L’aggiornamento 2021-2023 del Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione, rinsalda l’attenzione sulla realizzazione delle azioni previste e sul monitoraggio dei risultati raggiunti nel conseguimento degli obiettivi predefiniti. Il Piano è stato approvato con Decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale del 24 febbraio 2022.
Per migliorare l’applicabilità dei diritti di cittadinanza digitale e promuovere l’innalzamento del livello di qualità dei servizi pubblici e fiduciari in digitale, è stato introdotto l’art. 18 bis nel CAD, riguardante la violazione degli obblighi di transizione digitale.
Piano triennale Agid 2021-2023, Mochi (FPA): “Qualche buona novità, ma molti rinvii”
Piano triennale, gli obiettivi dell’aggiornamento
Le tecnologie digitali sono oggi una componente fondamentale della quotidianità dei cittadini e delle imprese. A partire dal 2020, la pandemia ha accelerato il processo di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione (PA). Il Piano triennale per l’informatica nella PA è uno strumento essenziale per promuovere la trasformazione digitale del Paese e, in particolare, quella della PA.
Il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione è il frutto della cooperazione tra l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale. L’aggiornamento 2021 – 2023 del Piano triennale
- consolida l’attenzione sulla realizzazione delle azioni previste e sul monitoraggio dei risultati;
- introduce alcuni elementi di novità connessi all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e alla vigilanza sugli obblighi di trasformazione digitale della PA.
L’aggiornamento 2021-2023 del Piano rappresenta la naturale evoluzione dei tre Piani precedenti. La prima edizione del Piano triennale (2017-2019) poneva l’accento sulla introduzione del Modello strategico dell’informatica nella PA; la seconda edizione (2019-2021) si proponeva di dettagliare l’implementazione del modello; la terza edizione del Piano triennale 2020-2022 era focalizzata sulla realizzazione delle azioni previste e sul monitoraggio dei risultati.
La strategia dell’aggiornamento 2021-2023 del Piano triennale è volta a:
- favorire lo sviluppo di una società digitale, nella quale i servizi mettono al centro i cittadini e le imprese, attraverso la digitalizzazione della PA che costituisce il motore di sviluppo per l’intero Paese,
- promuovere lo sviluppo sostenibile, inclusivo ed etico, attraverso l’innovazione e la digitalizzazione al servizio delle persone, delle comunità e dei territori, nel rispetto della sostenibilità ambientale,
- contribuire alla diffusione delle nuove tecnologie digitali nel tessuto produttivo italiano, incentivando la standardizzazione, l’innovazione e la sperimentazione nell’àmbito dei servizi pubblici.
Il legame con il PNRR
In considerazione del mutato contesto legato all’attuazione del PNRR in materia di trasformazione digitale, a differenza di quanto accaduto per le precedenti edizioni, il documento è stato notificato alla Commissione UE. Le novità già previste dalla programmazione comunitaria sono accompagnate dalla forte spinta del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che, grazie ai fondi del Next Generation Europe EU (NGEU), prevede un’azione ingente di investimento (oltre 190 miliardi di euro) in risposta alla crisi pandemica. Il PNRR si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo tra cui quello della digitalizzazione e innovazione e prevede, in particolare, una componente denominata “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA” (con investimenti pari a 9,72 miliardi di euro).
Questa misura contribuirà in maniera determinante a supportare la strategia di digitalizzazione già in atto, erogando finanziamenti per progetti specifici, che dovranno necessariamente essere concepiti in armonia con le disposizioni del CAD e di tutte le altre normative e linee guida pubblicate. In quest’ottica, la Commissione UE nella Comunicazione “Progettare il futuro digitale dell’Europa” ha disposto che circa il 25 per cento della spesa complessiva del PNRR sia rivolta a investimenti e riforme nel digitale, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni digitali sintetizzate dall’Indice di digitalizzazione dell’economia e della società (DESI). La quota di investimento più rilevante è rappresentata da “Digitalizzazione PA” alla quale sono destinati 6,14 Mld: all’interno di questa misura rientrano diversi investimenti che riguardano alcune delle tematiche affrontate dall’aggiornamento del Piano triennale.
Gli impatti
L’impostazione scelta a livello comunitario ha conseguentemente prodotto una decisa accelerazione anche a livello nazionale. A livello nazionale, la Strategia Italia digitale 2026 pone l’attenzione, da un lato, sulle infrastrutture digitali e la connettività a banda ultra-larga e, dall’altro, sugli interventi volti a trasformare la PA in chiave digitale. In particolare, la Strategia Italia digitale 2026 prevede due assi principali di intervento e cinque obiettivi, fissando specifici target da raggiungere entro il 2026.
