L’Agenzia Entrate ha spinto il suo ambizioso processo di digitalizzazione con il progetto “Precompilata IVA”. Dal 13 settembre 2021, per 2 milioni di contribuenti è possibile accedere on line, all’interno del portale Fatture e corrispettivi, ai propri registri IVA precompilati dall’Agenzia con i dati delle operazioni effettuate dal primo luglio 2021.
Il progetto è stato accolto con molto scetticismo dalle categorie professionali. I dubbi non sono tanto legati al funzionamento della piattaforma web, quanto alla complessità del regime IVA che prevede numerosi casi particolari, soprattutto per quanto riguarda la detrazione dell’imposta sugli acquisti e l’obbligo di integrazione mediante l’emissione di un’altra fattura in formato elettronico.
Occorrerà quindi attendere la prova dei fatti per valutarne appieno la portata. La digitalizzazione dei processi fiscali rappresenta un’imperdibile occasione di semplificazione; ma non si deve correre l’errore di pretendere che “faccia i miracoli”. Solo affiancando allo sviluppo delle procedure digitali un concreto processo di semplificazione della normativa tributaria potranno essere raccolti frutti in tempi brevi evitando che l’innovazione si traduca solo in ulteriori adempimenti a carico di contribuenti e professionisti.
Precompilata IVA, l’iter normativo
È un progetto che parte da lontano: l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, modificato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 10 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 prevede che, a partire dalle operazioni IVA effettuate dal primo luglio 2021, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, in un’apposita sezione, le bozze dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto IVA e le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA.
Soggetti coinvolti ed esclusioni
Questa fase del progetto coinvolge, come anticipato, circa 2 milioni di contribuenti e riguarda gli anni d’imposta 2021 e 2022. Si tratta in particolare degli operatori residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione IVA con periodicità trimestrale, con esclusione di alcune categorie di operatori IVA:
- i soggetti che operano in particolari settori di attività per i quali sono previsti regimi speciali ai fini IVA (a titolo di esempio: editoria, vendita di beni usati, agenzie di viaggio);
- i soggetti che applicano l’IVA separatamente, per obbligo di legge o a seguito di opzione, per le diverse attività esercitate;
- i soggetti che aderiscono alla liquidazione dell’IVA di gruppo, o ancora partecipano a un gruppo IVA;
- i soggetti per i quali nell’anno di riferimento è stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa;
- le Pubbliche amministrazioni;
- i commercianti al minuto che trasmettono i corrispettivi senza distinzione per aliquote e ripartiscono l’ammontare in proporzione degli acquisti secondo il meccanismo della ventilazione IVA;
- gli operatori che trasmettono i corrispettivi per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per le cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici;
- i soggetti che erogano prestazioni sanitarie.
Come funziona
Gli operatori possono visualizzare e convalidare i dati, con o senza modifiche, e conseguentemente beneficiare dell’esonero dalla tenuta dei registri. A decorrere dalle operazioni IVA 2022, l’Agenzia Entrate metterà a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale IVA, dal 10 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento. Chi utilizzerà i registri IVA precompilati, convalidandoli con o senza modifiche, dal prossimo 6 novembre 2021 potrà inoltre accedere alla comunicazione delle liquidazioni periodiche (Lipe), elaborata in bozza dall’Agenzia Entrate per il trimestre di riferimento.
Le bozze dei registri IVA vengono elaborate in via continuativa dall’Agenzia, con riferimento a ciascun trimestre, utilizzando le seguenti informazioni:
- dati delle fatture elettroniche emesse, per le quali la data di consegna riportata nella ricevuta di consegna che lo SdI invia al trasmittente o la data di messa a disposizione in caso di impossibilità di recapito, riportata nella ricevuta di messa a disposizione che lo SdI invia al trasmittente, sia precedente al primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento;
- dati delle fatture elettroniche emesse verso la Pubblica Amministrazione ricevute dallo SdI, per le quali la data di ricezione riportata nella ricevuta di consegna o nella attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito che lo SdI invia al trasmittente sia antecedente al primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento;
- dati delle fatture elettroniche ricevute, che risultino consegnate al cessionario/committente in data antecedente al primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento;
- dati delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, per le quali la data di notifica dell’esito di avvenuta trasmissione all’Agenzia delle Entrate sia antecedente al primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.
