Questo articolo fa parte della raccolta “Processo Telematico. Facciamo il punto. I cinque processi telematici a confronto”
Sperimentato sin dal 2010 (con un progetto pilota che ha coinvolto le Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale del Lazio), il Processo Tributario Telematico ha dovuto attendere il dicembre del 2015 per essere attuato (per gruppi di regioni) sul territorio nazionale.
A fare da capofila sono state le Commissioni Tributarie di Umbria e Toscana, per le quali il Tributario Telematico è entrato in vigore già dal dicembre 2015, ed a chiudere il cerchio sono state le Commissioni di Marche, Val d’Aosta e Trentino-Alto Adige, per le quali il Tributario Telematico è entrato in vigore nel luglio 2017.
Ad oggi il Processo Tributario Telematico è meramente facoltativo per le parti del processo, e non è stata ancora fissata una data per la sua obbligatorietà (sebbene si parli della seconda metà del 2018 come possibile momento di entrata in vigore del Tributario Telematico obbligatorio).
Fonti
Le principali fonti normative di riferimento per il Processo Tributario Telematico sono il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 03 dicembre 2013 n° 163, che contiene il Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario e le connesse Regole Tecniche, contenute nel Decreto del Direttore Generale delle Finanze, 4 agosto 2015.
Va ricordata inoltre la Circolare n° 2/DF dell’11 maggio 2016, che si occupa di offrire chiarimenti e precisazioni sul funzionamento del Processo Tributario Telematico.
Da segnalare il recente intervento di “potenziamento” del Processo Tributario Telematico con il Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 28/11/2017, in vigore dal 12.12.2017, che ha modificato l’art. 10 del decreto 4 agosto 2015, portando a 10 mb il limite dimensionale del singolo file depositabile nel PTT (il provvedimento cura inoltre di precisare che è possibile allegare al massimo 50 file in un singolo deposito e che il limite massimo di dimensione del deposito è pari a 50mb).
Sebbene gli operatori percepissero come più urgente una chiara legittimazione dei formati eml e/o msg in sede di deposito (ad oggi fondata sulla sola presenza, sul portale online della giustizia tributaria, di un elenco “formati gestiti” dal S.I.G.I.T. che ora include il formato eml, formato il cui inserimento nel deposito genera ancora comunque un alert di errore non bloccante da parte del sistema), si tratta comunque di un’innovazione da salutare con favore, considerando anche il fatto che il permanere dell’obbligo di sottoscrizione con firma digitale di ogni documento nel PTT appesantisce la dimensione dei file da depositare.
Autorità ed infrastrutture
Il Processo Tributario Telematico dipende dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e si fonda sul sistema S.I.Gi.T. (“Sistema Informativo della Giustizia Tributaria”) un’emanazione del sistema informativo della Fiscalità (S.I.F.) che si avvale delle medesime infrastrutture.
Appare importante segnalare come il S.I.Gi.T. sia ad oggi l’unica piattaforma informatica “processuale” che consente l’accesso tramite SPID.
Software
Il deposito nel Processo Tributario Telematico avviene tramite upload sul portale della giustizia tributaria, non è quindi necessario alcun software imbustatore.
Per creare gli atti del processo tributario telematico è necessario un redattore atti (suite di office, open office, etc), ed un programma in grado di creare file PDF/A-1a a-1b (es. ms word su windows o open office su mac e windows o PDF Creator etc).
Sono poi necessarie una casella di Posta elettronica Certificata (cui viene inviata la ricevuta di accettazione automatica e l’informativa circa l’avvenuto deposito) e una firma digitale.
Formati Ammessi
Il D.Dir. 4 agosto 2015 indica quale unico formato per gli atti da depositare nel Tributario Telematico il formato PDF/A nelle sue varianti 1a e 1b.
Il formato PDF/A è un formato standard internazionale creato appositamente per l’archiviazione nel lungo periodo di documenti informatici basato sul formato PDF. Tale formato è declinabile nelle due diverse “versioni” (definite alle lettere i. e j. dell’art. 1 del D.Dir. 04.08.15), PDF/a-1a e PDF/A-1b, i due formati vengono sempre ammessi in via alternativa ed equivalente fra di loro nel Tributario Telematico.
Gli atti devono inoltre essere nativi digitali e privi di elementi attivi.
Per quanto riguarda i documenti, oltre al formato PDF/A, è ammesso il formato tiff, ammesso se con risoluzione inferiore a 300 DPI, in bianco e nero e in compressione CCITT Group IV (modalità Fax).
Anche i documenti devono essere privi di elementi attivi.
Questo limitata varietà di scelta nelle tipologie di file per il PTT risulta ampliata dalla presenza, sul sito della giustizia tributaria, di un elenco di tipi di file “gestiti” dal S.I.Gi.T. (BMP, EML, XML, GIF, JPEG, XLS, XLSX, DOC, DOCX, ODT, PDF, PNG, TIFF) di cui, di fatto, viene ammessa la registrazione.
Ulteriore peculiarità del PTT è costituita dal fatto che gli atti e i documenti, per poter essere depositati nel PTT, devono essere tutti sottoscritti digitalmente.
Firme digitali ammesse
Nel Tributario Telematico l’unica tipologia di firma ammessa è quella CAdES-BES. Il portale della giustizia tributaria non ammette il deposito di file non firmati digitalmente.
Deposito Atti
Il deposito nel Processo Tributario Telematico avviene tramite upload sul portale della giustizia tributaria, a seguito di registrazione e autenticazione dell’utente.
In esito al deposito alla casella di Posta elettronica Certificata dell’utente viene inviata una ricevuta di accettazione automatica e quindi una informativa circa l’avvenuto deposito.
Notifiche via PEC
Per precisa scelta ministeriale nel Tributario Telematico si è deciso di non appesantire le operazioni di notifica con le formalità di cui alla Legge 53 del 1994, familiari agli avvocati ma non agli ulteriori professionisti abilitati al patrocinio avanti alle Commissioni Tributarie ex art. 12 D.Lgs. 546/92.
Il D.M. 163/2013, unitamente al D.Dir. del 4 agosto 2015, sono quindi gli unici atti che dettano i requisiti per le notifiche a mezzo PEC nel Tributario Telematico. La notifica sarà quindi valida se alla stessa saranno allegati file che rispettino i requisiti di cui all’art. 10 del D.Dir. 4.8.15.
Registri per le notifiche a mezzo PEC
Sempre per non appesantire le operazioni di notifica il Ministero ha optato per la scelta dei due registri, entrambi liberamente accessibili, INIPEC e IndicePA.
Con riguardo a quest’ultimo registro, è importante sottolineare che lo stesso non può essere invece utilizzato per estrarre gli indirizzi per le notifiche negli altri processi telematici.
Attestazioni di conformità
La disciplina del Processo Tributario Telematico si occupa delle attestazioni di conformità solamente con riferimento alla procura alle liti nativa cartacea, la quale è attestata come conforme, a mente dell’art. 4 del DM 163/13 ed ai sensi dell’art. 22 C.A.D., mediante sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale del difensore.