Le misure di contenimento dell’emergenza sanitaria se da un lato hanno previsto il rinvio d’ufficio di tutte le udienze dei procedimenti tributari pendenti a data successiva al 15 aprile 2020 (differito successivamente all’11 maggio 2020), dall’altro hanno favorito l’adozione di misure organizzative ad hoc per lo svolgimento dell’attività giudiziaria. Su questa doppia possibilità si sono espresse diverse Commissioni tributarie. Ecco la situazione.
La normativa di riferimento
Ai sensi dell’articolo 83, comma 6, D.L. 18/2020 “per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute (…)”. Nonostante la pubblicazione della Legge di conversione del 24 aprile 2020, n. 27, in vigore dal 30.4.2020 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, con il D.L. 30 aprile 2020, n. 28, in vigore dal 1.5.2020, il termine, entro il quale i capi degli uffici giudiziari possono emettere provvedimenti organizzativi, aventi l’obbiettivo di evitare assembramenti e contatti tra persone all’interno degli stessi uffici è stato prorogato al 31 luglio 2020.
Nel decreto all’’articolo 83, comma 7, D.L. 18/2020 vengono individuate alcune delle misure che possono essere adottate nel provvedimenti emessi dai capi degli uffici e che di seguito si riassumono per quanto di competenza:
- articolo 83, comma 7, lett. d), secondo cui, i capi degli uffici possono “adottare linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze”;
- articolo 83, comma 7, lett. f), secondo cui, tra le misure che i capi degli uffici giudiziari possono adottare, rientra “lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia”;
- articolo 83, comma 7, lett. g), secondo cui, si prevede il “rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3”;
- articolo 83, comma 7, lett. h), secondo cui “per lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;
Pur trattandosi di una giurisdizione speciale, in ambito tributario le disposizioni dell’art. 83, su richiamate si applicano,in quanto compatibili, al procedimento tributario sulla base della previsione del successivo comma 21 dell’art 83. I provvedimenti emessi, proprio in forza dell’autorità conferita ai capi degli uffici giudiziari, ed al momento disponibili, da alcune delle Commissioni Tributarie sia Regionali che Provinciali, si riferiscono all’organizzazione dell’attività nel periodo che va dall’11 maggio 2020 al 30 giugno, non essendo stata recepita la proroga prevista dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28.
I casi di Lazio, Umbra ed Emilia-Romagna
Con il provvedimento, n. 0002997 del 24.04.2020, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha organizzato la propria attività nel seguente ordine “nel periodo dal 12 maggio al 30 giugno potranno essere celebrati i procedimenti di urgenza e tutti i procedimenti ordinari per i quali non sia stata avanzata istanza di trattazione in pubblica udienza nonché i procedimenti in cui la parte abbia rinunciato alla pubblica udienza(rinuncia che andrebbe effettuata entro il termine di 5 giorni dalla comunicazione ricevuta) e con la facoltà delle parti di scambiare e depositare note scritte in via telematica. In caso di mancata rinuncia, il rinvio della trattazione è previsto a data successiva al 30 giugno 2020”. In estrema sintesi la CTR del Lazio tratterà i procedimenti urgenti e quelli in camera di consiglio. Per i procedimenti, nei quali è stata presentata l’istanza di pubblica udienza, la trattazione è stata subordinata alla rinuncia dell’istanza stessa con applicazione dell’articolo 83, comma 7, lett. h). In caso di mancata rinuncia la questione verrà rinviata a nuovo ruolo.
