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Notifiche atti giudiziari via NFT, come funzionano e cosa dice la legge

Due storici provvedimenti della Corte Suprema dello Stato di New York e di un provvedimento dell’Alta Corte di Inghilterra e Galles spingono a riflettere sull’utilizzo degli NFT nel settore della Giustizia, in particolare per la notifica degli atti giudiziari: vediamo se la situazione può essere adottata in Italia

Pubblicato il 23 Set 2022

Gianluca Albè

A&A Studio Legale

Federica Bottini

A&A Studio Legale

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L’aumento dei reati commessi servendosi delle nuove tecnologie implica anche un progressivo incremento dei casi sottoposti all’autorità giudiziaria vertenti questioni non solo ancora oggi poco disciplinate, ma anche di difficile qualificazione e inquadramento dal punto di vista giuridico.

Da un esame di alcune recenti pronunce è possibile osservare come la stessa attività giudiziaria sia chiamata a confrontarsi con le innovazioni tecnologiche. Infatti, da un lato, trattare temi quali blockchain, criptovalute e token richiede specifiche competenze, sollecitando l’ausilio di consulenti tecnici, dall’altro, in alcuni ordinamenti si è assistito ad una digitalizzazione delle attività processuali. I casi di un’ordinanza della Corte Suprema dello Stato di New York e di un provvedimento dell’Alta Corte di Inghilterra e Galles permettono di riflettere sulla possibilità di notificare gli atti giudiziari attraverso NFT.

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Atti giudiziari via token, cosa dice la Corte Suprema dello Stato di New York

Spesso per le vittime di frodi informatiche o altre attività illecite connesse a criptovalute è difficile risalire all’artefice, in quanto il titolare del wallet rimane ignoto: con i Non Fungible Token, in alcune corti, è stato dato tuttavia impulso all’attività processuale anche nei confronti di soggetti anonimi, assicurando una maggiore protezione alla vittima e possibilità di recuperare le somme sottratte.

Con un’ordinanza del primo giugno scorso, nell’ambito di un procedimento di hacking che ha coinvolto una piattaforma con sede in Liechtestein per circa 8 milioni di dollari, la Corte Suprema dello Stato di New York ha infatti autorizzato la notificazione di un ordine restrittivo temporaneo nei confronti di ignoti tramite airdrop di un token di servizio (causa LCX AG against John Doe Nos. 1-25). Ciò è stato possibile solo individuando i wallet coinvolti su Ethereum.

Nel dettaglio, il token di servizio contiene un collegamento ipertestuale ad un sito web creato dell’avvocato del ricorrente dove sono disponibili il provvedimento della Corte ed altri documenti della causa. Tutto ciò include anche un meccanismo per tracciare quando un soggetto fa clic su di esso. Nel provvedimento è stato specificato che tale procedura costituirà una notifica valida a tutti gli effetti (“shall constitute good and sufficient service for the purposes of jurisdiction under NY law on the person or persons controlling the [Wallet] Address”).

Ovviamente è un provvedimento storico che potrebbe portare a cambiamenti radicali nei metodi di notifica autorizzati dal Rules of Civil Procedure Statunitense, soprattutto quando l’uso della blockchain diventerà più di uso comune e meglio compresa all’interno della comunità sia legale che economica.

Il sequestro preventivo dell’Alta Corte di Inghilterra e Galles

Nella medesima direzione si colloca un sequestro conservativo emesso contro ignoti dall’Alta Corte di Inghilterra e Galles e per cui è stata disposta la notifica attraverso NFT.

Blockchain, i rischi

Blockchain e criptovalute favoriscono l’anonimato delle transazioni, rendendo gli asset virtuali ricercati anche dalla criminalità organizzata per compiere transazioni illegali o altre attività illecite: mentre l’indirizzo del wallet che trasferisce o riceve criptovalute è noto e rimane tracciato nella blockchain, non altrettanto può invece dirsi del relativo titolare, la cui identità rimane spesso sconosciuta. Il passaggio del denaro, sotto forma di criptovalute, può quindi essere reso invisibile in modo agevole.

Accanto ai rischi legati all’utilizzo della rete, che rendono le piattaforme bersaglio di hacker con malware o addirittura ransomware, infatti, vi sono rischi di truffe e di abusi finalizzati al riciclaggio di denaro. La decentralizzazione, altresì, rappresenta un ulteriore fattore di rischio, perché deve scontare l’assenza non solo di un’autorità centrale a cui affidare il controllo dell’emissione di criptovalute, ma anche di intermediari, per cui anche gli interventi delle istituzioni a fronte di indici di anomalia sono ridotti.