Il primo asse riguarda le infrastrutture digitali e la connettività a banda ultra-larga. Il secondo riguarda tutti quegli interventi volti a trasformare la PA in chiave digitale. Gli interventi mirano a mettere l’Italia nel gruppo di testa in Europa nel 2026 rispetto a: diffusione dell’identità digitale, riduzione del gap di competenze digitali, incremento dell’uso dei servizi in cloud da parte della PA, crescita dell’erogazione dei servizi digitali essenziali erogati online, completamento delle reti a banda ultra-larga su tutto il territorio nazionale. All’interno di questa rinnovata cornice, si inserisce il Piano triennale che rappresenta il documento che declina operativamente la strategia per la trasformazione digitale della PA.
I principi dell’aggiornamento 2021-2023 del Piano triennale
I princìpi guida dell’aggiornamento 2021-2023 del Piano triennale possono essere così sintetizzati:
- digital&mobile first per i servizi: i servizi devono essere accessibili in via esclusiva con sistemi di identità digitale definiti dalla normativa, assicurando almeno l’accesso tramite SPID;
- cloud first (cloud come prima opzione): le PA, in fase di definizione di un nuovo progetto e di sviluppo di nuovi servizi, adottano primariamente il paradigma “cloud”, tenendo conto della necessità di prevenire il rischio di “lock-in”;
- servizi inclusivi e accessibili: i servizi devono venire incontro alle diverse esigenze delle persone e dei singoli territori e devono essere interoperabili by design, in modo da poter funzionare in modalità integrata e senza interruzioni in tutto il mercato unico, esponendo le opportune API;
- sicurezza e privacy by design: i servizi digitali devono essere progettati ed erogati in modo sicuro e devono garantire la protezione dei dati personali;
- user-centric, data driven e agile: le PA sviluppano i servizi digitali, prevedendo modalità agili di miglioramento continuo, partendo dall’esperienza dell’utente e basandosi sulla continua misurazione di prestazioni e utilizzo e rendono disponibili a livello transfrontaliero i servizi pubblici digitali rilevanti, secondo il principio transfrontaliero “by design”;
- once only: le PA devono evitare di chiedere ai cittadini e alle imprese informazioni già fornite;
- dati pubblici un bene comune: il patrimonio informativo della PA è un bene fondamentale per lo sviluppo del Paese e deve essere valorizzato e reso disponibile ai cittadini e alle imprese, in forma aperta e interoperabile;
- codice aperto: le PA devono prediligere l’utilizzo di software con codice aperto e, nel caso di software sviluppato per loro conto, deve essere reso disponibile il codice sorgente.
La struttura dell’aggiornamento
La struttura dell’aggiornamento 2021-2023 del Piano triennale presenta una suddivisione in tre parti:
- Parte I – Il piano triennale: composta da un’introduzione, seguita dalla descrizione della strategia e un approfondimento sui principi guida dell’Agenzia.
- Parte II – Le componenti tecnologiche: suddivisa in 6 capitoli corrispondenti ai livelli rappresentati nel Modello strategico.
- Parte III – La governance: suddivisa in 3 capitoli che descrivono la governance da attuare per la trasformazione digitale del Paese e le azioni in carico alle amministrazioni.
Il modello standard “Format PT”
Nel corso del 2021, l’AGID, attraverso un percorso di co-progettazione con un gruppo pilota di amministrazioni centrali e locali, ha definito un modello standard per la redazione del Piano Triennale per l’informatica da parte delle PA, denominato “Format PT”. La predisposizione del Format PT risponde, da un lato, al compito istituzionale dell’Agenzia di programmazione e coordinamento delle attività delle PA mediante la redazione e la successiva verifica dell’attuazione del Piano triennale (di cui all’art. 14 bis del CAD) e, dall’altro, all’esigenza di supportare le PA attraverso la predisposizione di uno strumento che possa facilitare la redazione del Piano ICT di ciascuna PA.
Attraverso il Format PT, infatti, è possibile:
- uniformare e rendere omogenei i Piani triennali ICT delle diverse PA e il Piano triennale AGID;
- facilitare le attività di redazione del Piano di ciascuna PA.
Sanzioni, cosa cambia
Nella prospettiva di affrontare con efficacia le nuove sfide digitali e per garantirne un adeguato monitoraggio, con il cosiddetto Decreto semplificazioni bis (d.l. n. 77/2021 come convertito con l. n. 108/2021) il Legislatore ha dato un ulteriore forte impulso al processo di trasformazione digitale della PA. Il c.d. Decreto semplificazioni bis contiene un corposo numero di norme volte, in particolare, ad accelerare il processo di digitalizzazione dei rapporti tra cittadini e PA, a privilegiare l’utilizzo della comunicazione telematica e a semplificare l’accesso e l’utilizzo di dati pubblici. Per migliorare l’applicabilità dei diritti di cittadinanza digitale e promuovere l’innalzamento del livello di qualità dei servizi pubblici e fiduciari in digitale, è stato introdotto l’art. 18 bis nel CAD, riguardante la violazione degli obblighi di transizione digitale.
