il nuovo obbligo

Fattura elettronica B2B, tutti i punti su cui lavorare nel 2018

L’obbligo di fattura elettronica tra privati a partire dal primo gennaio 2019 si è reso necessario e urgente per contrastare l’evasione ed evitare un incremento IVA con impatto negativo su consumi. Ma restano ancora dubbi su conservazione a norma dei documenti

Pubblicato il 19 Dic 2017

Claudio Rorato

Direttore Osservatorio Fatturazione Elettronica ed eCommerce B2b - Politecnico di Milano

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Ormai non è più una questione di essere d’accordo o meno sulla fattura elettronica tra privati. Il solco è tracciato. Il disegno di legge n° 2960, recentemente approvato dal Senato, introduce l’obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica tra privati a partire dal 1/1/2019. Le eccezioni riguardano le operazioni di cessione di carburanti per motori e le prestazioni dei subappaltatori nei contratti di appalti pubblici, per le quali l’obbligo scatta dal 1/7/2018, e i cosiddetti regimi di vantaggio e forfetari, esonerati da tale applicazione.

Perché nasce questo obbligo e perché proprio ora? L’Europa ha messo alle strette il nostro Bel Paese: troppa evasione e quella sull’IVA può essere definita un’urgenza. Se non si facesse nulla sarebbe assai probabile l’incremento delle aliquote, con le ovvie conseguenze sui consumi e, non dimentichiamolo, sull’evasione stessa. Una parte, infatti, del nuovo gettito andrebbe a ingrossare ulteriormente la quantità del “non dichiarato”. L’ormai noto “cul de sac” esprime meglio di tutti il concetto di irreversibilità del disegno di legge. Disegno di legge che, aspetto non secondario, possiamo definire prevalentemente di natura fiscale. Sottolineo ora questo aspetto – non secondario – per riprenderlo nei passi successivi.

È, quindi, utile individuare alcuni punti del disegno di legge (art. 77), che ritengo salienti per avviare dei ragionamenti e comprendere le azioni che, presumibilmente, verranno avviate:

  • sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio (più avanti SdI o Sistema);
  • in caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3, la fattura si intende non emessa;
  • gli obblighi di conservazione previsti dall’articolo 3 (NdA: DMEF 17/6/2014, GU 146 del 26/6/2014) si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio (NdA art. 1, comma 211, l. 24/12/2007 n 244) e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate. Tempi e modalità saranno stabiliti da provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Cosa emerge dai punti riportati? Innanzitutto che il Sistema diventa l’elemento cruciale nella qualificazione di una fattura elettronica e della sua esistenza. Il Sistema diventa, perciò, indispensabile per far sì che, almeno da un punto di vista fiscale, si inneschino i processi di esigibilità, detraibilità oltre che di deducibilità.

Inoltre, in termini di conservazione, si dichiara che l’Agenzia delle Entrate memorizza i documenti trasmessi tramite il Sistema. Occorrerà sicuramente una precisazione successiva. A oggi sembrano aperte due interpretazioni: una restrittiva e una estensiva, con impatti differenti anche sul mercato delle soluzioni tecnologiche rivolte alla conservazione a norma dei documenti. Nel primo caso, parlando di memorizzazione, si attribuisce una valenza di “magazzino dati”, nel secondo caso, invece, sembra appalesarsi un’ipotesi che possa far ritenere assolta anche la conservazione dei documenti transitati dal Sistema. Tuttavia, è anche legittimo ipotizzare che questa seconda interpretazione possa cadere nel vuoto, visto che le esigenze fiscali impongono la conservazione per cinque anni (dall’anno in cui è stata presentata la dichiarazione), mentre quelle civilistiche richiedono dieci anni. È, ipotizzabile, quindi che il buon senso porti a una soluzione che preveda la prosecuzione della conservazione digitale secondo quanto già previsto dalla normativa.

Da ultimo, ma non certo perché meno importante, occorre chiedersi quali saranno le ricadute sulle filiere che impiegano intermediari per la generazione di documenti – comprese le fatture – secondo i formati EDI impiegati da decenni e che domani dovranno transitare obbligatoriamente, secondo le regole previste, attraverso il SdI. La risposta sembra viaggiare sui binari del buon senso, che non dovrebbe mai abbandonare il nostro agire. Le filiere hanno oggi raggiunto un grado di efficienza grazie a investimenti importanti, che hanno permesso di tracciare una serie di informazioni fondamentali per la gestione del loro business, ben oltre alle esigenze fiscali. La collaborazione tra soggetti diventa, allora, il comportamento strategico in grado di salvaguardare le esigenze del Paese e quelle dei singoli attori, soprattutto laddove sono stati raggiunti risultati di efficienza, che sarebbe un peccato vanificare. La soluzione dev’essere, quindi, non solamente informatica ma ispirata ai principi di efficienza ed efficacia per salvaguardare processi operativi che aiutano a rendere più competitivi i soggetti che li adottano e, per somme successive, anche il sistema Paese.

Visti i presupposti iniziali – Disegno prevalentemente di natura fiscale, provvedimento da parte del Direttore dell’Agenzia per i tempi e le modalità legate alla memorizzazione dei documenti – si sta notando una grande disponibilità al dialogo da parte di tutti gli attori, pubblici e privati, per convergere verso soluzioni che aiutino a salvaguardare la molteplicità degli interessi.

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