L’Agenzia Entrate segnala inoltre la presenza di operazioni per le quali sia stata rilasciata una bolletta doganale nel mese di riferimento, affinché il soggetto IVA ne tenga conto in fase di modifica e integrazione delle bozze dei registri. Concorrono inoltre all’elaborazione delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (Lipe) e della dichiarazione annuale IVA le seguenti informazioni:
a) dati delle comunicazioni telematiche dei corrispettivi giornalieri;
b) dati delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche relative ai trimestri precedenti;
c) dati della dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta precedente.
Vantaggi della Precompilata IVA
Per gli operatori coinvolti dal progetto verrà meno l’obbligo di tenuta dei registri IVA, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nei casi in cui, direttamente o tramite intermediario, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, convalideranno, con o senza modifiche, le bozze dei registri IVA (delle fatture emesse e degli acquisti) predisposte dall’Agenzia delle Entrate.
Precompilata IVA 2021, il rischio che sia una semplificazione di facciata: luci e ombre
Il soggetto passivo IVA resterà obbligato alla tenuta dei registri IVA:
a) per tutte le mensilità successive all’ultimo trimestre convalidato o integrato, se la convalida o integrazione dei registri è interrotta nel corso del periodo d’imposta;
b) per tutte le mensilità precedenti al primo trimestre convalidato o integrato, se la convalida o integrazione dei registri è iniziata nel corso del periodo d’imposta;
c) fuori dai casi individuati ai punti a) e b), per tutto il periodo d’imposta, se la convalida o integrazione dei registri è iniziata nel corso dell’anno ed è interrotta prima del termine del periodo d’imposta.
Con riferimento al trimestre per il quale i registri sono convalidati, con o senza modifiche, l’Agenzia delle Entrate:
a) elabora la bozza della comunicazione della liquidazione periodica IVA;
b) metterà a disposizione la bozza del modello F24 per il pagamento delle somme risultanti dalla liquidazione trimestrale.
Inoltre, se la convalida o l’integrazione dei registri sarà effettuata con riferimento all’intero periodo d’imposta l’Agenzia Entrate elaborerà la bozza della dichiarazione annuale IVA e metterà a disposizione anche la bozza del modello F24 per il pagamento delle somme risultanti dalla dichiarazione annuale.
La procedura web
L’accesso alla procedura avviene dal Portale Fatture e corrispettivi. Dopo l’autenticazione i registri precompilati sono visualizzabili tramite un applicativo web dedicato. Nella fase iniziale sono a disposizione 2 delle 4 sezioni:
- la sezione “Profilo soggetto IVA”, in cui gli operatori possono verificare i loro dati anagrafici, l’appartenenza o meno alla platea e la percentuale soggettiva di detraibilità,
- e la sezione “Registri IVA mensili”, in cui è possibile visualizzare, modificare, integrare, convalidare ed estrarre i dati delle bozze dei registri IVA precompilati.
Da metà ottobre 2021 si aggiungerà anche la sezione delle “Liquidazioni IVA periodiche precompilate (Lipe)”; dal 6 novembre 2021 sarà disponibile la liquidazione del terzo trimestre dell’anno in corso e che consentirà di estrarre le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, modificare e integrare i dati proposti, inviare la comunicazione ed effettuare il pagamento dell’IVA a debito.
Soltanto dal 2023 si attiverà anche la sezione dedicata alla “dichiarazione annuale IVA” all’interno della quale gli operatori, oltre che visualizzare la bozza della dichiarazione annuale IVA precompilata, che potranno modificare, integrare ed inviare, troveranno e potranno modificare e inviare anche il modello F24 correlato alla dichiarazione stessa.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia Entrate, ha di recente pubblicato dei chiarimenti nella sezione “Assistenza On Line” del portale “Fatture e Corrispettivi”, ed ha precisato che i soggetti passivi che non procederanno a integrare elettronicamente via SdI con aliquota IVA e imposta le fatture ricevute per operazioni soggette a reverse charge interno (N6), non potranno inserire manualmente detta annotazione nei registri IVA delle vendite e degli acquisti. Pertanto, nel caso in cui si decida di procedere all’integrazione dell’imposta con le modalità tradizionali è impossibile utilizzare i registri IVA precompilati.
Si ricorda che l’integrazione “elettronica” viene effettuata mediante generazione e invio di un file XML contraddistinto dal codice TD16; viene così automaticamente riportata mediante annotazione del documento in entrambi i registri IVA. Il codice TD17 viene utilizzato per l’integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero.
Nel caso di emissione di documenti elettronici con codice TD16 o TD17 anche i modelli LIPE saranno correttamente compilati dall’Agenzia delle Entrate.