I nuovi poteri di Agid
La predetta norma attribuisce all’AGID nuovi poteri di vigilanza, di verifica, di controllo e di monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del CAD e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della PA, comprese quelle contenute nel Piano triennale. L’AGID procede, d’ufficio ovvero su segnalazione del difensore civico digitale, all’accertamento delle relative violazioni da parte dei soggetti di cui all’art. 2 co. 2 CAD. Nell’esercizio di tali poteri, l’AGID richiede e acquisisce presso i soggetti di cui all’art. 2 co. 2 CAD, dati, documenti e ogni altra informazione strumentale e necessaria. La mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al secondo periodo ovvero la trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri è punita ai sensi del co. 5 art. 18 bis CAD, con applicazione della sanzione ivi prevista ridotta della metà.
L’AGID, quando dagli elementi acquisiti risulta che sono state commesse una o più violazioni delle disposizioni di cui al co. 1 art. 18 bis CAD, procede alla contestazione nei confronti del trasgressore, assegnandogli un termine perentorio per inviare scritti difensivi e documentazione e per chiedere di essere sentito (co. 2 art. 18 bis CAD).
L’AGID, ove accerti la sussistenza delle violazioni contestate, assegna al trasgressore un congruo termine perentorio, proporzionato rispetto al tipo e alla gravità della violazione, per conformare la condotta agli obblighi previsti dalla normativa vigente, segnalando le violazioni all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione, nonché ai competenti organismi indipendenti di valutazione (co. 3 art. 18 bis CAD). L’AGID pubblica le predette segnalazioni su apposita area del proprio sito internet istituzionale (co. 3 art. 18 bis CAD). Le violazioni accertate dall’AGID rilevano ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comportano responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli artt. 21 e 55 d.lgs n. 165/2001. Resta fermo quanto previsto dagli artt. 13 bis, 50, 50 ter, 64 bis, comma 1 quinquies, CAD e dall’art. 33 septies d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, l. n. 221/2012 (co. 4 art. 18 bis CAD).
A quanto ammontano le sanzioni
In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al comma 1, ultimo periodo, ovvero di trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri, nonché di violazione degli obblighi previsti dagli artt. 5, 7, co. 3, 41, co. 2 e 2-bis, 43, co. 1 bis, 50, co. 3 ter, 50 ter, co. 5, 64, co. 3 bis, 64 bis CAD, dall’art. 65, co. 1, d.lgs n. 217/2017 e dall’art. 33 septies, co. 4, d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, l. n. 221/2012, ove il soggetto di cui all’art. 2, co. 2, CAD non ottemperi all’obbligo di conformare la condotta nel termine di cui al co. 3 art. 18 bis CAD, l’AGID irroga la sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo di euro 10.000 e nel massimo di euro 100.000 (co. 5 art. 18 bis CAD).
Si applica, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689 (co. 5 art. 18 bis CAD).
I proventi delle sanzioni sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze a favore per il 50 per cento dell’AGID e per la restante parte al Fondo di cui all’art. 239 d.l. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, l. n. 77/2020 (co. 5 art. 18 bis CAD).
Contestualmente all’irrogazione della sanzione nei casi di violazione delle norme specificamente indicate al comma 5, nonché di violazione degli obblighi di cui all’articolo 13-bis, comma 4, l’AgID segnala la violazione alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale (che, ricevuta la segnalazione), diffida ulteriormente il soggetto responsabile a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente entro un congruo termine perentorio, proporzionato al tipo e alla gravità della violazione, avvisandolo che, in caso di inottemperanza, potranno essere esercitati i poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, valutata la gravità della violazione, può nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in sostituzione (co. 6 art. 18 bis CAD). A tale Commissario ad acta non spettano compensi, indennità o rimborsi.
Nel caso di inerzia o ritardi riguardanti amministrazioni locali, si procede all’esercizio del potere sostitutivo di cui agli artt. 117, co. 5, e 120, co. 2, della Costituzione, ai sensi dell’art. 8 l. n. 131/2003 (co. 6 art. 18 bis CAD). L’AGID, con proprio regolamento, disciplina le procedure di contestazione, accertamento, segnalazione e irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui alla presente disposizione (co. 7 art. 18 bis CAD).