A seguito dei numerosi dubbi interpretativi, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito le prime indicazioni operative sull’obbligo introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 per gli amministratori di società di comunicare il proprio domicilio digitale, la Pec – posta elettronica certificata, al Registro delle Imprese. Tale obbligo rientra nel quadro delle misure volte a garantire maggiore trasparenza e digitalizzazione nelle comunicazioni tra le imprese e il sistema camerale.
La disposizione normativa, entrata in vigore il primo gennaio 2025, è nata con l’intento di garantire un canale di comunicazione diretto e certificato tra chi gestisce un’impresa e le autorità competenti, nonché con tutti i soggetti che abbiano interesse a entrare in contatto con gli amministratori delle società. Si tratta di un passo ulteriore nel processo di digitalizzazione del sistema imprenditoriale italiano, che si inserisce nel solco delle precedenti riforme in tema di obblighi di trasparenza per le imprese.
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Comunicazione della PEC per amministratori di società, le regole
La norma, introdotta dall’articolo 1, comma 860, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, modifica il Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, aggiungendo gli amministratori delle società al novero dei soggetti già obbligati alla comunicazione di un domicilio digitale. La portata applicativa della norma è ampia e coinvolge tutte le imprese costituite in forma societaria, indipendentemente dalla loro dimensione o dalla forma giuridica adottata, comprendendo sia le società di persone che quelle di capitali che esercitano una attività imprenditoriale.
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Un tema di particolare interesse riguarda le reti di impresa: qualora queste abbiano un fondo patrimoniale comune e svolgano attività commerciale con i terzi, saranno soggette all’obbligo di comunicazione della PEC dei propri amministratori.
Termini per l’adempimento e modalità operative
Dal punto di vista operativo, le imprese costituite dal primo gennaio 2025 dovranno adempiere all’obbligo contestualmente alla loro iscrizione nel Registro delle Imprese, mentre per quelle già esistenti è stato concesso un termine di adeguamento fino al 30 giugno 2025. Ogni amministratore dovrà fornire un proprio indirizzo PEC, che non potrà coincidere con quello della società.
La ratio di questa previsione è chiara: garantire che ogni amministratore possa essere raggiunto direttamente per questioni che lo riguardano in quanto soggetto investito di un potere gestorio, evitando che le comunicazioni si disperdano all’interno delle strutture aziendali. L’obbligo si estende a tutti gli amministratori, indipendentemente dalla forma dell’organo di gestione: ciò significa che, in caso di consiglio di amministrazione, ogni singolo consigliere dovrà disporre di una propria PEC e comunicarla al Registro delle Imprese. Particolare attenzione va riservata ai liquidatori, i quali, pur assumendo un ruolo diverso rispetto agli amministratori ordinari, sono anch’essi soggetti all’obbligo, in quanto titolari della gestione della fase di scioglimento e cessazione dell’attività societaria.
Conseguenze del mancato adempimento e regime sanzionatorio
Sul piano sanzionatorio, il mancato adempimento non passa inosservato. La Camera di Commercio competente, in caso di presentazione di una domanda di iscrizione o di nomina di un amministratore priva della comunicazione della relativa PEC, è tenuta a sospendere l’istruttoria, concedendo un termine massimo di trenta giorni per la regolarizzazione. Qualora l’impresa non ottemperi entro questo termine, la domanda sarà rigettata.
A ciò si aggiunge la possibile applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 2630 del Codice Civile, con importi che vanno da 103 a 1.032 euro, ridotti a un terzo nel caso in cui l’adempimento avvenga entro trenta giorni dalla scadenza del termine. Nonostante la legge non introduca esplicitamente una nuova fattispecie sanzionatoria, l’obbligo rientra nel più generale quadro di doveri informativi previsti per le imprese e per gli amministratori, la cui violazione comporta le conseguenze tipiche delle omissioni in materia di comunicazioni al Registro delle Imprese.
Implicazioni pratiche e prospettive future
Dal punto di vista pratico, questa misura impone una riorganizzazione delle procedure aziendali. Le società dovranno assicurarsi che ogni amministratore disponga di un domicilio digitale attivo e che sia registrato correttamente presso la Camera di Commercio competente. Per coloro che ricoprono incarichi in più società, sarà possibile utilizzare il medesimo indirizzo PEC per tutte le imprese di cui si è amministratori, oppure scegliere di adottare indirizzi diversi per ciascuna società. Resta invece preclusa la possibilità di utilizzare l’indirizzo PEC della società anche per l’amministratore, poiché ciò vanificherebbe la finalità della norma, che mira a garantire la possibilità di contattare direttamente la persona fisica.
Pec obbligatoria per amministratori di società, gli obiettivi
In definitiva, questa novità normativa introduce un ulteriore tassello nel percorso di digitalizzazione e trasparenza delle imprese italiane, con l’intento di rendere più efficiente la comunicazione tra le autorità e chi ha effettivi poteri decisionali all’interno delle società. Se da un lato rappresenta un nuovo onere burocratico per gli amministratori, dall’altro offre una maggiore certezza e affidabilità nei rapporti giuridici e commerciali.
Per il momento, il consiglio per gli amministratori è chiaro: attivarsi per mettersi in regola quanto prima, evitando inutili complicazioni e possibili sanzioni.