I dati comunicati periodicamente all’AgID dai gestori dei servizi di PEC confermano che sempre più comunicazioni vengono trasmesse avvalendosi della posta elettronica certificata, non solo in quanto richiesta obbligatoriamente per imprese, professionisti e pubblica amministrazione, ma anche in considerazione del crescente utilizzo da parte dei privati.
Il rilievo assunto da questo strumento è anzi riscontrabile in una duplice direzione: da un lato, la recentissima riforma del processo civile ha attribuito un’assoluta centralità allo strumento allo scopo di dare attuazione all’obiettivo rendere la giustizia sempre più telematica, dall’altro, si sta assistendo all’affermazione di un sistema di comunicazione valido e riconosciuto a livello europeo plasmato proprio sulla nostra PEC.
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Verso la PEC europea
La posta elettronica certificata è un’invenzione tutta italiana ed è stata introdotta nell’ordinamento dal D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68. Complici alcune difficoltà iniziali connesse all’operatività dello strumento, la relativa diffusione è rimasta a lungo all’interno dei nostri confini, posto che per poter attribuire alle comunicazioni l’efficacia vista sopra, è necessario che ne siano dotati tanto il mittente quanto il destinatario.
Fermo restando, per completezza, soluzioni similari alla PEC adottate da Svizzera, Germania e Hong Kong, a distanza di oltre quindici anni, l’approvazione del nuovo standard emanato dall’European Telecommunications Standards Institute (“ETSI”) – l’organismo internazionale a cui compete la pubblicazione di standard tecnici relativi al settore delle telecomunicazioni – ha reso effettiva la creazione di una PEC valida in tutta l’Unione Europea, assicurando quindi interoperabilità e certezza della trasmissione delle comunicazioni intracomunitarie.
I requisiti eIDAS
Rispondendo ai requisiti dettati dal Regolamento europeo 23 luglio 2014 n. 910 “eIDAS” per i sistemi elettronici di recapito qualificato certificato (SERCQ) il passaggio dalla PEC alla PEC europea è attuato mediante la conformità dello strumento di comunicazione al nuovo standard ETSI EN 319 532-4, che ha introdotto nuovi livelli di sicurezza, anche allo scopo di contrastare e ridurre i cybercrime.
Infatti, accanto alla certezza dell’invio e della consegna delle comunicazioni, anche in termini di attestazione di data e ora, attraverso l’intermediazione di soggetti gestori abilitati, per riconoscere efficacia giuridica alla posta elettronica certificata a livello europeo, è richiesta anche la certezza sull’identità di mittente e destinatario, garantita da particolari strumenti di autenticazione.
Le notificazioni a mezzo PEC dopo la Riforma Cartabia
Con la riforma del processo civile, introdotta dal D. Lgs. n. 149/2022 di attuazione della Legge delega n. 206/2021, cosiddetta “Riforma Cartabia”, anche la materia delle notificazioni civili è stata profondamente innovata attribuendo centralità alla PEC.
La Legge n. 53/1994, che disciplina le “Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali” e già prevedeva la notifica a mezzo PEC, è stata infatti integrata tenuto anche conto della disciplina introdotta dal Regolamento eIDAS.
In particolare, il nuovo art. 3-ter, impone agli avvocati di effettuare la notifica telematica degli atti a partire dal 28/02/2023 nei confronti di tutti i soggetti che hanno eletto un domicilio digitale, quindi un indirizzo elettronico presso un servizio PEC, ovvero un SERCQ come definito dal Regolamento eIDAS aventi valore legale.
Ciò significa che la notifica tramite posta elettronica certificata o tramite SERCQ è obbligatoria non solo quando il destinatario è obbligato per legge a munirsi di domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi – si pensi ai soggetti iscritti nel Registro delle Imprese o in albi professionali – ma anche quando il destinatario abbia eletto facoltativamente il proprio domicilio digitale e lo stesso è risultante dall’INAD, ossia dall’indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, che si affianca all’INI-PEC, agevolando la notifica.
La notifica degli atti secondo le modalità ordinarie è quindi ora uno strumento residuale, a cui è ora possibile ricorrere solo in caso di esito negativo della notifica telematica.
Analogo obbligo di ricorrere agli strumenti telematici riguarda anche gli Ufficiali Giudiziari per la notifica degli atti ai sensi del nuovo art. 149 bis c.p.c..
Conclusione
In conclusione, è possibile osservare che la valorizzazione della PEC, sia a livello europeo che nei settori del nostro ordinamento, pone un altro tassello a quel processo di dematerializzazione che sta interessando la società a livello globale, con riflessi non indifferenti anche verso tematiche sensibili quali la sostenibilità e la tutela dell’ambiente in ottica di riduzione dei consumi, degli spostamenti e quindi anche dell’inquinamento, come chiarito anche dall’AGID.