L'analisi

Pagamento oneri detraibili via app secondo l’Agenzia delle Entrate, i problemi della risposta 230

L’Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello 230 è entrata nel merito del pagamento via app degli oneri detraibili. La comunicazione però presenta un errore tecnico che rischia di generare confusione: ecco la situazione

Pubblicato il 07 Set 2020

Barbara Maria Barreca

Dottore commercialista e Valutatore di impatto Sociale

Luca Benotto

Dottore Commercialista

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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello numero 230, si è espressa in merito all’utilizzabilità di un non specificato strumento di pagamento alternativo (le cui caratteristiche a noi sembrano coincidere con quelle di Satispay, una delle più note e diffuse piattaforme di pagamento) per gli oneri detraibili. Se da un lato l’Agenzia, per la prima volta, ammette che il pagamento tramite app sia considerabile tracciato, in quanto emesso da un “Istituto di Moneta Elettronica” vigilato, dall’altro sottopone tale stato a condizioni che ne rendono in alcuni casi davvero problematica l’effettiva fruibilità.

Cosa dice l’Agenzia delle Entrate

Ricordiamo che la legge di bilancio 2020 ha introdotto l’obbligo di utilizzo di mezzi di pagamento tracciati per buona parte degli oneri detraibili previsti dalla normativa fiscale. Evidenziamo che, nonostante l’Agenzia delle Entrate non abbia mai considerato app e trasferimenti P2P nei propri documenti di prassi, detti strumenti erano dotati delle caratteristiche di tracciamento e documentazione, uniti alla vigilanza di Banca d’Italia, richieste dal comma 679 della legge di bilancio 2020.

Nella risposta ad interpello numero 230 dell’Agenzia delle Entrate si evidenzia come l’utilizzo dell’app sia accettabile come pagamento tracciato “…solo se dalle rilevazioni contabili del conto corrente della banca, a cui l’Istituto di moneta elettronica è collegato, o dalle transazioni della app stessa sia possibile garantire la tracciabilità e l’identificazione dell’autore del pagamento al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria.” E fin qui andrebbe tutto bene, atteso che le app di pagamento più diffuse permetto il tracciamento analitico delle singole transazioni. Il problema si pone proseguendo nella lettura, in quanto si arriva a sostenere che “…il contribuente dovrà esibire all’Amministrazione finanziaria in caso di controllo, o ai Caf e ai professionisti abilitati in sede di apposizione del visto di conformità, il documento fiscale che attesti l’onere sostenuto, l’estratto del conto corrente della banca a cui il predetto istituto si è collegato, se riporta tutte le informazioni circa il beneficiario del pagamento e, nel caso da tale documento non si evincano tutte le informazioni necessarie, anche la copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell’app”. In sostanza, per detrarre le spese che dal 2020 necessitano di pagamento tracciato, sarà necessario presentare al commercialista o al CAF:

  • fattura/scontrino parlante giustificativo della spesa;
  • estratto conto (del conto corrente o della carta di credito) da cui emerga chiaramente l’addebito;
  • copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell’app.

Questo andrà fatto indipendentemente dalle verifiche dell’Agenzia in tutti i casi di 730 o di Modello Unico con un credito d’imposta significativo (per via del Visto di Conformità).

Un errore tecnico

Per cominciare, a nostro parere l’ultima parte della risposta è tecnicamente sbagliata. La norma da nessuna parte statuisce che pagamento tracciato vuol dire collegamento più o meno diretto ad un conto corrente tradizionale, e questa necessità di collegamento richiesta dall’Agenzia è un’autentica forzatura non prevista (e, francamente, priva di vantaggi ai fini dell’accertamento). Se in alcuni casi (es. Paypal utilizzato dal consumatore come strumento di pagamento) l’esistenza di un abbinamento diretto tra pagamento e addebito su carta di credito rende in effetti l’estratto conto lo strumento più semplice per dimostrare il pagamento, in altri (es. Satispay) il collegamento è labile e non esiste una corrispondenza biunivoca tra pagamento e addebito del conto corrente, visto che l’addebito o accredito settimanale serve a ripristinare il budget preimpostato nel “borsellino virtuale”; non c’è quindi una corrispondenza immediata tra il pagamento effettuato e il conto corrente.

