L'analisi

Nuovo regolamento Agcom, più tutele per il copyright dei contenuti online: cosa cambia

L’Agcom ha pubblicato il nuovo Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative, con cui si introducono importanti novità in particolare per coprire aree di illegalità relative alle piattaforme di messaggistica

Pubblicato il 11 Ago 2021

Enzo Mazza

CEO F.I.M.I. (Federazione industria musicale italiana)

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Focus sulle piattaforme di messaggistica e sugli interventi in caso di recidiva: nei giorni scorsi l’Agcom ha pubblicato il nuovo Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla Delibera n. 680/13/CONS. Le modifiche introdotte alle procedure adottate nel 2013 dall’Autorità, ed in vigore da marzo 2014, sono rilevanti e costituiscono un’ulteriore evoluzione di uno strumento di tutela dei contenuti online che ha avuto un forte impatto dalla sua adozione, oltre sette anni fa. Vediamo più nel dettaglio le novità che caratterizzano il nuovo regolamento.

LEGGI il nuovo Regolamento Agcom sul diritto d’autore – PDF

Diritto d’autore, perché serviva un nuovo regolamento

L’impatto delle procedure è stato importante, negli ultimi anni. Nel settore musicale per esempio in un contesto di forte crescita dell’offerta legale, il blocco dei siti pirata ha contribuito in maniera significativa ad abbattere il fenomeno. Il declino dell’offerta illegale nel segmento musicale è stato superiore al 30 % dall’adozione dei primi provvedimenti di inibizione. In particolare, in alcuni segmenti emergenti, come lo stream ripping, tra maggio 2020 e maggio 2021 si è visto un declino del 21,5 %, con un consistente effetto nel Q1 del 2021 sia a livello di accessi mobile (- 39,7%) sia desktop (- 25 %). Anche siti torrent e cyberlocker hanno visto cali superiori al 10 % anche se in quest’area gli effetti erano già visibili dai primi anni di intervento dell’autorità.

Diritto d’autore e media digitali, tre disegni di legge contro le violazioni: le proposte

Il percorso normativo

Le principali novità relative alle modifiche del regolamento sono intervenute grazie al Decreto “Rilancio” (legge 17 luglio 2020, n. 77) dove la competenza dell’Autorità è stata ampliata ai casi di diffusione illecita di contenuti in rete mediante i servizi di messaggistica istantanea che utilizzano, anche indirettamente, le numerazioni telefoniche degli utenti. Lo stesso Decreto ha inoltre ripristinato la possibilità per Agcom di comminare sanzioni nei confronti di coloro che non rispetteranno gli ordini di rimozione dei contenuti illecitamente diffusi.

Nell’ottobre del 2020 l’autorità aveva sottoposto a consultazione una bozza di modifiche ed integrazioni al regolamento invitando le parti interessate a far pervenire le proprie osservazioni in merito allo schema regolatorio. Al termine della consultazione pubblica indetta e dopo il positivo vaglio della Commissione europea nell’ambito della procedura di notifica ai sensi della direttiva 2015/1535 sulla trasparenza del mercato unico il Consiglio ha adottato le modifiche, come detto, nei giorni scorsi.

I fronti di opposizione

La vicenda del regolamento in materia di tutela del diritto d’autore è stata sicuramente molto controversa nella fase di adozione nel 2013. Fortemente appoggiata dai titolari dei diritti e osteggiata da altri settori dell’high tech la proposta di regolamentazione faceva affidamento sulla possibilità di intervento di un’autorità amministrativa di vigilanza ai sensi della direttiva sul commercio elettronico e del già citato decreto legislativo n. 70/2003

Gli oppositori alla proposta attivarono anche una serie di ricorsi al TAR e Consiglio di Stato ma allo stato attuale la procedura dell’autorità ha superato il vaglio di corti nazionali e come si è visto di recente, anche dell’Unione EU che lo ha ritenuto in linea con le previsioni comunitarie. Il regolamento è stato sicuramente un precedente importante e una case history di successo a livello globale, integrando risultati efficaci in un provvedimento molto rapido nella sua esecuzione.

Come funziona il processo di tutela dei contenuti

Vale la pena di ricordare che la procedura adottata nel 2013 e attualmente in vigore prevede che, ferme restando le eventuali procedure autoregolamentate di notice and take down, ai fini della tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica l’Autorità interviene su istanza di parte, ovvero di un soggetto legittimato che può presentare un’istanza all’Autorità, chiedendo la rimozione di un contenuto che viola il copyright. L’autorità, una volta attivata, invia le comunicazioni di avvio procedimento e ordini nei confronti dei prestatori di servizi di mere conduit e dei prestatori di servizi di hosting.

