La legge 79/2022 che ha convertito il Decreto PNRR 2 introduce rilevanti cambiamenti in materia di PA e ricerca, ambiente, novità fiscali ma anche nell’ambito delle infrastrutture, dei beni culturali e della Giustizia. Ecco una panoramica per avere chiaro il quadro della situazione, in particolare ricordando alcune disposizioni tra quelle che vanno a modificare l’attività delle imprese e del cittadino, come il Portale del sommerso, il codice crisi d’impresa e le modifiche in materia di superbonus e sismabonus.
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PNRR 2, la fatturazione elettronica
Tra le disposizioni di natura fiscale è sicuramente importante quella dell’art. 18 che estende l’obbligo di fatturazione elettronica ai contribuenti forfettari e in regime di vantaggio e alle associazioni sportive dilettantistiche, in particolare:
- dal primo luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000,
- dal primo gennaio 2024 per i restanti soggetti.
Inoltre, nel primo trimestre di vigenza dell’obbligo (ovvero terzo trimestre del periodo d’imposta 2022) non si applicano sanzioni se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
L’obbligo di fatturazione elettronica per i regimi di vantaggio fa seguito alla Decisione di esecuzione (UE) 2021/2251 del Consiglio del 13 dicembre 2021, il quale ha esteso l’ambito applicativo della misura anche ai soggetti che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della direttiva 2006/112/CE.
Conseguenza non trascurabile è anche l’obbligo di comunicare le operazioni con soggetti non stabiliti in Italia ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e quindi , scatta l’obbligo di fatturazione elettronica per gli scambi di beni con San Marino.
Altra diretta conseguenza è la gestione dell’imposta di bollo di 2 euro quando il corrispettivo della fattura supero l’importo di 77,47.
Obbligo di accettare i pagamenti elettronici con Pos
Come già indicato in altri articoli, il governo ha anticipato l’entrata in vigore dal primo luglio 2022 della doppia sanzione per gli esercenti, artigiani e professionisti che non accettano pagamenti elettronici con il Pos, inizialmente prevista dal 1° gennaio 2023
A decorrere dal 01 luglio 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento, da parte di soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, si applica nei confronti degli stessi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.
Inoltre, nell’ulteriore esame del Decreto legge il Governo ha deciso Niente più vincoli sull’invio giornaliero dei dati sui pagamenti con il Pos. Nel secondo esame del Dl Pnrr 2, il Governo, al fine di combattere l’evasione fiscale, ha introdotto l’obbligo della trasmissione delle transazioni giornaliere pagate con moneta elettronica presso negozi, esercizi e studi.
Tutti i dati dei pagamenti effettuati andranno infatti trasmessi dagli intermediari che emettono carte e bancomat.
Dopo aver ricevuto questo flusso di informazioni, stimati in circa 7 miliardi di operazioni pagate con il Pos, l’Anagrafe tributaria dovrà confrontare questi dati con quelli relativi agli scontrini emessi al fine di riscontrare anomalie dalla mancata trasmissione di scontrini rispetto agli importi incassati con moneta elettronica.
Portale del sommerso
Sempre con il fine di rendere più efficace la programmazione dell’attività ispettiva e il monitoraggio del sommerso su tutto il territorio è stato disposto l’istituzione di un Portale unico del lavoro sommerso, “al fine di un’efficace programmazione dell’attività ispettiva nonché di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale“, all’interno del quale confluiranno tutte le risultanze dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell’INPS, dell’INAIL, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza.
Il Portale andrà a sostituire e integrare le banche dati dell’Ispettorato, di Inps e Inail.
Contrasto del fenomeno infortunistico
Così come indicato dallo stesso Governo, al fine di assicurare un’efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Decreto Legge prevede che l’INAIL promuova appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nell’esecuzione dei singoli interventi previsti dal PNRR. In particolare, la norma dispone che, tra gli altri, siano realizzati: programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati; progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l’altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l’abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata; sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi negli ambienti di lavoro, inclusi quelli da interferenze generate dalla presenza simultanea di lavorazioni multiple; iniziative congiunte di comunicazione e sviluppo della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Digitalizzazione delle PA
“Al fine di favorire maggiore efficienza e celerità d’azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza” sarà costituita una società ad hoc che sarà incaricata dello sviluppo, della manutenzione e della gestione di soluzioni software e di servizi informatici a favore dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e dell’Istituto Nazionale di Statistica (Istat), nonché della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’Agenzia Nazionale per la cybersicurezza nazionale (ACN) e delle altre pubbliche amministrazioni centrali.
La società si chiamerà 3-I S.p.A. e il capitale sociale sarà interamente sottoscritto e attribuito all’INPS, all’INAIL e all’Istat che danno appunto origine alla sigla dove le tre “i” sono quelle di INPS, INAIL e ISTAT.
Il consiglio di amministrazione della società sarà composto di cinque membri.
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Codice crisi d’impresa
L’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 si pone come obiettivo quello di riformare la materia delle procedure concorsuali e della crisi da sovraindebitamento, semplificando le norme attualmente vigenti e garantendo la certezza del diritto. L’articolato prevede tra le altre cose un modello processuale particolarmente celere, in cui non si parla più di fallimento ma di liquidazione giudiziale e in cui alla nozione di insolvenza si affianca quella di stato di crisi, inteso come probabilità di una futura insolvenza.
Lotteria degli scontrini
Al fine sempre di favorire l’utilizzo degli strumenti di pagamento e fatturazione elettronica nella conversione in legge del Decreto è stato radicalmente variato il funzionamento della lotteria degli scontrini.
In particolare, la norma individua nella persona fisica maggiorenne che effettua il pagamento elettronico per sé, per un membro del nucleo familiare o in forza di una rappresentanza, il soggetto che può partecipare all’estrazione. Inoltre, si riconosce la possibilità di disciplinare, con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, le modalità di svolgimento di lotterie degli scontrini, sia istantanee, sia differite, differenziate anche per le operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi.
Condizioni del bonus 110 per cento e sismabonus
Il comma 4-ter dell’articolo 18, inserito in sede di conversione in legge, specifica le condizioni e i termini per avvalersi della detrazione prevista al 110 per cento (cd. superbonus) per l’acquisto di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia con criteri antisismici ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (cd. sismabonus acquisti).
In particolare, per gli acquirenti delle unità immobiliari che alla data del 30 giugno 2022
- abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato;
- che abbiano versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d’imposta;
- che abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali;
- che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi e l’attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l’immobile sia accatastato almeno in categoria F/4,
l’atto definitivo di compravendita può essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre 2022.
Modifica modalità dell’Identità digitale
La Legge modifica anche le norme sull’identità digitale e l’identificazione elettronica, introducendo l’obbligo di verifica, da parte dei gestori dell’identità digitale accreditati, dei dati identificativi dei richiedenti, prima del rilascio dell’identità digitale a una persona fisica. Queste verifiche dovranno riguardare l’indirizzo di residenza o il domicilio, anche digitale. Si rendi necessario, quindi che le stesse siano fatte mediante consultazione gratuita dei dati disponibili presso l’Anagrafe nazionale della popolazione residente, anche tramite la Piattaforma Nazionale Digitale Dati. I controlli potranno essere svolti anche successivamente al rilascio dell’identità digitale, con cadenza almeno annuale, anche ai fini della verifica dell’esistenza in vita. Sarà il Direttore dell’AgID a chiarire le modalità con un apposito provvedimento.