In questo tipo di app “pretendere” la riconciliazione tra il movimento di addebito/accredito (che comprende tutti i movimenti della settimana) e il pagamento effettuato è una complicazione tanto inutile quanto significativa per chi ne fa un uso intensivo e per il commercialista/CAF che deve compilare il 730/Unico PF del contribuente (che, ricordiamolo, dovrà farsi remunerare per la complessità affrontata, prima o poi…). Ricordiamo che le app con funzionalità di “borsellino” nascono proprio per agevolare i piccoli pagamenti tra utenti (micropagamenti p2p) in sostituzione del contante.

Un esempio concreto

Facciamo un esempio (che non è assolutamente teorico): immaginiamo un non più giovane commercialista che pratichi calcio a 5 ogni giovedì con un gruppo di amici. Il nostro commercialista sarà frequentemente “vittima” incaricata della raccolta delle quote necessarie a pagare il campo; una parte significativa di queste quote verranno proprio raccolte tramite app per ridurre il problema dei resti (è più facile parare un rigore che aver le monete contate…) salvo poi saldare il campo necessariamente in contanti (sigh!). Di conseguenza il nostro soggetto si verrà a trovare con un saldo sull’app superiore al budget predefinito (ad esempio, 166,50 rispetto ad un budget di 150). Se poi, come purtroppo spesso capita, il giorno successivo il nostro “atleta” dovrà rivolgersi al fisioterapista per superare le conseguenze della sua attività ludico-sportiva, pagando 50 euro al professionista con l’app (nuovo saldo 116,50), il lunedì successivo l’addebito sul c/c, che dovrà riportare il saldo al budget predefinito di 150, ammonterà a 33,50 – da nessuna parte sul conto corrente si desume la somma di 50 euro pagati al fisioterapista. E se, per caso, quello stesso giovedì alla cena dopo il calcetto, uno o due commensali fossero privi di contanti e inviassero con l’app all’amico commercialista il necessario a pagare la loro parte di conto, probabilmente il lunedì dopo quest’ultimo invece di un addebito si troverà con accredito in conto corrente; sempre più difficile da riconciliare con l’esborso di 50 euro per la spesa sanitaria sostenuta.

L’esempio giocoso, dal tono volutamente leggero e con qualche velato riferimento personale, non tragga in inganno. Seguendo letteralmente le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate il lavoro necessario a garantire la deducibilità della spesa per il fisioterapista appare gravato di un peso francamente sproporzionato. È sensato che sia necessario ricostruire e riconciliare una serie di entrate ed uscite assolutamente legittime ma prive di qualunque interesse e rilevanza fiscale? Perché la ricevuta generata dall’app non deve essere sufficiente ad assicurare la detraibilità della spesa?

Conclusioni

La risposta ad interpello n. 230 parte bene, ammettendo tra gli strumenti di pagamento “tracciati” obbligatori in molti casi ai fini della detraibilità le app predisposte da Istituti di Moneta Elettronica, che sono soggetti vigilati dalla Banca d’Italia per le loro operazioni svolte in Italia. Chiude però molto male quando prescrive tout court il collegamento diretto al conto corrente richiedendo necessariamente la raccolta di inutile e complessa documentazione aggiuntiva ed un lavoro di riconciliazione non banale. Il tutto in un’ottica che francamente appare inutilmente burocratica e formalistica.

A nostro avviso, l’intento del legislatore nel richiedere la tracciabilità del pagamento di certi oneri non deriva dalla volontà di limitarne la detrazione fiscale al cittadino, bensì dall’opportunità, che riteniamo condivisibile, di incentivare la popolazione generale ad adottare strumenti di pagamento più moderni, superando l’attaccamento al contante che ci distingue da nazioni finanziariamente più evolute. In quest’ottica, sistemi nuovi, evoluti, più pratici ed economici da usare sono a parer nostro assolutamente da incentivare, e non da gravare di burocrazia che potrebbe solo dar forza a vecchi malcostumi che si vorrebbe invece contrastare.

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