un necessario bisogno di semplificazione procedurale e risultano funzionali alla “parità delle armi”, altrimenti lesa, tra l’ufficio del pubblico ministero e le altre parti private del procedimento.

Con una serie di pronunce intervenute tra il 2015 e il 2017, i giudici di piazza Cavour hanno ritenuto estensibili all’impiego della posta elettronica certificata i principi dettati in materia di istanza inviata a mezzo telefax.

L’utilizzo di quest’ultimo strumento sarebbe irrituale, prevedendo la legge l’obbligo per le parti di presentare memorie e richieste indirizzate al giudice mediante deposito in cancelleria, ma non inammissibile o irricevibile, e non esonera, quindi, il giudice che ne abbia preso tempestivamente conoscenza dal valutare l’istanza. Tale meccanismo non dispensa, tuttavia, la parte dal verificare che la notificazione sia tempestivamente pervenuta in cancelleria e portata all’attenzione del giudicante. Con specifico riferimento alla pec, maggiore sarebbe l’incertezza circa la lettura tempestiva della comunicazione ad opera del destinatario, in quale potrebbe trovarsi nella condizione di non avere verificato la casella di posta elettronica in tempo utile (cfr. Cass. Pen., Sez. II, 23 novembre 2017, n. 56392).

Sembra permanere, in altre parole, una sorta di sanzione in capo alla parte per non aver ottemperato alla notifica attraverso le forme “sacramentali” previste del codice, e che probabilmente riveste la funzione di persuadere la stessa dal notificare attraverso l’uso irrituale della pec.

In linea tendenzialmente innovativa si pone, invece, Cass. Pen., Sez. II, 10 febbraio 2017, n. 6320, in tema di istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, effettuata dal difensore dell’indagato al difensore della persona offesa attraverso l’uso della p.e.c. In tale sede, la Corte muove dall’inapplicabilità nel caso di specie dell’art. 16 D.L. 179/2012, precisando come “l’unico divieto che può trarsi dal citato articolo 16 è quello dell’inutilizzabilità della notifica a mezzo p.e.c. a cura della cancelleria, qualora il destinatario sia l’imputato (persona fisica)”. Totalmente diversa è, invece, la fattispecie di notifica da effettuarsi da difensore a difensore che, collocandosi nell’alveo di cui all’art. 152 c.p.p., consente alle parti private di sostituire la notifica “tradizionale” con l’invio di copia dell’atto mediante raccomandata con avviso di ricevimento; tale norma andrebbe combinata con l’art. 48 D. Lgs. N. 82/2005 che dispone l’equipollenza tra la notificzione effettuata a mezzo postale e quella effettuata a mezzo p.e.c.

In conclusione, posto che alla lettera raccomandata è pacificamente equiparata la pec, la notifica effettuata a mezzo di tale strumento dal difensore dell’imputato al difensore della parte offesa deve ritenersi validamente effettuata.

Nonostante si tratti della prima decisione che sembra attribuire alle parti private un vero e proprio diritto alla notificazione a mezzo pec, la pronuncia è stata accolta da non poche critiche.

In primo luogo, se la notifica fosse consentita dal combinato disposto degli artt. 152 c.p.p. e 48 D. Lgs. 82/2005, questa potrebbe svolgersi in maniera del tutto svincolata dai requisiti richiesti dall’art. 16 D.L. 179/2012, non operando così la limitazione per la persona dell’imputato.

In secondo luogo, la stessa Corte, nell’ordinanza del 6 dicembre 2016 n. 5196, sottolineava come la disposizione di cui all’art. 48 D. Lgs. 82/2005 si applicasse, come espressamente previsto dall’art. 2, alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, così escludendo dal novero dei destinatari gli avvocati regolarmente iscritti all’albo professionale.

Conclusioni

Insomma, il sistema delle notificazioni a mezzo pec nel processo penale si manifesta come una bolgia infernale nella quale si rischia di essere trascinati, con conseguenze non trascurabili, in assenza di immediati chiarimenti.

Maggiore chiarezza dovrebbe essere pretesa da parte del legislatore, qualora si fosse però disposti ad attendere le inevitabili lungaggini per l’intervento di una riforma in materia.

Ulteriormente, c’è chi ha ventilato dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 16 D.L. 179/2012 con riferimento agli artt. 3, 24 comma 2 e 111 della Costituzione.

Con maggiore probabilità e alla luce dei numerosi contrasti interni alla giurisprudenza di legittimità, sarebbe probabilmente più corretto – e forse anche temporaneamente risolutivo – rimettere la questione alle Sezioni Unite per tentare di comporre il conflitto interpretativo in materia di notificazioni a mezzo pec ad opera delle parti private.

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