Con il Decreto Ministeriale del 24 novembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del primo febbraio 2022, sono state integrate le risorse a sostegno dell’imprenditoria femminile nella misura di 400 milioni di euro provenienti dal PNRR.
Tali risorse sono state stanziate per la realizzazione dell’investimento 1.2 “Creazione di imprese femminili”, previsto nella Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 “Politiche per l’occupazione” del PNRR volto ad innalzare i livelli di partecipazione delle donne nel mercato del lavoro attraverso una strategia integrata di investimenti di carattere finanziario e di servizi di supporto.
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PNRR e imprenditoria femminile, le iniziative
Si punta a sostenere la presenza delle donne nel mercato del lavoro attraverso gli interventi:
- del Fondo impresa femminile (istituito dall’articolo 1, comma 97, L. 178/2020) per complessivi 160 milioni,
- della misura NITO-ON (Titolo I, Capo 01, D. Lgs. 185/2000, Decreto Interministeriale 4/12/2020) per complessivi 100 milioni,
- della misura Smart&Start Italia (Decreto MISE 24/09/2014 e successive modifiche e integrazioni) per complessivi 100 milioni.
Le rimanenti risorse pari a 40 milioni di euro saranno utilizzate per l’attuazione di misure di accompagnamento, monitoraggio e campagne di comunicazione.
Il coinvolgimento del Sud
Un importo pari almeno al 40% delle risorse stanziate è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
I requisiti
La gestione delle risorse destinate all’intervento 1.2 del PNRR viene affidata ad Invitalia previa stipula di un apposito accordo di finanziamento con il Ministero dello Sviluppo Economico. La valutazione per l’ammissibilità dei programmi di investimento e piani di impresa verrà effettuata dall’Agenzia nazione per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia in sede di istruttoria delle domande di agevolazione, sulla base dei criteri seguenti:
- rispetto del divieto di doppio finanziamento, per cui i programmi e piani di impresa non devono avere ottenuto un finanziamento per gli stessi costi a valere su altri programmi e strumenti dell’Unione europea;
- rispetto del principio sancito dall’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 di “non arrecare un danno significativo” (principio DNSH) contro l’ambiente;
- concorso al raggiungimento dell’obiettivo digitale;
- conformità alle ulteriori disposizioni nazionali ed europee di riferimento.
Tali criteri sono infatti richiamati esplicitamente nel PNRR che, in ragione delle sue peculiarità, impone il rispetto di specifici principi per garantire la piena e immediata compatibilità degli elementi amministrativi connessi alla selezione dei progetti con il quadro normativo di riferimento del Piano.
I prossimi step
Con riferimento al principio del contributo all’obiettivo digitale (cd. Tagging) di cui all’articolo 18, paragrafo 4, lettera f) del Regolamento UE 2021/241, secondo il quale i programmi finanziati con le risorse del PNRR dovranno presentare “una spiegazione del modo in cui le misure del piano per la ripresa e la resilienza dovrebbero contribuire alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono e che indichi se tali misure rappresentano un importo pari ad almeno il 20 % della dotazione totale del piano per la ripresa e la resilienza sulla base della metodologia per la marcatura digitale di cui all’allegato VII […] i coefficienti di sostegno per gli obiettivi digitali possono essere aumentati per gli investimenti individuali al fine di tener conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano l’impatto sugli obiettivi digitali”, il Decreto del 24 novembre 2021 demanda ad un successivo provvedimento ministeriale la specificazione delle modalità per assicurare che l’investimento 1.2 “Creazione di imprese femminili” contribuisca all’obiettivo digitale garantendo, in particolare il rispetto del “tagging” stimato pari al 40%.
LEGGI l’allegato VII Regolamento UE 2021-2024 – PDF
Saranno necessari successivi provvedimenti del MISE che forniranno le disposizioni di dettaglio in merito agli obblighi dei beneficiari e alle verifiche e monitoraggi spettanti ad Invitalia. Tali provvedimenti dovranno anche specificare le condizioni per il rispetto del principio DNSH, gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione dei dati nel sistema informativo, gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del Regolamento UE 2021/241.