L’art. 1 contenuto nella bozza del Decreto Legge “Sostegni Bis” del 30/04/2021 contiene un nuovo “Contributo a fondo perduto” per operatori economici, che cerca, almeno in parte, di rispondere ai problemi di stagionalità che in alcuni settori (si pensi agli sport invernali ed al turismo montano in genere) sono stati fortemente danneggiati non soltanto nel 2020, ma anche e forse soprattutto nei primi mesi del 2021.
Il nuovo contributo previsto si scinde quindi in due opzioni alternative che
- da un lato, con un’erogazione automatica sulla base dell’istanza presentata per il contributo “Decreto Sostegni”, si cerca di assicurare tempestività di erogazione
- dall’altro si punta ad un ristoro più vicino al danno patito da determinate attività stagionali molto danneggiate nei primi mesi del 2021, mediante la presentazione di una nuova istanza aggiuntiva con la necessità di indicare le perdite di fatturato patite nel periodo 1 aprile 2020 – 31 marzo 2021 rispetto ai 12 mesi precedenti.
Contributo a fondo perduto Sostegni Bis per il 2020: a chi spetta
Il contributo spetta a tutti i soggetti titolari la cui partita IVA sia attiva alla data di entrata in vigore del presente DL e che abbiano presentato istanza e ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto del DL Sostegni.
Misura del contributo (commi 1, 2 e 3) e modalità di corresponsione
Ammonta al 100% di quanto già riconosciuto e verrà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate senza necessità di presentare una nuova istanza mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale si è già ricevuto il primo contributo oppure riconoscimento di credito imposta nel caso in cui l’operatore economico avesse effettuato tale scelta.
Trattamento fiscale del contributo
Il contributo non è soggetto ad IRAP né a imposte sui redditi e non concorre al calcolo degli interessi passivi deducibili né alla determinazione totale dei ricavi dell’impresa.
Contributo a fondo perduto alternativo periodo aprile 2020 – marzo 2021 (comma 5): chi ha diritto
Questa seconda opzione di contributo spetta a tutti i soggetti titolari la cui partita IVA sia attiva alla data di entrata in vigore del presente DL, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno presentato istanza per l’ottenimento del contributo previsto dal Decreto Sostegni.
Soggetti esclusi
Sono esclusi esplicitamente:
- i soggetti la cui partita IVA risulti inattiva alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni Bis;
- enti pubblici di cui all’articolo 74 del Tuir (gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni);
- soggetti di cui all’articolo 162-bis del Tuir (gli intermediari finanziari e le società di partecipazioni).
Condizioni per l’ammissione
I commi 3 e 4 dettano le condizioni per l’ammissione al contributo per gli operatori economici:
- i ricavi (o compensi) non devono avere superato i 10.000.000 di euro nel periodo d’imposta 2019;
- l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1^ aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1^ aprile 2019 al 31 marzo 2020
A differenza di quanto previsto nel Decreto Sostegni, gli operatori economici che abbiano attivato la partita IVA successivamente al 1^ gennaio 2019 possono accedere a tale contributo solo in presenza del calo del fatturato.
Importo del contributo
Se sono rispettate le due condizioni, il contributo ottenibile è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1^ aprile 2020 – 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1^ aprile 2019 – 31 marzo 2020 come segue:
- 60% per soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro
- 50% per soggetti con ricavi e compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro
- 40% per soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 euro
- 30% per soggetti con ricavi e compensi superiori a 1.000.000 euro e fino a 5.000.000 euro
- 20% per soggetti con ricavi e compensi superiori a 5.000.000 euro e fino a 10.000.000 euro
L’importo massimo del contributo a fondo perduto determinato secondo quanto sopra esposto non può eccedere centocinquantamila euro.
Il contributo non è soggetto ad IRAP né a imposte sui redditi e non concorre al calcolo degli interessi passivi deducibili né alla determinazione totale dei ricavi dell’impresa.
Modalità di corresponsione del contributo
L’avente diritto può scegliere, e tale scelta è irrevocabile, se ricevere l’accredito del contributo a fondo perduto sul proprio conto corrente bancario oppure optare per la sua trasformazione in credito di imposta da utilizzare in compensazione su Modello F24 da presentare all’Agenzia delle Entrate esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dalla stessa.
Come si ottiene il contributo a fondo perduto alternativo
Il contributo può essere richiesto esclusivamente mediante istanza telematica all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. L’istanza può anche essere presentata, per conto dell’interessato, da un intermediario fiscale (tipicamente un commercialista o altro soggetto abilitato) purché sia già precedentemente delegato ai servizi di cassetto fiscale.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 9 e da 13 a 17 del D.L. 41/2021 in relazione alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.
L’esatto contenuto dell’istanza, le modalità ed i termini di trasmissione sono demandati ad un provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate.
Cosa succede nel caso in cui l’operatore economico abbia già presentato l’istanza e ottenuto il contributo del DL Sostegni
L’operatore economico può liberamente scegliere di accedere al contributo alternativo di cui al comma 5 presentando una nuova istanza.
L’eventuale contributo già ottenuto ai sensi dei commi 1, 2 e 3 verrà scomputato da quello da riconoscere in base alla nuova istanza.
Se da quest’ultima dovesse risultare un contributo inferiore rispetto a quello spettante ai sensi dei commi 1, 2 e 3 l’Agenzia non darà corso all’istanza stessa.
Considerazioni conclusive
L’aver previsto la possibilità di accedere ad un contributo alternativo calcolato prendendo a riferimento le diminuzioni di fatturate intervenute in un periodo diverso dall’anno solare potrà ampliare la platea dei beneficiari e mitigare le eventuali distorsioni emerse nel caso di importanti fatturazioni attive nei primi mesi del 2020 ma di competenza dell’anno 2019.
Non ci resta che aspettare la pubblicazione del Decreto Legge Sostegni e l’arrivo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate per passare alla fase delle richieste di contributo che, ci si augura, possano effettivamente essere di sostegno alla futura attività delle imprese colpite dall’emergenza sanitaria.