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Piattaforma notifiche digitali, come funziona il meccanismo di avviso delle PA

Resta solo da completare la fase di test con l’onboarding delle PA interessate, poi la PND – Piattaforma notifiche digitali degli atti pubblici si concretizzerà: vediamo il meccanismo di funzionamento della piattaforma e quali sono i documenti coinvolti nel processo oltre a quelli esclusi

Pubblicato il 13 Giu 2022

Alessandro Mastromatteo

Avvocato, Studio Legale Tributario Santacroce & Partners

Pec europea

Con la pubblicazione delle regole operative per il funzionamento della Piattaforma Digitale Notifiche – PND, resta solo da completare la fase di test con onboarding delle amministrazioni interessate affinché possa finalmente realizzarsi la notifica di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni in formato elettronico e con modalità esclusivamente telematiche, inviando gli stessi documenti al domicilio digitale dei destinatari.

Il meccanismo garantirà l’invio degli atti amministrativi attribuendo loro pieno valore legale, ma soprattutto assicurando la realizzazione di modalità di consegna più semplici, sicuri e tali da attribuire certezza circa il perfezionamento della notifica nonché data certa all’avvenuto adempimento, puntando in definitiva ad eliminare le raccomandate cartacee e riducendo in questo modo costi ed adempimenti, sia in capo all’amministrazione pubbliche che a cittadini e imprese, oltre che limitando potenziali contenziosi alimentati da potenziali vizi della notifica stessa.

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Come funziona la notifica digitale

Nel dettaglio, il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Trasformazione Digitale datato 8 febbraio 2002, n. 58, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno scorso ed in vigore dal prossimo 21 giugno, costituisce attuazione della norma primaria contenente il regolamento del particolare meccanismo di notifica attraverso la PND, dettato dall’articolo 26 del decreto-legge semplificazioni n. 76 del 2020. La notifica digitale verrà infatti realizzata attraverso una piattaforma tecnologica su cui le pubbliche amministrazioni potranno “caricare” le proprie comunicazioni accessibili per cittadini ed imprese anche dal proprio cellulare.

I vantaggi della PND

Di primario interesse rilevare come l’adesione alla PND non risulta al momento essere prevista come obbligatoria: è indubbio tuttavia come, anche alla luce delle misure con cui verrà data concretamente attuazione al PNRR, potrebbero essere introdotte disposizioni funzionali a sviluppare tali modalità di trasmissione in via non più opzionale. Ad ogni modo, al di là dell’introduzione di un vincolo in tal senso, non dovrebbero essere sottovalutati i vantaggi indiretti derivanti dall’adesione a tale piattaforma, anche dal punto di vista dei destinatari degli atti amministrativi.

Avere la certezza di quando un documento, non necessariamente impositivo, è stato ricevuto, determinare la decorrenza dell’avvio di una procedura comunicata dall’amministrazione, verificare il rispetto delle tempistiche previste per legge, rappresentano alcuni degli elementi da valutare attentamente per procedere all’adesione, mirando a perseguire quella trasparenza biunivoca nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

Quali atti non possono essere notificati via PND

Oggetto di notifica digitale tramite piattaforma possono essere atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni delle pubbliche amministrazioni ad eccezione degli atti del processo civile e penale, per l’applicazione di misure di prevenzione, amministrativo, tributario e contabile, nonché i provvedimenti e le comunicazioni ad essi connessi. Non possono essere notificati con tale modalità neppure gli atti delle procedure di espropriazione forzata, a meno che non si tratti degli avvisi contenenti l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo, per il caso di inutile decorso del termine decorrente dalla notifica della cartella di pagamento e delle comunicazioni preventive trasmesse all’agente della riscossione al proprietario dell’immobile con l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta ipoteca sugli immobili del debitore.

Non possono essere notificati neppure gli atti dei procedimenti di competenza delle autorità provinciali di pubblica sicurezza relativi a pubbliche manifestazioni, misure di prevenzione personali e patrimoniali, autorizzazioni e altri provvedimenti a contenuto abilitativo, soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri e dei cittadini dell’Unione europea, o comunque gli atti di ogni altro procedimento a carattere preventivo in materia di pubblica sicurezza, nonché i provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi.

Le regole operative

Il controllo e la gestione della piattaforma delle notifiche digitali sono attribuiti a PagoPA S.p.A. la quale ne affida, in tutto o in parte, lo sviluppo a Poste Italiane S.p.A. e cioè all’attuale fornitore del servizio postale universale su tutto il territorio nazionale. Cittadini e imprese, residenti o con sede legale in Italia o che risiedono all’estero ma dispongono di un codice fiscale, nonché i loro delegati possono aderire alla piattaforma ed accedervi tramite le proprie credenziali SPID oppure con la CIE – Carta di Identità Elettronica. L’accesso potrà essere realizzato da qualsiasi dispositivo, compreso gli apparecchi cellulari attraverso l’applicazione IO e cioè il punto di accesso telematico ai servizi pubblici anch’esso gestito da PagoPA S.p.A..

I soggetti coinvolti

Nel processo di notifica intervengono tre soggetti, e cioè l’ente, il gestore della piattaforma e il destinatario. Più nel dettaglio, ed in attesa della individuazione del termine a decorrere dal quale si potrà accedere alla piattaforma una volta terminati i test e le prove tecniche di funzionamento, le amministrazioni interessate, in alternativa alle modalità di notifica tradizionali, possono rendere disponibili telematicamente ai destinatari i corrispondenti documenti informatici. In particolare, le amministrazioni, dopo avere elaborato l’avviso, l’atto o la comunicazione da notificare ed avere effettuato l’accesso alla piattaforma utilizzando le credenziali ottenute in sede di adesione, caricano il documento telematico stesso rendendolo disponibile telematicamente garantendo l’attestazione di conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni.

Il gestore a questo punto rilascia e rende disponibile sulla piattaforma un attestato opponibile a terzi, contenente data e ora di avvenuto caricamento del documento: la notifica si intende a questo punto perfezionata. Il gestore della piattaforma rende a sua volta disponibili i documenti ai destinatari, ai quali assicura l’accesso alla piattaforma, personalmente o mediante delegati, al fine di reperire, consultare ed acquisire i documenti informatici a loro destinati.

Come avviene la notifica

A tal fine per ogni atto, provvedimento, avviso o comunicazione oggetto di notificazione attraverso la piattaforma, il gestore invia al destinatario un avviso di avvenuta ricezione, comunicando l’esistenza e l’identificativo univoco della notificazione – IUN, oltre alle modalità di accesso alla piattaforma e di acquisizione del documento oggetto di notificazione. L’avviso di avvenuta ricezione è inviato (in formato elettronico, con modalità telematica) ai destinatari titolari di un indirizzo di PEC o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Verrà inoltre data notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione mediante lettera raccomandata. In caso invece di destinatari privi di un domicilio digitale, il gestore deve notificare l’avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo, a mezzo posta, indicando come accedere alla piattaforma e l’identificativo univoco della notificazione.

Se è stato comunicato un indirizzo email non certificato, un numero di telefono o un altro analogo recapito digitale diverso, il gestore invia un “avviso di cortesia” in modalità informatica, contenente le stesse informazioni dell’avviso di avvenuta ricezione. L’avviso di cortesia è reso disponibile anche tramite l’applicazione IO e cioè il punto di accesso di cui all’articolo 64-bis del Codice dell’amministrazione digitale. Per autenticarsi alla piattaforma occorre utilizzare il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese – SPID, oppure la Carta d’identità elettronica – CIE.

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