Con il provvedimento, n. 000496 del 27.04.2020, la Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria ha organizzato la propria attività nel seguente ordine “nel periodo dal 12 maggio al 30 giugno le udienze pubbliche e le camere di consiglio si svolgeranno mediante lo scambio di note scritte note scritte con l’obbligo di deposito in via telematica… Soltanto nel caso di esplicita richiesta di pubblica udienza, in presenza o da remoto la causa verrà rinviata a nuovo ruolo”. In estrema sintesi la CTR dell’Umbria tratterà i procedimenti urgenti e quelli in camera di consiglio. Per i procedimenti, nei quali è stata presentata l’istanza di pubblica udienza, la trattazione è stata subordinata alla rinuncia dell’istanza stessa con applicazione dell’ articolo 83, comma 7, lett. h). In caso di mancata rinuncia la questione verrà rinviata a nuovo ruolo.
Con il provvedimento, n. 1383 del 24.04.2020, la Commissione Tributaria Regionale per l’Emilia – Romagna conscia della criticità consistente nell’ effettuate le udienze da remoto attraverso un sistema di videoconferenza, quale metodo innovativo ma ancora da sperimentare, con tale provvedimento si è interessata di acquisire la diponibilità delle parti alla trattazione dei ricorsi per iscritto, con decisione in camera si consiglio e rinuncia alla trattazione orale. Anche in tal caso la misura organizzativa individuata trova il quadro normativo nell’articolo 83, comma 7, lett. h).
Le decisioni delle Commissioni tributarie provinciali
Con provvedimento del 7.05.2020, la Commissione Tributaria regionale della Lombardia Sede distaccata di Brescia ha disposto: i) che fossero differite al 29 giugno tutte le cause per le quali non è stata proposta istanza di discussione pubblica, ovvero quelle per le quali entrambe le parti dichiarino di rinunciare alla già richiesta discussione pubblica, nonché quelle per le quali si faccia istanza di c.d. discussione cartolare; ii) che fossero ulteriormente differite alla medesima udienza del 29 giugno le cause in relazione alle quali, su istanza di parte, venga comunque ritenuta la necessità della trattazione urgente; iii) il rinvio a nuovo ruolo – e comunque a data successiva al 31 luglio 2O2O – tutte le altre cause.
Con due provvedimenti n. 003220 del 06.04.2020 e n. 0004167 del 30.04.2020la Commissione Tributaria Provinciale di Roma si è l’organizzata come segue: con provvedimento n. 003220 del 06.04.2020 “ha ritenuto la necessità di rinviare a nuovo ruolo tutte le udienze fissate dal 16 aprile al 6 maggio, salve quelle dichiarate urgenti, che saranno trattate secondo le modalità previste dal decreto di del Presidente, mediante lo scambio e il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza della decisione”; n. 0004167 del 30.04.2020 per le udienze “dal 03 giugno 2020 al 30 giugno 2020, trattazione mediante lo scambio e il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni viene inoltre data la precedenza alla fissazione, dei ricorsi per il quali non vi sia stata richiesta di discussione pubblica”.Anche in tal caso la misura organizzativa individuata è l’applicazione dell’articolo 83, comma 7, lett. h).
Con il provvedimento, n. 000609 del 26.05.2020, la Commissione Tributaria Provinciale di Perugia ha organizzato la propria attività nel seguente ordine “nel periodo dal 1 giugno al 30 giugno le udienze pubbliche e le camere di consiglio si svolgeranno mediante lo scambio di note scritte note scritte con l’obbligo di deposito in via telematica… Soltanto nel caso di esplicita richiesta di pubblica udienza, in presenza o da remoto la causa verrà rinviata a nuovo ruolo”. In estrema sintesi la CTP di Perugia, tratterà i procedimenti urgenti e quelli in camera di consiglio. Per i procedimenti, nei quali è stata presentata l’istanza di pubblica udienza, la trattazione è stata subordinata alla rinuncia dell’istanza stessa con applicazione dell’ articolo 83, comma 7, lett. h). In caso di mancata rinuncia la questione verrà rinviata a nuovo ruolo.
