Lo schema di decreto legislativo correttivo del CAD, approvato dal Consiglio dei ministri l’8 settembre, presenta molte novità. Le più rilevanti: la nuova firma elettronica avanzata e la nuova disciplina del domicilio informatico.
Documento informatico e firme elettroniche
Vengono riformulate le disposizioni in tema di documento informatico e firme elettroniche, cioè gli artt. 20 e 21 del CAD vigente.
Nel nuovo CAD la disciplina applicabile al documento informatico e alle firme elettroniche è contenuta nell’art. 20, come di seguito modificato.
“1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore. In tutti gli altri casi, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle linee guida di cui all’articolo 71”.
A questa si aggiunge, sempre nell’art. 20 del CAD il seguente comma:
“b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: “1-ter. L’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria”.
Dunque, la disciplina vigente è sostanzialmente confermata per i documenti con firma digitale, firma qualificata e firma elettronica avanzata. Tutti integrano la forma scritta e hanno l’efficacia probatoria della scrittura privata di cui all’art. 2702 c.c. Diverse rimangono le modalità di disconoscimento, dal momento che per firma digitale e firma elettronica qualificata si conferma la presunzione che l’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. La presunzione non vige, invece, per i documenti con la firma elettronica avanzata, come è noto.
Ma con il recente schema di decreto viene introdotto un nuovo processo di firma, quello realizzato “previa identificazione del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore”. Si rinvia alle regole tecniche, ma si intuisce che il legislatore vuole valorizzare SPID, che appunto è un sistema di identificazione.
In generale, lo schema di decreto attribuisce un ruolo di primo piano a SPID, come è confermato nel nuovo art. 64 che dispone: “L’accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID” . E ancora, nel novellato art. 65 si dispone che istanze e dichiarazioni possono essere trasmesse alla pubblica amministrazione in una delle forme di cui all’art. 20, dunque anche con il nuovo processo di firma elettronica avanzata che prevede l’utilizzo di SPID.
I documenti che verranno così formati avranno direttamente e l’efficacia probatoria della scrittura privata, senza spazio per la valutazione del giudice.
Al giudice, invece, come accade oggi, è rimessa la valutazione sul documento informatico con firma elettronica semplice o senza firma elettronica: questi deve valutare l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio, in relazione alle caratteristiche di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. È il caso, per esempio, dell’email prodotta in giudizio.
Domicilio digitale
Lo schema di decreto modifica la definizione di “domicilio digitale” che diviene: “un indirizzo elettronico, eletto in conformità a quanto previsto dal presente Codice, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale”. Può trattarsi di un indirizzo PEC, ma non soltanto, dal momento che “le persone fisiche possono altresì eleggere il domicilio digitale avvalendosi del servizio di cui all’articolo 64-bis”.
Il domicilio digitale è obbligatorio per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, i professionisti tenuti all’iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese. Il nuovo art. 2, comma 2, annovera:
–le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all’articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
-i gestori di servizi pubblici in relazione ai servizi di pubblico interesse;
–le società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.
Anche le comunicazioni tra i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, e coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio digitale avverranno in forma elettronica, dalla data e secondo le modalità che saranno stabilito con un emanando decreto.
Con lo stesso decreto saranno determinate le modalità con le quali agli stessi soggetti sarà messo a disposizione un domicilio digitale e saranno individuate altre modalità con le quali, per superare il divario digitale, i documenti potranno essere consegnati a coloro che non sono in grado di accedere direttamente a un domicilio digitale.
Le comunicazioni trasmesse al domicilio digitale producono gli stessi effetti delle raccomandate con ricevuta di ritorno e delle notificazioni. Si intendono spedite se inviate al proprio gestore e consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova cha la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario. Dunque sarà il destinatario a dovere provare di non avere ricevuto a causa, per esempio, di malfunzionamento del sistema.