Open data, perché possono servire alla Giustizia

Trasformare i dati giudiziari in open data sembra una bestemmia nel mondo dei processi, tendenzialmente propenso alla omeostasi e preoccupato per privacy e segretezza; eppure i processi potrebbero riceverne gran giovamento senza pensare alle positive ricadute economiche. Il Ministero della Giustizia ci sta provando

Pubblicato il 23 Gen 2018

Enrico Consolandi

Magistrato, referente informatico Tribunale di Milano

Giustizia digitale

Non è poi molto tempo che si parla di open data, ma la interoperabilità, accessibilità e condivisione dei database sta cambiando il mondo dell’informatica – e non solo –  evidenziando tra l’altro valori economici fra i più rilevanti del nuovo millennio.

Trasformare i dati giudiziari in open data o comunque pensare ad un loro riutilizzo sembra probabilmente una bestemmia nel mondo dei processi, tendenzialmente propenso alla omeostasi e preoccupato da una privacy sovra estesa e dalla segretezza che in realtà spesso è solo un feticcio.

Il segreto nel procedimento penale ha sicuramente i suoi ambiti, ma anche la sua doverosa esclusione se è vero, come è vero, che la “discovery” è una delle caratteristiche principali del passaggio da indagini a processo penale, quando si passa dal segreto delle indagini preliminari ad una completa divulgazione, a garanzia della difesa.

Anche la privacy trova una declinazione particolare in ambito giudiziario, ai sensi degli artt. 51 e 52 del decreto legislativo 196 del 2003, ove si legge del diritto a conoscere la giurisprudenza di “chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet”.

In effetti lo svolgersi in pubblico è da sempre considerata una garanzia per il processo e l’art.6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo[1] stabilisce che il processo deve svolgersi in pubblico, con uniche deroghe possibili in vista di moralità, ordine pubblico, sicurezza nazionale, protezione dei minorenni e della vita delle parti, vita che non è da intendersi come privacy.

Quindi in questi ambiti non vi è motivo di escludere la applicazione degli artt. 52 e 53 del Cad ad almeno parte dei dati giudiziari e comunque occorre prendere coscienza dei valori che la apertura dei dati giudiziari può generare, sociali ed economici. Tutto ciò senza eccessivi timori di privacy o di sicurezza, mantenendo la cura per i tutto sommato pochi casi di necessaria segretezza.

Il primo valore, culturale e storico è quello della banca dati della giurisprudenza, realizzato dai primordi, ma solo in Cassazione, ma ve ne sono altri forse anche più importanti.

I processi penali nel momento della trattazione pubblica potrebbero ricevere grande giovamento dalla apertura dei dati: oggi nemmeno i difensori possono avere accesso ai dati dei registri, nemmeno per vedere le date di trattazione e tanto meno i documenti – rigorosamente cartacei –  anche se si tratta di dati importanti per il pubblico e in particolare per i giornalisti, “guardiani” della democrazia e che dunque hanno interesse a conoscere lo svolgimento dei processi.

Ed è chiaro che l’accesso a questi dati costituisce un valore: come tale non deve costituire eresia la possibilità di vendere questi dati, ricollegandosi al percorso iniziato presso la università di Tor Vergata[2], con un costo che copra almeno in parte la loro produzione, la loro cura, la loro “apertura”.

Ancor più la vendita di questi dati obbligherebbe a un data entry di qualità e ad una manutenzione accurata, spesso carenti oggi in ambito giudiziario, ma più in generale pubblico.

Ricadute positive della vendita di (alcuni) dati giudiziari si avranno quindi non solo in termini economici, ma anche di miglioramento della qualità dei dati, perché il dato riusato diventa man mano migliore, mentre uno scarso utilizzo porta al decadimento ed anche all’abbandono della base dati.

L’inserimento dell’informatica nel processo civile ha portato una sorta di entropia benefica, smuovendo una situazione statica che resisteva a molti tentativi di riforma (per vero alcuni dei quali maldestri). Nel processo penale c’è ancora poco, se non idee e progetti, ma ancora non si utilizza il documento informatico firmato, soltanto scansioni e dati processuali spesso poco visibili, ma rigorosamente all’interno del solo sistema giudiziario: pensare ad una loro almeno parziale apertura oltre ad arrecare sicure utilità, costituirebbe un fattore di trasparenza.

La apertura dei dati potrebbe dunque costituire un altro fattore entropico per il processo penale, ma sicuramente anche in ambito civile la diffusione della giurisprudenza, tutta la giurisprudenza, anche di merito, sotto forma di dati, documenti informatici a loro volta indicizzabili, renderebbe più calcolabile l’esito dei giudizi. Del resto come si è visto ciò è previsto specificamente dalla normativa sulla privacy e ad oggi non è stato realizzato.