Nondimeno occorre considerare quanto disposto con la comunicazione n. 0000641 del 22.04.2020 dal il Dirigente della Commissione Tributaria Regionale Lombardia, redatta d’intesa con i Presidenti delle sezioni cautelare così testualmente.“In conformità con la vigente normativa, visto l’art. 83 del D.L. 18/2020 nonché gli art. 29 e 36 del D.L. 23/2020,nelle more dell’implementazione delle strumentazioni informatiche per la celebrazione da remoto,ha previsto, la possibilità nelle giornate indicate e nelle modalità previste per il distanziamento sociale di accedere alla Commissione stessa per lo svolgimento delle udienza ai magistrati ai difensori e al segretario e tutto il personale di d’ufficio. per le modalità si rimanda al contenuto della comunicazione stessa”.
Cenni sul processo da remoto sotto il profilo privacy
Alla luce del D.L. n. 27/2020 di conversione del D.L. n. 18/2020 e del contestuale D.L. n. 28/2020 in attesa di conversione Occorre infine evidenziare la totale trascuratezza nei confronti di ogni aspetto tecnico-giuridico relativo alla protezione dei dati personali, alla loro riservatezza e segretezza (non avendo il Ministero della Giustizia possibilità di utilizzare proprie piattaforme digitali o fornitori interni e dovendo ricorrere ad applicativi di proprietà della Microsoft Corporation individuati dal DGSIA – provvedimento del 20 marzo 2020), tale da rendere la riforma così come prospettata non valutabile sotto questo profilo. Più nello specifico, sarebbe stato opportuno illustrare ogni previsione immaginata a tutela dei dati personali trattati, cd “dati giudiziari” con particolare riguardo a quelle categorie particolari di dati personali, individuabili all’art. 9 del Reg. (UE) n. 679/16 nonché all’art. 7 del D.Lgs n. 51/2018, notoriamente e necessariamente presenti nel processo, in modo se non altro da rendere valutabile quanto ipotizzato.
Atteso che i principi su cui si poggia la legalità del processo sono il presupposto da cui partire per ogni ragionamento in ordine a detta “digitalizzazione” e relative deleghe da applicare, in via esclusiva (?!), per la sola fase emergenziale, appare piuttosto incomprensibile non aver da subito avviato una tempestiva interlocuzione con l’Autorità Garante della Privacy, la quale, con lettera del 16 aprile inviata al Ministro della Giustizia, On. Alfonso Bonafede, ha sottolineato tali carenze “[…] Questa Autorità non è stata investita di alcuna richiesta di parere sulle norme emanate in merito, con decretazione d’urgenza, né sulle determinazioni della DGSIA in ordine alla scelta della piattaforma e dell’applicativo da indicare, ai fini della celebrazione da remoto del processo penale. I tempi contratti nei quali tali opzioni sono maturate hanno, verosimilmente, indotto ad omettere un passaggio – ritengo di evidenziare – tutt’altro che formale e che ha, invece, consentito sinora di realizzare un confronto sempre utile al fine di massimizzare la tutela dei vari beni giuridici in gioco, tra i quali appunto anche il diritto alla protezione dei dati personali. […]”.
Pertanto, per concludere, viste le tempistiche e le modalità immaginate, pur non essendo a priori contrari all’introduzione delle più avanzate tecnologie al servizio della Giustizia, risulta difficile apprezzare una proposta legislativa che sembra non solo aver ignorato “il fine di coniugare esigenze di giustizia, tutela della salute e protezione dati”, citando ancora la sopra richiamata missiva del Garante, ma di aver del tutto ignorato tematiche da considerarsi di rilevanza primaria.
