il chiarimento

Pec, attenzione non è abolita: il suo ruolo nel 2019 (dopo il decreto semplificazioni)

Pubblicato il 16 Dic 2018

Giovanni Manca

consulente, Anorc

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Un comma dell’articolo 8 del Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” ha alimentato un dibattito sul futuro della PEC.

La discussione è nata per quanto stabilito nel comma 5 dove viene attuato un intervento legislativo in materia di posta elettronica certificata e specificamente sull’accreditamento e qualificazione dei servizi (articolo 29) e sulla PEC stessa (articolo 28).

Per comodità riportiamo di seguito il testo del comma:

 

  1. All’articolo 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, il comma 7 e’ sostituito dal seguente: «7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti l’Agenzia per l’Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le misure necessarie a garantire la conformità dei servizi di posta elettronica certificata di cui agli articoli 29 e 48 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE. A far data dall’entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, l’articolo 48 del decreto legislativo n. 82 del 2005 è abrogato.».

Prima di commentare il comma 5 è utile ricordare che nell’articolo 65, comma 7 si abrogava la PEC del correttivo al CAD (D.Lgs. 217/2017), adesso questo comma è interamente riformulato. Questa circostanza aveva già creato qualche perplessità ad inizio anno con l’entrata in vigore del CAD il 27 gennaio 2018.

Ma autorevoli giuristi avevano già sottolineato che questo non significava che la PEC non è più riconosciuta e quindi utilizzabile come veicolo legale di comunicazione tra i soggetti che la utilizzano. Questo perché la sua efficacia continua ad essere garantita, anche nei processi telematici, dall’articolo 6,  comma 1 del CAD.

Più recentemente, da fonti istituzionali si è appreso che l’abrogazione della PEC, in assenza delle Linee guida previste nell’appena citato articolo 6, comma 1 avrebbero portato alla non applicabilità di alcune fattispecie giuridiche della PEC e in particolare le notificazioni a mezzo posta.

E’ utile rileggere questo comma per avere evidenza di quanto appena descritto.

Art. 6 – Utilizzo del domicilio digitale

1.Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 4-quinquies. Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all’articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo. La data e l’ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.”

Il futuro della PEC

Appare chiara la volontà del Legislatore di abrogare la PEC perché sostituita negli effetti giuridici dal domicilio digitale. Risulta quindi un atto di “prudenza” normativa quello stabilito nel citato comma 4 magari a supporto della mancanza delle Linee guida citate a fine comma.

Appare invece particolarmente significativo quanto stabilito nel comma 5, poiché  si prevede la messa in opera di un DPCM che deve adottare “le misure necessarie a garantire la conformità dei servizi di posta elettronica certificata di cui agli articoli 29 e 48” del CAD al regolamento n. 910/2014 noto come eIDAS.

L’affermazione di necessità di garanzia alla conformità con eIDAS indica in modo evidente la volontà del Legislatore di individuare un percorso di migrazione tra la PEC verso i servizi qualificati ai sensi di eiDAS. Quando questo DPCM entrerà in vigore l’articolo 48 potrà essere abrogato.

Sulle ipotesi di attuazione organizzativa e tecnica abbiamo già scritto.

In un articolo successivo vengono descritte le architetture generali e i principi funzionali dei Servizi Elettronici di Recapito Certificato (SERC).

Pec (Posta elettronica certificata): cos’è, come ottenerla, obblighi e vantaggi

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