Anche per la giurisprudenza si può pensare ad una vendita, ad un contributo di chi poi andrà a leggere questi dati, per lo meno per gli utenti professionali che ne traggano poi elaborazioni editoriali destinate al mercato.

Altre informazioni importanti sono poi estraibili dai database giudiziari, per esempio i procedimenti in materia di immigrazione, o quelli per sfratti ed esecuzioni che possono misurare la tensione sociale in materia di stranieri e di abitazione.

Altri dati giudiziari sono poi importanti per l’economia: una parte non irrilevante del mercato immobiliare è costituito dagli immobili venduti nell’ambito di procedure esecutive e la insolvenza passa necessariamente per i registri dei Tribunali e lì può essere intercettata e conosciuta: tutto ciò ha sicuramente un valore economico.

Da ciò potrebbero venire risorse per migliorare la raccolta e strutturazione dei dati.

Per restare alle esecuzioni, quasi tutti i Tribunali di Italia adottano delle convenzioni con le quali affidano in esclusiva la pubblicità delle vendite immobiliari a società private, le quali poi provvedono – dietro pagamento a carico di ciascuna singola procedura –  tramite siti, giornali e in altri modi, a far conoscere l’immobile che sta andando all’asta. Queste società ovviamente gestiscono tutto in maniera informatica e dispongono dei dati: non si sa se li sfruttino in proprio o a loro volta li rivendano, ma certo la ricchezza insita nelle informazioni sugli immobili in vendita è nelle loro mani. Queste società poi forniscono utilità ai Tribunali, dalla gestione dei siti a personale che cura gli adempimenti e in questo modo si realizza, se non una vendita, un baratto fra i dati giudiziari – e incarichi di vendita in esclusiva – e queste utilità.

Il Ministero della Giustizia sta cercando di realizzare gli strumenti per riappropriarsi di questi dati e in qualche modo “aprirli”, con due siti, uno destinato alle procedure concorsuali e l’altro alle vendite giudiziarie.[3]

Tuttavia dalla semplice consultazione dei due siti si ha modo di constatare la difficoltà dell’opera intrapresa e il fatto che si tratti ancora di un lavoro ampiamente in corso[4].

La difficoltà è che mentre un imprenditore privato può (e deve) pensare ad un mercato da cui trarre risorse e indicazioni, nonché reclami in caso di malfunzionamento, il fatto che il sistema pubblico non abbia una “clientela”, oltre al particolare regime della PA, lento e di ostacolo ad una rapida evoluzione, si traduce in un ostacolo allo sviluppo di una idea di per sé molto importante: riappropriarsi di importanti dati oggi lasciati a imprenditori privati, in condizioni spesso di disuguaglianza fra loro, generata dai regimi particolari delle convenzioni.

Per questo nella apertura dei dati giudiziari è necessario pensare anche alla possibile loro vendita, ad un mercato di riferimento, oltre che al servizio pubblico.

In realtà il servizio pubblico è la predisposizione dei dati per il loro riuso: il riscontro economico che ne può venire serve da un lato a mantenere la base dati e a migliorarla, dall’altro a generare il necessario interesse, anche economico, senza il quale il servizio non ha motivo di crescere.

__________________________________
[1]Art. 6 “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole ….”. Una decisione del 1997 della Corte Europea dei diritti dell’uomo, Szucs vs. Austria del 24.11.1997, ha stabilito che il requisito della pubblicità non è soddisfatto se “the full texts of the judgements are not made available to everyone”
[2]Il riferimento è all’articolo su Agendadigitale di Paolino Madotto https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/il-valore-dei-dati-pubblici-come-stabilire-il-giusto-prezzo-per-i-servizi/
[3]Il portale vendite pubbliche https://pvp.giustizia.it/pvp/ è dedicato alle procedure esecutive, mentre alla pubblicità dei dati delle procedure concorsuali, come i fallimenti e liquidazioni coatte amministrative, è dedicato il sito http://procedureconcorsuali.giustizia.it/
[4]Per esempio nel portale vendite si vedrà che le immagini pubblicate sono stereotipate di modo che pare che si venda sempre lo stesso immobile, non vi è una possibilità di selezione delle zone delle città, né di filtri per fasce di prezzo, mancano indicazioni sui modi di visita, vi è poi il link a siti privati, sicuramente più accurati, che però non porta allo specifico immobile, per cui occorre ripetere la ricerca. Per il portale procedure concorsuali si vedrà che la maggior parte dei Tribunali di Italia ha pubblicato 0 procedure ed anche ove queste sono presenti i documenti caricati sono molto pochi, per la Lombardia mancano tutti i Tribunali del distretto d Brescia, mentre per il distretto di Milano mancano i Tribunali di Lecco, Varese e Monza, mentre è presente Vigevano, il cui Tribunale non esiste più da anni.

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