Inoltre, la difficile rintracciabilità del titolare del wallet attraverso cui vengono compiute le operazioni, così come dei fondi che circolano tramite blockchain, si traduce inevitabilmente in un maggior rischio che condotte, benché illecite, restino impunite, anche considerando che le garanzie di immutabilità fornite dalla blockchain non consentono di bloccare o richiamare una transazione già eseguita. Ciò si è già tradotto in ingenti perdite per gli investitori bersaglio delle attività criminose, che solo raramente riescono a recuperare quanto sottratto.

Le reazioni degli Stati

I provvedimenti più recenti adottati dagli Stati a livello internazionale e nazionale, comunque, dimostrano un’attenzione crescente verso la prevenzione di reati ed altre condotte illecite connesse a criptovalute. A livello europeo, il regolamento relativo alla disciplina dei mercati delle cripto-attività (MiCA) tutelerà gli investitori, con l’obiettivo di evitare che si imbattano in sistemi fraudolenti.

Spostandoci invece sul piano nazionale, l’istituzione a maggio del corrente anno di un’apposita sezione del Registro gestito dall’OAM dedicata all’iscrizione degli operatori in valuta virtuale che intendono svolgere attività sul territorio italiano, mira a reprimere gli abusi e si colloca proprio nell’ambito delle misure volte a contrastare il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo. Infatti, bandendo lo svolgimento di attività sul territorio da parte di soggetti non iscritti nel Registro, che costituisce quindi condicio sine qua non affinché la relativa operatività sia lecita, dovrebbe risultare garantita anche la possibilità di risalire all’identità degli operatori.

Atti giudiziari via token, la compatibilità con il sistema italiano

Nell’interrogarsi se il meccanismo di notifica via token possa trovare applicazioni anche nel nostro ordinamento, preliminarmente non bisogna dimenticare le peculiarità del sistema giuridico in cui sono stati adottati. La Corte Suprema dello Stato di New York e l’Alta Corte di Inghilterra e Galles, infatti, appartengono ad ordinamenti giuridici cosiddetti di “common law”, che si distinguono nettamente da sistemi di “civil law”, in cui si colloca anche il nostro sistema giuridico.

Nei sistemi di common law, infatti, le pronunce giurisprudenziali assumo un ruolo di fonte del diritto: in forza del brocardo latino dello “stare decisis”, le sentenze costituiscono il “precedente” e sono pertanto vincolanti nella decisione dei casi futuri. Ciò significa che in forza dell’efficacia assunta dal provvedimento con cui è stata disposta la notifica tramite NFT, quest’ultima da ora in avanti rappresenta una valida forma di notificazione.

Diversamente, nei sistemi di civil law, benché la funzione nomofilattica delle pronunce della giurisprudenza di legittimità sia fondamentale per l’applicazione uniforme del diritto, i giudici, nella decisione del caso concreto, non sono vincolati dai precedenti e devono attenersi a quanto previsto dalla legge.

Cosa dice il codice di procedura civile

Peraltro, anche il nostro codice di procedura civile prevede già una particolare forma di notificazione cui ricorrere non solo quando i destinatari sono numerosi, ma anche quando risulta difficile identificarli, per cui sarebbe difficile la notificazione nei modi ordinari.

L’art. 150 c.p.c. disciplina infatti la “notifica per pubblici proclami” che, ad istanza di parte, può essere autorizzata dal capo dell’ufficio giudiziario davanti a cui si procede, sentito il pubblico ministero. In tali casi, una copia dell’atto viene depositata nella casa comunale del medesimo luogo ed un estratto inserito nella Gazzetta Ufficiale. La notifica si considera eseguita quando, dopo aver eseguito gli incombenti, l’Ufficiale Giudiziario deposita nella cancelleria una copia dell’atto, unitamente alla relazione di notifica e ai documenti giustificativi dell’attività svolta.

Al tempo stesso, l’art. 151 c.p.c. consente al Giudice di prescrivere che la notifica sia eseguita secondo modalità diverse da quelle ordinarie qualora sia suggerito da particolari circostanze, ovvero esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità. Rientra quindi nel potere discrezionale del Giudice la scelta del mezzo idoneo di notificazione, tuttavia, i requisiti essenziali del procedimento di notifica, quali la relazione, la consegna di una copia conforme all’originale, nonché l’osservanza di forme che comunque assicurino la conoscenza dell’atto, rimangono imprescindibili. Ad oggi, è pertanto difficile pensare che la notifica tramite NFT possa essere ricondotta nell’ambito dell’art 151 c.p.c., almeno in assenza di un atto normativo che la includa tra le forme di notificazione previste dal codice di procedura civile.

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