Il “Decreto Semplificazioni” (DL. 76/2020), a 10 anni circa dall’entrata in vigore dell’obbligo di Pec per imprese e professionisti, presenta per la prima volta uno specifico regime sanzionatorio per le imprese e per i professionisti che non hanno comunicato la loro Pec al Registro Imprese o ai propri Ordini professionali di appartenenza.
Lo scopo è permettere l’avvio del domicilio digitale, legato alla pec. Di preciso, nella norma, l’obbligo è quello di avere un domicilio digitale e quest’obbligo sostituisce quello che c’era per la pec, per gli stessi soggetti.
Ma poiché ad oggi il solo domicilio digitale è la pec, l’effetto pratico del decreto è che scattano la sanzione per coloro (perlopiù alcuni professionisti) non dotati di pec.
Il decreto introduce altresì la possibilità, che però per ora è solo teorica, di utilizzare in alternativa alla PEC un diverso strumento di domiciliazione digitale scegliendolo tra quelli previsti dalle Linee guida del Codice dell’Amministrazione Digitale (DLgs. 82/2005).
Dal primo ottobre scattano le sanzioni, fino a circa 2 mila euro.
Che cosa è il Domicilio digitale
Il domicilio digitale, come descritto dalle definizioni del CAD (art. 1 comma 1 lettera n-ter) è uno strumento che abilita un recapito qualificato valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale. Al momento attuale però la PEC è l’unico strumento di domiciliazione digitale disponibile al pubblico ed utilizzabile per adempiere all’obbligo di legge. Da adesso in poi quindi parleremo di PEC, pur sapendo che presumibilmente un domani potremo, previa opportuna comunicazione al Registro Imprese o al nostro ordine di appartenenza, sostituire tale PEC con un diverso strumento di recapito certificato qualificato.
Va precisato che per le persone fisiche il domicilio digitale, una volta comunicato, vale non solo per la propria attività di imprenditore o professionista, ma anche per gli aspetti personali della propria vita.
Ad esempio capita con la notifica via PEC dei verbali di violazione del codice della strada, considerato che l’indirizzo PEC viene iscritto nel pubblico registro INI-PEC ed è liberamente consultabile all’indirizzo https://www.inipec.gov.it/.
Perché il nuovo obbligo rafforzato ed il termine perentorio del primo ottobre
Nei giorni scorsi sono circolati sulla stampa specializzata numeri significativi in merito ad imprese e professionisti che ancora oggi non avrebbero comunicato la loro PEC.
Se per quanto riguarda le imprese c’è da ipotizzare si tratti di imprese presumibilmente inattive o vistosamente irregolari, considerato che il Registro Imprese ormai da diversi anni rifiuta iscrizioni e variazioni in assenza di PEC valida, per quanto riguarda i professionisti iscritti ad Ordini la situazione varia di molto a seconda dell’ordine professionale di appartenenza.
Mentre avvocati, architetti, commercialisti, veterinari e notai risultano sostanzialmente aver tutti comunicato la propria PEC al proprio ordine di appartenenza, altre categorie presentano tassi di adempimento molto inferiori, con maglia nera assegnata ai giornalisti con un rapporto tra PEC e iscritti intorno al 41%. Va osservato altresì che tra le categorie poco adempienti abbondano professioni tecniche e sanitarie; sorge quindi il sospetto che tra di loro ci siano molti lavoratori dipendenti o soggetti che non esercitano attivamente la professione ma che mantengono l’iscrizione all’ordine professionale per il prestigio connesso.
Cosa succede per le imprese che non si regolarizzano entro il primo ottobre
Va premesso che, come già evidenziato, il concetto di domicilio digitale oggi è sostanzialmente identificabile con la PEC; di conseguenza chi ha già comunicato (ormai da diversi anni) il proprio indirizzo PEC valido e funzionante al Registro Imprese o al proprio ordine professionale non deve fare assolutamente null’altro ed è già in regola con il nuovo obbligo.
Le sanzioni per imprese senza pec
Per quanto riguarda le imprese inadempienti, per le società sono previste sanzioni amministrative comprese tra un minimo di 206 euro ed un massimo di 2.064 (il doppio di quanto previsto dall’art. 2630 c.c.), mentre le imprese individuali le sanzioni variano da 30 a 1548 euro. Normalmente il Registro Imprese propone la definizione agevolata entro 60 giorni pagando il doppio del minimo o il terzo del massimo; va quindi ipotizzata la possibilità di “ravvedersi” entro tale termine versando 412 euro per le società e 60 euro per gli imprenditori individuali.
In aggiunta alle sanzioni è previsto che il Registro Imprese assegni d’ufficio “un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell’imprenditore disponibile per ogni impresa all’indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale…”. Il nuovo domicilio digitale permetterà quindi agli interessati di notificare digitalmente atti all’impresa oggi priva di PEC, che potrà averne conoscenza esclusivamente accedendo alla piattaforma mediante SPID, CNS e CIE. Riteniamo che, trattandosi presumibilmente di imprese inattive o irregolari, tale accesso sarà infrequente e che il vantaggio di tale strumento sarà quello di uniformare le modalità di notifica di atti a soggetti ormai inattivi e/o insolventi, presumibilmente con un risparmio di costi principalmente per la PA.
Cosa è previsto per i professionisti iscritti ad Ordini
Diversamente da quanto visto per le imprese, per i professionisti non sono previste sanzioni pecuniarie.
E’ invece previsto che l’ordine diffidi il professionista ad adempiere entro 30 giorni e che, in caso di mancata ottemperanza, applichi la sanzione, invero piuttosto grave, della sospensione del professionista dal relativo Collegio o Ordine di appartenenza fino alla comunicazione del domicilio digitale. Non è previsto, stranamente, alcun obbligo per i professionisti non iscritti a Ordini o Collegi, che quindi possono continuare a non avere una PEC.