La rimozione selettiva delle opere o la disabilitazione dell’accesso al sito devono essere realizzate entro tre giorni – due per i procedimenti abbreviati – dalla notifica dell’ordine. Prima dell’adozione di un ordine da parte dell’Autorità, i prestatori di servizi, i gestori delle pagine o dei siti internet e gli uploader possono rimuovere spontaneamente l’opera oggetto di violazione.

L’Autorità può disporre l’archiviazione degli atti oggetto di un’istanza se ritiene che non sussista alcuna violazione. In caso contrario, nel rispetto dei criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, ordina ai prestatori di servizi di impedire o porre fine alla violazione.

Nuovo regolamento Agcom e piattaforme di messaggistica

Le novità di luglio riguardano principalmente riguardano i servizi di messaggistica istantanea (ad esempio Telegram) ed in particolare sono evidenziate all’art.8 laddove si stabilisce che “qualora le opere digitali rese disponibili, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, in violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi siano diffuse al pubblico attraverso prestatori di servizi che utilizzano, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione, l’organo collegiale ordina di norma a tali prestatori di provvedere alla rimozione selettiva delle opere digitali medesime ovvero di Allegato A delibera 233/21/CONS 16 adottare le misure eventualmente disponibili volte ad impedirne il caricamento. In presenza di violazioni gravi o di carattere massivo, l’organo collegiale può ordinare ai prestatori di servizi di provvedere, in luogo della rimozione selettiva, alla disabilitazione dell’accesso alle suddette opere digitali, mediante l’adozione di misure sufficientemente efficaci per garantire una tutela effettiva dei suddetti diritti”.

Il fenomeno delle piattaforme di messaggeria istantanea si è particolarmente accentuato negli ultimi due anni con la creazione di veri e propri gruppi di utenti attivi nella diffusione di contenti illegali, spesso addirittura non ancora rilasciati in commercio, come è stato possibile verificare e contrastare con attività mirate nel segmento musicale del genere hip-hop. Con questa modifica del regolamento l’autorità sarà in grado di coprire anche queste nuove aree di illegalità aggiungendo sicuramente efficacia al proprio ruolo.

Cosa succede in caso di recidiva o inosservanza delle disposizioni

Altro aspetto importante delle modifiche introdotte di recente riguarda la reiterazione delle violazioni e il mancato rispetto degli ordini di rimozione. L’art.8 bis stabilisce che, sempre su istanza del soggetto legittimato, l’autorità verifichi la sussistenza della reiterazione di una violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi già oggetto di un ordine di rimozione selettiva ovvero di un ordine di disabilitazione dell’accesso alle opere digitali ai sensi dell’art. 8, commi 3 e 4- bis, l’Autorità provvede ai sensi dell’art. 8, comma 7. 3. Qualora verifichi la sussistenza della reiterazione di una violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi già oggetto di un ordine di disabilitazione dell’accesso al sito ai sensi dell’art. 8, comma 4, la direzione provvede con proprio provvedimento all’aggiornamento dell’elenco di cui al suddetto comma. 4.

Il provvedimento è adottato entro tre giorni dalla ricezione dell’istanza ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla direzione ai fini della ricevibilità della medesima. Il provvedimento è notificato ai prestatori di servizi all’uopo individuati, nonché, ove rintracciabili, all’uploader e ai gestori della pagina e del sito internet, i quali possono proporre reclamo entro cinque giorni dalla notifica. La presentazione del reclamo non sospende l’efficacia del provvedimento.

La reiterazione e le violazioni continuative di piattaforme già oggetto di inibizione con nuovi alias o DNS è abbastanza diffusa e ha richiede costanti attività di monitoraggio dei titolari dei diritti per rendere efficaci gli interventi di inibizione dell’autorità. Anche qui, con questa possibilità ripristinata, grazie al decreto “Rilancio”, si interverrà con maggiori effetti deterrenti sull’attività illecita. Da rilevare, in conclusione, che l’attività di AGCOM sarà ulteriormente rafforzata con il recepimento della Direttiva 790/2019 in materia di copyright, che l’Italia dovrebbe adottare nelle prossime settimane.

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