Dal 2024 scatta l’obbligo per i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia di trasmissione delle informazioni fiscali: è importante capire cosa cambierà, per adeguarsi alle nuove disposizioni. Vediamo cosa fare per essere in regola.
Obbligo trasmissione informazioni fiscali, le norme
Con la pubblicazione del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n 406671 del 20 novembre sono state fornite le disposizioni attuative del decreto legislativo n. 32 del 1° marzo 2023 di recepimento della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021.
L’obbligo di comunicazione è posto a carico dei gestori di piattaforme digitali residenti in Italia (e, ad alcune condizioni, a carico dei gestori stranieri “non-Ue”), che dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi effettuate dagli utenti per mezzo dei loro siti.
La ragione di tale adempimento, ben illustrata nella direttiva (UE) 2021/514, scaturisce dalla circostanza che la progressiva digitalizzazione dell’economia ha dato luogo ad un numero crescente di situazioni complesse legate alla frode, all’evasione e all’elusione fiscali. Poiché la maggior parte dei redditi o delle basi imponibili dei venditori sulle piattaforme digitali transita a livello transfrontaliero, la comunicazione delle informazioni relative all’attività pertinente garantirebbe ulteriori risultati positivi se le informazioni pervenissero anche agli Stati membri che avrebbero diritto a tassare i proventi realizzati.
La cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli stati appartenenti alla UE è quindi condizione necessaria per evitare che tra le pieghe delle singole normative tributarie possano annidarsi fenomeni di evasione o di elusione.
La direttiva UE
Tra i “considerando” della direttiva UE sopra citata, si trovano le premesse che hanno generato l’adempimento in oggetto:
- Il corretto funzionamento del mercato interno esige che le norme per la comunicazione siano tanto efficienti quanto semplici. Preso atto delle difficoltà di individuare i fatti generatori dell’obbligazione tributaria relativamente alle attività commerciali rese con l’utilizzo dalle piattaforme digitali e tenendo conto anche dell’onere amministrativo supplementare che le amministrazioni fiscali dovrebbero sostenere in questi casi, è necessario imporre ai gestori delle piattaforme un obbligo di comunicazione. I gestori delle piattaforme sono nella posizione migliore per raccogliere e verificare le informazioni necessarie su tutti i venditori che operano e utilizzano una piattaforma digitale specifica;
- l’obbligo di comunicazione dovrebbe riguardare sia le attività transfrontaliere che quelle non transfrontaliere, al fine di garantire l’efficacia delle norme di comunicazione, il corretto funzionamento del mercato interno, la parità di condizioni e il principio di non discriminazione. Ad avviso del legislatore Europeo, tale applicazione delle norme di comunicazione ridurrebbe gli oneri amministrativi che gravano sulle piattaforme digitali;
- l’obbligo di comunicazione dovrebbe essere esteso anche ai gestori di piattaforme che svolgono attività commerciali nell’Unione ma che non sono ivi residenti a fini fiscali, né sono costituiti o gestiti, né hanno una stabile organizzazione in uno Stato membro. Ciò realizzerebbe parità di condizioni tra tutte le piattaforme digitali e rappresenterebbe un serio contrasto alla concorrenza sleale. Al fine, i gestori di piattaforme dovrebbero registrarsi e comunicare le informazioni richieste in un unico Stato membro per poter operare in tutto il mercato interno.
La riforma è stata attuata mediante modifica della direttiva 2011/16/UE.
Quali operazioni sono incluse
L’obbligo di comunicazione a carico dei gestori di piattaforme riguarda le operazioni relative ad attività di e-commerce, affitto di beni immobili, offerta di servizi personali e le attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.
Chi deve fare la comunicazione
Sono obbligati all’invio delle comunicazioni i soggetti gestori di piattaforma individuati dall’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, del decreto legislativo 32/2023, ossia
- i gestori di piattaforme residenti a fini fiscali in Italia o, se non hanno la residenza fiscale nel territorio dello Stato, che si trovino in una delle seguenti situazioni: sono costituiti, disciplinati o regolamentati secondo la legge dello Stato; abbiano la sede di direzione, compresa la sede di direzione effettiva, nel territorio dello Stato; abbiano ha una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e non è un gestore di piattaforma qualificato non-UE;
- gli FPO (Foreign Platform Operator), ossia i gestori di piattaforme che non sono residente a fini fiscali, non sono costituiti o gestiti, non hanno una stabile organizzazione in uno Stato Membro, non sono gestori di piattaforma qualificato non-UE, facilitano l’esecuzione di un’attività pertinente da parte di venditori oggetto di comunicazione o di un’attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili ubicati in uno Stato Membro.