Comitato Scientifico Privacy
Le conseguenze
In assenza di misure volte a ripristinare una situazione operativa “normalità”, si avrà un riflesso negativo sull’attività difensiva volta non più alla difesa del contribuente in senso stretto ma anche alla scelta strategica sul percorso che ogni procedimento incardinato debba seguire. Alla luce di tali disposizioni appare evidente che, il difensore, in attesa della possibilità di valutare l’utilizzo degli strumenti di videoconferenza, sia posto nella condizione di dover valutare la possibilità di trattare la causa con le modalità previste dall’articolo 83, comma 7, lett. h) rinunciando alla pubblica udienza oppure non rinunciare alla pubblica udienza ed attendere che la causa venga rimessa a nuovo ruolo con le conseguenze che ne derivano. Questa problematica, assai delicata, è divenuta l’oggetto di numero convegni a distanza sulla piattaforma Skype/ Zoom della Commissione Tributaria del Coa cui gli scriventi si onorano di far parte, i cui componenti sono docenti universitari di primo piano ed ex magistrati ora, in anzianità transitati nell’albo degli avvocati.
Si richiama un intervento dell’ex Presidente della Suprema Corte di Cassazione, sezione Tributaria, dott. Mario Cicala, oggi collega, che dall’alto della sua esperienza peraltro maturata “dall’atro lato della barricata” ha evidenziato l’importanza della pubblica udienza individuando in essa la piena realizzazione del contradditorio tra le parti in gioco. Ha anche attribuito ad essa la capacità di evidenziare e sottolineare le problematiche giuridiche analizzate negli atti difensivi delle parti e riconosciuto il suo importante ruolo nella formazione del convincimento dell’intero collegio giudicante. Ha altresì rimarcato la sua funzione formativa per i giovani magistrati appena inseriti nel collegio nonché il maggiore impegno del relatore della causa trattata. Non si vuole qui, riportare gli studi scientifici del Professor Vincenzo Mastronardi, docente oltre che in Italia anche presso la prestigiosa Università di Palo Alto in California che dopo un decennio di studi approfonditi ha concluso che la pubblica udienza, stante la possibilità di evidenziare il carisma, la capacità oratoria rafforzata dal c.d. “linguaggio del corpo” conferisce un valore aggiunto alla causa con un risultato addirittura prossimo la 50%, è indubbio che il suo mancato utilizzo costituisca una vera e propria menomazione della difesa.
Tutto ciò premesso e considerato bisogna oggi scegliere, purtroppo, quale soluzione costituisca il minor danno per l’esisto della causa ed indirettamente per il difensore che spesso dipende economicamente dalle fasi e dall’esisto della causa. Sorge spontaneo il dubbio se il minor male possa essere costituito da un ulteriore scambio di scritti difesivi si cui si dubita l’attenta lettura da parte del collegio o se la video conferenza possa quantomeno solleticare l’interesse e l’attenzione del collegio giudicante. Questi autori propendono per la seconda soluzione, ma sempre considerata quale male minore, e con il grave dubbio che possa divenire la soluzione definitiva anche in periodi non emergenziali. Se ciò fosse si assisterebbe ad una vera e propria mortificazione delle potenzialità di difesa.
Conclusione
Sarebbe possibile anche valutare una soluzione “intermedia” differenziando i casi in cui si è chiesta ovvero già ottenuta la sospensiva e quelli in cui la stessa non è stata ancora fissata. Infatti se l’esecutività dell’atto impugnato è stata sospesa sembra decisamente preferibile attendere la fissazione dell’udienza da svolgere con le modalità ordinarie; in caso contrario si potrebbe sollecitare quantomeno la sospensiva, essendo la relativa udienza spesso molto veloce, nella quale i giudici si focalizzano fondamentalmente sugli importi e la documentazione prodotta dal contribuente che ne attesta l’impossibilità del pagamento: pertanto potrebbe essere “accettabile” anche una modalità di svolgimento di udienza “alternativo”. Sembra opportuno attendere la possibilità dell’udienza pubblica, ove richiesta, anche per quei giudizi in cui si è già pagata la somma dovuta in pendenza di giudizio ovvero in quelli in cui l’esecuzione non è possibile, come ad esempio sulle domande di rimborso: in entrambi i casi, infatti, il passare del tempo non comporterà il rischio di pignoramenti o altri atti esecutivi da parte dell’Amministrazione Finanziaria.