Gestori di piattaforme che operano in più Paesi: scelta dello Stato membro
I gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione, qualificabili come tali in almeno un altro Stato Membro, informano l’Agenzia delle entrate della scelta relativa allo Stato Membro nel quale decidono di adempiere all’obbligo di comunicazione. Ai fini dell’esercizio di tale scelta essi si avvalgono delle funzionalità ad essi rese disponibili tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, fornendo i seguenti dati:
- Denominazione;
- Codice fiscale;
- Stati membri di residenza, ovvero gli ulteriori Stati membri, alternativamente: ai sensi della cui normativa è stato costituito, disciplinato o regolamentato; in cui si trova la sede di direzione, compresa la sede di direzione effettiva; in cui è situata la stabile organizzazione;
- NIF – Numero di Identificazione Fiscale, rilasciato da uno Stato Membro, se presente;
- Domicilio fiscale individuato ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- Stato Membro nel quale si è deciso di adempiere all’obbligo di comunicazione;
- Dichiarazione di aver provveduto a informare di tale scelta le Autorità Competenti degli altri Stati membri interessati.
Soggetti esonerati
Se vi sono più gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione alle medesime informazioni, ciascuno di essi è esonerato da tale obbligo se può provare che le stesse sono state comunicate da un altro gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione. Il gestore esonerato effettua in ogni caso una “Comunicazione di assenza di dati da comunicare” con le modalità definite al punto 8 del presente provvedimento, contenente le seguenti informazioni relative al gestore di piattaforma che assume l’obbligo di comunicazione:
- Stato Membro di residenza, come definito al punto 1.1. lettera d) del decreto legislativo 32/2023;
- NIF;
- Nome;
- Indirizzo
Soggetti esclusi
Restano fuori dall’obbligo di comunicazione sia i dati relativi ai grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero (quelli con oltre 2mila attività “pertinenti”), per i quali l’Amministrazione finanziaria dispone di altri flussi di dati, sia quelli relativi ai “piccoli inserzionisti” (venditori per i quali il gestore di piattaforma ha facilitato meno di 30 attività “pertinenti” e l’importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non è superiore a 2mila euro nell’anno).
Sono altresì esclusi dall’obbligo i gestori di piattaforma che, fin dall’inizio e su base annua, hanno dimostrato all’autorità competente, alla quale avrebbero altrimenti dovuto comunicare le informazioni richieste, che l’intero “modello di affari” della piattaforma da essi gestita è tale da non includere venditori oggetto di comunicazione. La identificazione dei venditori esclusi, a norma dell’articolo 3 del Decreto Legislativo 32/2021, è a cura e carico del gestore della piattaforma che per la verifica di ciò si avvale di informazioni pubblicamente disponibili o di una conferma da parte del venditore medesimo, ovvero dei dati di cui dispone. Il gestore esonerato effettua in ogni caso una “Comunicazione di assenza di dati da comunicare” utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. con file predisposti secondo il formato XML descritto nell’allegato n. 1 “Tracciato XML e schema XSD” al presente provvedimento2.
Quando effettuare la comunicazione
Entro il 31 gennaio 2024 i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e ad alcune condizioni i gestori stranieri “non-Ue” 3 (FPO), utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, dovranno comunicare i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti (“venditori”) attraverso i loro siti.
Successivamente, entro il mese di febbraio, l’agenzia condividerà queste informazioni con le autorità degli altri paesi Ue, in base allo Stato di residenza del venditore, ricevendo a sua volta quelle relative ai venditori (persone fisiche o giuridiche) residenti in Italia.
Come fare la trasmissione delle informazioni fiscali
I file telematici per la trasmissione dei dati dovranno essere predisposti secondo il formato XML descritto nell’allegato n. 1 “Tracciato XML e schema XSD” al provvedimento dell’ADE.
L’Agenzia delle Entrate si è riservata la possibilità di apportare “tempestivamente” modifiche ai tracciati record e alle istruzioni per la compilazione e la trasmissione dei dati “… al fine di migliorare le modalità di compilazione e di trasmissione dei dati da parte dei soggetti obbligati”; le modifiche potranno essere adottate mediante pubblicazione della versione aggiornata nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia